n.212 del 13.07.2016 periodico (Parte Seconda)

Accesso all'assistenza sanitaria e scelta del medico di famiglia per i figli, fino al compimento del 18° anno di età, di persone immigrate, non regolarmente soggiornanti, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20 dicembre 2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e ss.mm.ii;
  • la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;
  • il Piano Sociale e Sanitario Regionale vigente (approvato con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 175 del 22 maggio 2008);
  • le Indicazioni attuative del Piano Sociale e Sanitario regionale per il biennio 2013-2014, approvate con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 117/2013, che individuano, nello specifico, la necessità di migliorare la presa in carico della popolazione fragile nelle sue diverse componenti, soprattutto di bambini in situazione di disagio;
  • l’Accordo Stato Regioni - Repertorio Atti n.255/CSR del 20 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. serie generale n.32 del 7 febbraio 2013, che indica la necessità di individuare nei confronti della popolazione immigrata le iniziative più efficaci da realizzare nelle Regioni per garantire i percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie;
  • la propria deliberazione n.2099 del 30 dicembre 2013 che prevede per i figli degli immigrati senza permesso di soggiorno l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale con la scelta del pediatra di famiglia con validità annuale dal momento dell’iscrizione, eventualmente rinnovabile fino al compimento del 14° anno di età, purché permanga la presenza del soggetto sul territorio regionale;
  • la Circolare regionale n.2 del 23 gennaio 2014
  • l’Accordo collettivo nazionale 15/12/2005 e ss.mm.ii. per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta artt. 38 e 39;
  • l’Accordo collettivo nazionale 23/03/2005 e ss.mm.ii. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale artt. 39 e 40;

Considerato che i minori figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti ricevono già nelle strutture sanitarie regionali interventi di prevenzione e cura delle malattie, nel rispetto della normativa vigente;

Tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna intende garantire anche la possibilità di effettuare la scelta del Medico di medicina generale ai minori fino al compimento del diciottesimo anno di età, presenti sul territorio regionale, per garantire la maggiore equità per l’accesso all’assistenza sanitaria ai figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti (STP), in quanto in condizioni di vulnerabilità;

Tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna, sulla base dell’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 soprarichiamato alla luce dell’esperienza maturata con la propria deliberazione n.2099/2013 e in accordo con le Associazioni che operano nel settore, nel corso di un incontro tenutosi presso la sede regionale il 19 gennaio 2016, ha valutato necessario consentire ai soggetti minorenni immigrati senza permesso di soggiorno l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale, fino al compimento del 18° anno di età, con la conseguente scelta del medico di medicina generale;

Preso atto che la scelta del Medico di medicina generale è a tempo determinato, con validità annuale dal momento dell’iscrizione, ed è eventualmente rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 18° anno di età, purché permanga la presenza nel territorio regionale, ed è attestata attraverso il rilascio di una tessera cartacea;

Visto che le indicazioni di cui al punto precedente sono state condivise in data 27/4/2016 all’interno del Comitato Regionale per i Medici di Medicina generale di cui all’art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale 23/3/2005 ed s.m.i., nella cui riunione sono state condivise le modalità di assistenza sanitaria da parte dei Medici di Medicina generale;

Preso atto che in data 28 aprile 2016 è stato sottoscritto un Verbale d’intesa fra il Direttore della “Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare” e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale per la scelta del medico di Medicina Generale ai soggetti senza regolare permesso di soggiorno, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato A);

Tenuto conto, inoltre, che le prescrizioni per prestazioni sanitarie effettuate dai Medici di medicina generale riguardano prestazioni effettuate esclusivamente presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Emilia-Romagna, e l’assistenza farmaceutica;

Preso atto, altresì, di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs n. 286/1998 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000 “Indicazioni applicative del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

Visto che i contenuti del presente provvedimento sono stati condivisi con le Associazioni che operano nel settore nel corso di un incontro tenutosi presso la sede regionale in data 19 gennaio 2016;

Tenuto conto che i Direttori di Distretto e/o i Direttori di Dipartimento di Cure Primarie devono garantire l’applicazione del presente provvedimento e impegnarsi per risolvere le problematiche relative ai soggetti destinatari, anche con riferimento alla garanzia della soluzione dei casi concreti, in stretta collaborazione con le Associazioni che operano in questo settore.

Ribadito, inoltre, che i Direttori di Distretto e/o i Direttori di Dipartimento di Cure Primarie si raccordano con le Associazioni direttamente coinvolte, per valorizzare il loro ruolo al fine di garantire l’equità di accesso ai minori fino al compimento del 18° anno di età, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti (STP);

Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione di quanto previsto ed evidenziato ai punti precedenti, e nelle more di quanto sarà oggetto di determinazione a livello nazionale, definire un provvedimento, a valenza regionale, da applicare in modo omogeneo su tutto l’ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, le cui modalità tecniche operative sono precisate nella Circolare regionale n. 2 del 23 gennaio 2014 che viene estesa ai minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;

Tenuto conto che l’onere a carico del SSR, per l’anno 2016, relativo agli interventi di cui trattasi, è quantificato, quale somma stimata, nell’ordine di euro 50.000;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

  • n. 1511 del 24 ottobre 2011, n. 193 del 27 febbraio 2015 n. 335 del 31/03/2015, n. 516 del 11 maggio 2015, n. 628 de l29 maggio 2015 e ss.mm., n. 56/2016 e n. 279 de l1 marzo 2016;
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
  • n. 66/2016 ”Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni e le modalità espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

  1. di recepire il Verbale d’intesa fra il Direttore della “Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare” e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale per la scelta del medico di Medicina Generale ai soggetti senza regolare permesso di soggiorno, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato A)
  2. di stabilire la possibilità di effettuare la scelta del medico di medicina generale ai minori fino al compimento del diciottesimo anno di età, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti (STP);
  3. che la scelta del medico di medicina generale è a tempo determinato con validità annuale dal momento dell’iscrizione ed è eventualmente rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 18° anno di età, purché permanga la presenza nel territorio regionale ed è attestata attraverso il rilascio di una tessera cartacea;
  4. di stabilire l’applicazione di questo provvedimento a valenza regionale, in modo omogeneo su tutto l’ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna nelle more di quanto sarà oggetto di determinazione a livello nazionale con modalità tecniche operative già precisate nella Circolare regionale n.2 del 23 gennaio 2014 che viene estesa ai minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
  5. di dare atto che l’onere, per l’anno 2016, relativo agli interventi di cui trattasi, è quantificato, quale somma stimata, nell’ordine di euro 50.000, trova copertura nelle risorse regionali annualmente stanziate a garanzia delle prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli essenziali di assistenza;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina