n.98 del 08.04.2022 (Parte Seconda)

Influenza aviaria - Istituzione di misure di controllo a seguito di un focolaio ad alta patogenicità in provincia di Ravenna

IL PRESIDENTE

Visti:

  • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
  • l’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»;
  • il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
  • il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
  • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 “Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria”;
  • la nota del Ministero della Salute prot. n. 0009763-
20/04/2021-DGSAF-MDS-P Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale. Indicazioni applicative”
  • il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 “Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.”;
  • l’ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”;
  • il dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8464 del 31/3/2022 “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria. Rimodulazione ZUR”;
  • la comunicazione dell’IZS delle Venezie arrivata con mail del 1/4/2022 relativa alla conferma del virus dell’influenza aviaria sottotipo H5N1 ad alta patogenicità da campioni prelevati in un allevamento situato nel comune di Conselice (RA);
  • La propria ordinanza n. 11 del 10 febbraio 2022 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 158 del 19 ottobre “Influenza aviaria – Istituzione di misure di controllo a seguito di un focolaio ad alta patogenicità in provincia di Ravenna”;

Rilevato che:

  • i virus influenzali aviari ad alta patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità;
  • tali virus influenzali hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

Considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

Dato atto dei pareri allegati;

ordina:

1. l’istituzione di zone soggette a restrizione; una zona di protezione con un raggio di 3 km dall’allevamento familiare sede di focolaio di influenza aviaria sito nel comune di Conselice (RA) e l’istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 km dallo stesso allevamento. Le zone di protezione e sorveglianza raffigurate nella mappa in allegato 1 comprendono gli allevamenti riportati in allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. l’applicazione delle misure di seguito specificate, nelle zone di protezione e sorveglianza di cui al punto 1;

2.1. Misure da applicare sia nella zona di protezione (ZP) sia nella zona di sorveglianza (ZS)

a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l’aggiornamento dell’anagrafe zootecnica nazionale per le aziende commerciali;

b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Aziende USL, presso tutte le aziende commerciali verificando la documentazione dell’allevamento per valutare se ci sono stati nel periodo a rischio di introduzione della malattia aumenti di mortalità, cali della produzione di uova e del consumo di mangime e sottoponendo ad esame clinico il pollame e gli altri volatili detenuti;

c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione;

d) tutti i movimenti di corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie elencate dalla zona soggetta a restrizioni devono essere destinati alla trasformazione o allo smaltimento in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto;

e) il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni deve avvenire:

  • senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
  • privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria; e
  • evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.

2.2. Misure da applicare esclusivamente nella zona di protezione (ZP)

a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

b) le carcasse sono distrutte quanto prima;

c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione adeguate e documentate e utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno dell’influenza aviaria;

d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione adeguate e documentate e utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno dell’influenza aviaria;

e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati alla Azienda USL competente per territorio;

g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

h) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione della Azienda AUSL competente per territorio che lo richieda;

i) sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

j) è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico

k) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.

l) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

m) in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata, nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 9/2010;

n) la Regione può richiedere al Ministero l’autorizzazione, in deroga ai punti k) e l), di:

I) trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

II) trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

III) trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;

IV) trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;

V) trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione;

o) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;

p) è vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili.

2.3. Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS)

a) divieto di movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

b) divieto di trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.

c) in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 9/2010;

II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

VI) uova destinate alla distruzione;

d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio secondo ad una o più procedure di disinfezione adeguate e documentate e utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno dell’influenza aviaria;

f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del della Azienda USL competente per territorio, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici; tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

h) il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia; tale registro deve essere messo a disposizione della Azienda USL competente per territorio che lo richieda;

i) è vietata, salvo autorizzazione della Azienda USL competente per territorio, la rimozione o lo spargimento della pollina;

j) È vietata l’introduzione e l’immissione nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;

k) è vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi;

l) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili.

2.4. Durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza

a) Le misure previste per la zona di protezione restano in vigore fino al 26/4/2022 (trascorsi 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio); dopo questo momento nella ex zona di protezione si applicano le misure disposte per la zona di sorveglianza;

b) Le misure previste per la zona di sorveglianza restano in vigore fino al 5/5/2022 (trascorsi 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio);

3. Sull’intero territorio regionale deve essere data applicazione a quanto previsto dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. il dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8464 del 31/3/2022 citato in premessa.

4. Sull’intero territorio regionale è fatto obbligo per chiunque detenga volatili di segnalare all’azienda U.S.L. competente per territorio i sospetti di influenza aviaria riferibili a comparsa di sintomatologia clinica, aumenti della morbilità o della mortalità o variazioni significative dei parametri produttivi con particolare riferimento a produzione giornaliera di uova, consumo giornaliero di mangime e/o di acqua in applicazione a quanto previsto dal Reg. CE 429/2016 e atti delegati. In tali situazioni, i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio IZSLER competente per territorio un set di campioni standard per i test virologici o sierologici descritto dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 0023818-15/10/2021-DGSAF-MDS-P. Nei casi in cui la gravità delle situazioni sopra descritte non sia tale da indurre il sospetto di influenza aviare e comunque in tutti i casi in cui si rendano necessari accertamenti per verificare la presenza di patologie e/o trattamenti antibiotici, negli allevamenti di tacchini da carne, galline ovaiole e svezzatori con animali di età superiore alle tre settimane l’allevatore deve avvisare il servizio veterinario della AUSL competente per territorio e assicurare il prelievo di campioni da conferire direttamente a IZSLER per escludere la presenza di virus influenzali.

5. Sull’intero territorio regionale sono vietate fiere, mostre, mercati ad esclusione di quelle dei volatili delle specie di cui all'Allegato I, parte B del reg (UE) 2016/429 e, da parte di animali provenienti da allevamenti dell’Emilia-Romagna, è vietata la partecipazione a tali eventi anche se organizzati al di fuori della regione.

6. In deroga al divieto di immissione selvaggina sull’intero territorio regionale previsto dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 8464 del 31/3/2022, i servizi veterinari delle Aziende USL competenti per territorio, sulla base della valutazione del rischio, come previsto dallo stesso dispositivo ministeriale, possono autorizzare l’immissione di selvaggina destinata ad aree addestramento cani, ad eccezione dei territori compresi nelle zone di protezione e sorveglianza; possono inoltre autorizzare immissione di selvaggina destinata al ripopolamento, ad esclusione delle zone di protezione e sorveglianza e delle aree a rischio A e B previste dall’Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019 situate nelle province di Ravenna, Ferrara e Bologna.

7. la presente Ordinanza sostituisce integralmente la propria precedente n. 11 del 10/2/2022.

8. il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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