n.361 del 14.11.2018 (Parte Seconda)

Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023. (Proposta della Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, prog. n. 1200 del 23 luglio 2018, recante ad oggetto “Proposta all'assemblea legislativa di approvazione del piano faunistico venatorio regionale 2018-2023”;

Preso atto:

- del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione referente “Commissione Politiche economiche” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. AL/2018/56904 in data 22 ottobre 2018;

- ed inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

 Viste:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 10 a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 7, a norma del quale, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistico-venatori;

- il comma 10 che prevede che le Regioni attuino la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri di omogeneità e congruenza dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA);

- la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l’art. 41, comma 1, che istituisce il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle Amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata l.r n. 13 del 2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata l.r. n. 8 del 1994;

Vista la legge regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della l.r. n. 13 del 2015 “e della legge n. 157 del 1992 con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell’esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati, in particolare, della sopracitata l.r. n. 8 del 1994 come modificata dalla predetta l.r. n. 1 del 2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000”;

- l’art. 5, rubricato “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale prevede:

- al comma 1, che il Piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale, elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa- Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a L’Aja il 15 agosto 1996” al piano territoriale regionale, sia approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta;

- al comma 2, che il Piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:

- l’individuazione dei comprensori faunistici omogenei;

- l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e gli interventi tecnici di gestione faunistica;

- l'individuazione degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;

- la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;

- i contenuti per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;

- i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo;

- al comma 2bis, che il Piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie;

- l’art. 10 relativo alla consultazione sugli atti della Regione il quale prevede, in particolare, al comma 1, che la Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui al soprarichiamato art. 41 della l.r. n. 13 del 2015 alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e ai coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA. Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale prog. n. 1036 del 23 novembre 1998 recante “Approvazione della carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli n. 3 e 4 della legge regionale 15 febbraio 1994, n.8” e successivamente aggiornata con le seguenti deliberazioni dell’Assemblea Legislativa:

Prog. n. 122 del 25 luglio 2007 recante “L.R. n. 8/1994 e successive modifiche. Approvazione dell’aggiornamento della carta regionale delle vocazioni faunistiche”;

Prog n. 103 del 16 gennaio 2013 recante “Approvazione dell’aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche di cui all’art. 4 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e conferma degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica di cui all’art. 5 della L.R. n. 8 del 1994”;

Dato atto che con la citata deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 103 del 2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all’art. 5 della l.r. 8 del 1994” adottati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all’approvazione di nuovi “Indirizzi” regionali;

Richiamati inoltre:

- la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” ed in particolare l'art. 5 il quale dispone:

- al comma 1 che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione al fine di evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

- al comma 2 che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare:

- l’art. 6 che sottopone qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 (SIC o ZPS), singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, a “Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” di cui al predetto D.P.R. n. 357 del 1997, un articolato procedimento di carattere preventivo che compenetra l’attività di formazione ed approvazione di piani e programmi, al fine di assicurare che vengano presi in considerazione, in modo adeguato, gli impatti significativi sull’ambiente che possano derivare dall’attuazione degli stessi;

- gli articoli da 11 a 16 i quali disciplinano le modalità di svolgimento della V.A.S. e prevedono in particolare che:

- la Valutazione Ambientale Strategica sia avviata dall’Autorità competente, distinta da quella che procede alla formazione del piano ai fini di assicurarne la terzietà, per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità - art. 11;

- l’Autorità procedente, che elabora il piano, trasmetta all’Autorità competente un Rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano stesso e le informazioni necessarie alla verifica di assoggettabilità a V.A.S.- art. 12;

- sulla base del Rapporto preliminare l’Autorità procedente entri in consultazione, sin dai momenti iniziali dell’attività di elaborazione del piano, con l’Autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale - art. 13, comma 1;

- sia redatto un Rapporto ambientale nel quale vengono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull’ambiente, tenendo conto degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano; la proposta di piano ed il Rapporto ambientale devono essere, altresì, messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato per dare ai medesimi l’opportunità di esprimersi - art. 13, comma 5;

- l’Autorità procedente curi la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino ufficiale della Regione contenente il titolo della proposta di piano, il proponente, l’Autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano e del Rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica – art. 14, comma 1;

- siano resi pubblici la proposta di piano ed il Rapporto ambientale da parte dell’Autorità competente e dell’Autorità procedente, tramite deposito e pubblicazione sul sito web, affinché gli interessati possano esprimersi in merito anche presentando osservazioni in forma scritta entro 60 giorni dalla pubblicazione - art. 14, comma 2;

- l’Autorità competente esprima il proprio parere sul Piano, decorsi i termini per le osservazioni di cui al precedente art. 15, comma 1;

- l’Autorità procedente provveda, prima della presentazione del Piano per l’approvazione, tenendo conto dei risultati delle consultazioni e del predetto parere reso dall’ Autorità competente, alle opportune revisioni del piano - art. 15, comma 2;

- il Piano ed il Rapporto ambientale, unitamente al parere motivato reso dall’Autorità competente ed alla documentazione acquisita nell’ambito della consultazione di cui al citato art. 14 sono trasmessi all’organo competente all’approvazione del Piano art. 16;

Richiamate altresì:

- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 recante “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che ha individuato la Regione quale Autorità competente alla Valutazione Ambientale Strategica per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dall’Autorità di bacino e dalle Province, demandando alla Giunta regionale l’individuazione, con proprio atto, della struttura organizzativa competente in materia ambientale dotata della necessaria autonomia;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 dell’8 settembre 2008, con la quale il Servizio Valutazione, Impatto e Promozione sostenibilità ambientale è stato individuato quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della l.r. n. 13/2015” con la quale si conferma che la Regione in materia di VAS, ai sensi della sopracitata l.r. n. 9/2008, continua a svolgere le funzioni finora esercitate per i piani ed i programmi della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle Autorità di Bacino, tramite il competente Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

Considerato che la Giunta regionale con atto n. 1579 del 16 ottobre 2017 ha deliberato la proposta del Piano faunistico-venatorio regionale ed è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Atteso che con nota NP/2017/23525 del 30 ottobre 2017 del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca è stato richiesto l’avvio delle procedure di VAS mettendo a disposizione la documentazione necessaria a tal fine, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006, consistente in:

- Rapporto Ambientale;

- Studio di Incidenza;

- Sintesi non tecnica;

Atteso altresì che:

- tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico e dei soggetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 152 del 2006, tramite pubblicazione sul sito Web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del art. 14, comma 2, del D. Lgs n. 152 del 2006, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, avvenuta in data 15 novembre 2017;

- le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del Piano, e sugli effetti e impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs n. 152 del 2006, sono state sviluppate nel processo di formazione del Piano, nonché durante la fase di deposito del Piano;

Considerato che la Giunta regionale ha dato atto che:

- che con nota NP/2018/17065 del 18 luglio 2018, trattenuta agli atti del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca, sono state trasmesse, alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, le controdeduzioni relative alle osservazioni pervenute sulla proposta di Piano faunistico-venatorio di cui alla citata propria deliberazione n. 1579 del 2017;

- che laddove le osservazioni presentate abbiano evidenziato la necessità di apportare modifiche al Piano ritenute condivisibili, nonché laddove abbiano evidenziato la presenza di meri errori materiali e di calcolo si è provveduto a recepirle;

- che con nota NP/2018/17102 del 19 luglio 2018, acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, il Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna ha comunicato l’esito positivo della Valutazione d’Incidenza sui Siti della rete Natura 2000 regionali, in quanto gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della rete Natura 2000 a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nelle Misure generali di conservazione, Piani di gestione e Misure di conservazione sito specifiche dei singoli siti di rete Natura 2000 e regolamenti di settore delle aree protette vigenti;

- che con determinazione n. 11849 del 23 luglio 2018 del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Autorità competente in materia di VAS, è stato espresso parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in merito alla valutazione ambientale della porzione del "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia–Romagna" con le raccomandazioni di seguito elencate:

1) sia verificata, ed eventualmente rivista, sia la definizione del corridoio, che le norme di tutela, dei valichi per la migrazione dell’avifauna (nodi di concentrazione del flusso migratorio), in coerenza con quelli definiti dalle regioni confinati come ad esempio con la regione Piemonte e la regione Marche;

2) siano promosse, in sinergia con altri piani come il PSR o i piani di gestione della rete Natura 2000, iniziative volte ad incentivare:

- la realizzazione di sottopassi e sovrappassi faunistici, con la finalità di ridurre l’incidentalità con la fauna;

- le pratiche agroforestali per: il mantenimento delle stoppie d’inverno, la semina su sodo, le coltivazioni estensive, l’agricoltura biologica, la semina di “prati a sfalcio tardivo”, le coltivazioni erbacee eterogenee, la realizzazione di fasce di incolti erbacei, la modifica di irrigazione nelle coltivazioni erbacee, il mantenimento delle superfici a pascolo estensivo;

3) sia prevista l’adozione di misure cautelative, consistenti in limitazioni della caccia, così come indicato da ISPRA, non appena si verifichino situazioni di criticità per la fauna determinate da incendi e condizioni climatiche estreme;

4) sia definita la modalità per l’abbandono dell’utilizzo dei pallini di piombo, sia per evitarne l’ingestione da parte della fauna sia per evitarne, in generale, gli impatti sull’ecosistema;

5) siano previste limitazioni della caccia per le specie in stato di conservazione critiche come ad esempio l’allodola ecc.;

6) debbano essere previsti studi di campo per la preoccupante fase di declino della lepre come “specie ombrello” e come “specie bioindicatore”;

7) siano presi in considerazione i Protocolli operativi nazionale per il monitoraggio dell’avifauna di ISPRA (beccaccia, beccaccino, frullino);

8) siano individuate adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi del piano, indotti sulla gestione del cinghiale e sulla tutela dei valichi migratori;

9) siano rispettate le prescrizioni contenute nei seguenti documenti: Misure generali di conservazione, Piani di gestione e Misure di conservazione sito specifiche dei singoli siti di rete Natura 2000 e regolamenti di settore delle aree protette vigenti;

10) la dichiarazione di sintesi, da redigere ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 152 del 2006, “dovrà illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”;

- che le sopra richiamate prescrizioni sono state integralmente recepite e le modalità con le quali sono state integrate nel Piano stesso sono state illustrate nella dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 152 del 2006, contenuta tra gli allegati del Piano;

Considerato che la Giunta regionale ha ritenuto, pertanto, di proporre a questa Assemblea legislativa l’approvazione della proposta del Piano denominato “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” nella formulazione allegata al presente atto in copia analogica caricata in formato elettronico (pdf) su supporto digitale (CD-ROM) e reso disponibile sulle pagine web dedicate del sito internet della Regione Emilia-Romagna al seguente percorso: Home Page E-R | Agricoltura e pesca | Gestione della fauna e caccia | Attività di pianificazione, al fine di poterlo sottoporre all’adozione di questa Assemblea legislativa, ai sensi della lett. d), comma 4, art. 28 dello Statuto regionale e dell’art. 5, comma 1 della l.r. n. 8 del 1994;

Dato atto che al Piano sono allegati il Rapporto ambientale, lo Studio di incidenza e la Sintesi non tecnica, nonché la Dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152 del 2006;

Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa n. 1200 del 23 luglio 2018, qui allegati;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, allegato alla presente deliberazione su supporto digitale (CD-ROM contenente il Piano faunistico stesso ed anche i suoi allegati: il Rapporto Ambientale, lo Studio di incidenza e la Sintesi non tecnica, nonché la Dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 152 del 2006), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando altresì atto che il Piano e i suoi allegati sono disponibili su supporto cartaceo agli atti d’ufficio;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

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