n.226 del 26.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Art. 18 L.R. 31 marzo 2009 n. 4 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Norme applicative per la classificazione delle aziende agrituristiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

  • la Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 recante “Disciplina dell’agriturismo” ed in particolare l’art. 9, comma 2 che prevede, per una maggiore trasparenza ed uniformità del rapporto tra domanda ed offerta di servizi agrituristici, la definizione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale determinati unitamente alle modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali nell’attuazione degli stessi;
  • la Legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009 recante “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” che stabilisce, tra l’altro, all’art. 15 che la Giunta regionale adotta simboli e modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali ai sensi della predetta Legge n. 96/2006;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”, con il quale sono stati emanati i criteri di classificazione per l’intero territorio ed è stato approvato il marchio nazionale dell’agriturismo italiano;

Visto, in particolare, l’art. 2 del suddetto Decreto ministeriale che prevede la possibilità per le Regioni di adattare alle specifiche realtà territoriali ed alla propria normativa regionale, i criteri di classificazione nazionali, sulla base di una metodologia unitaria prestabilita, previo parere dello stesso Ministero;

Visto, infine, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 5964 del 3 giugno 2014 con il quale sono state emanate le modalità di applicazione del marchio nazionale dell’agriturismo ed è stato istituito il repertorio nazionale dell’agriturismo;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 1693 del 2 novembre 2009 “LR n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” – Criteri di attuazione del settore agriturismo”;
  • n. 987 dell’11 luglio 2011 “LR n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” – Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo”, con la quale si è provveduto all’aggiornamento ed alla sostituzione dei contenuti della citata deliberazione n. 1693/2009;
  • n. 229 dell'11 marzo 2015 “Agriturismo – Procedura di applicazione a livello regionale dei criteri di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche, in attuazione dell'art. 9 della L. 96/2006 e dell'art. 15 della LR 4/2009.” con la quale si è provveduto:
  • a recepire i criteri nazionali omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche di cui al Decreto ministeriale n. 1720 del 13 febbraio 2013 prevedendo gli opportuni adattamenti alla realtà regionale;
  • ad approvare la “Procedura di applicazione a livello regionale dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche”;
  • a rinviare ad ulteriore atto, successivo all’emanazione del parere ministeriale di cui all'art. 2 del Decreto ministeriale n. 1720 del 13 febbraio 2013, l’adozione delle disposizioni attuative dei criteri di classificazione e dell’applicazione del marchio “Agriturismo Italia” alle aziende agrituristiche della Regione Emilia-Romagna e la definizione delle modalità relative alla implementazione del repertorio nazionale dell’agriturismo;

Preso atto che con nota prot. 6115 del 20 marzo 2015 acquisita agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie con prot. PG/2015/191477, il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha espresso il parere di cui al sopraindicato Decreto ministeriale n. 1720/2013 non rilevando osservazioni contrarie al recepimento normativo della classificazione regionale proposta dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 229/2015;

Ritenuto che per una corretta applicazione della nuova classificazione occorra:

  • stabilire i criteri applicativi che diano attuazione al nuovo sistema di classificazione e all'utilizzo del nuovo marchio “Agriturismo Italia”, compatibilmente con la disciplina nazionale e regionale di cui alla LR n. 4/2009, alla deliberazione di Giunta n. 987/2011 e alla deliberazione di Giunta n. 229/2015;
  • prevedere specifica modulistica e norme di dettaglio al fine di monitorare il recepimento della nuova classificazione da parte delle aziende agrituristiche;
  • stabilire norme transitorie per l’adeguamento da parte delle aziende già attive ed operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della nuova classificazione;
  • definire esattamente il marchio “Agriturismo Italia” e la segnaletica da utilizzare;

Dato atto che a livello ministeriale (Comitato consultivo dell’agriturismo) non è stata ancora definita una modalità comune di trasmissione dei dati ai fini della gestione del repertorio nazionale dell’agriturismo e ritenuto pertanto di rinviare a successivo atto la disciplina delle modalità di implementazione del suddetto repertorio, a seguito della determinazione delle predette modalità;

Richiamati:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • le proprie deliberazioni n. 1621 dell’11 novembre 2013, recante “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”, n. 68 del 27 gennaio 2014, avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 37, quarto comma;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • n. 1950 del 13 dicembre 2010, “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A

voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
  2. di approvare i criteri generali e la procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità, nella formulazione di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto;
  3. di approvare inoltre il modulo grafico di indicazione della classificazione delle aziende che offrono servizio di ospitalità ed il marchio “Agriturismo Italia”, come specificati nell'allegato 2, parte integrante del presente atto;
  4. di rinviare a successivo atto la disciplina delle modalità di implementazione del repertorio nazionale dell’agriturismo, che verrà adottata a seguito della determinazione a livello ministeriale delle procedure comuni di trasmissione dei dati;
  5. di stabilire che le disposizioni approvate e contenute negli Allegati 1 e 2, sostituiscono quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 389 del 1° marzo 2000 e dall’allegato 7 all’Allegato A) della deliberazione n. 987/2011;
  6. di prevedere altresì che le disposizioni approvate con il presente atto si applichino decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
application/pdf allegato A - 1.2 MB

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