n.48 del 25.02.2016 (Parte Seconda)

Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VISTI:

- la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23 concernente la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e l'organizzazione del servizio idrico integrato;

- la Legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 concernente la riforma del sistema di governo regionale e locale e le disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;

- la Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2001 n. 1299 concernente le modalità di effettuazione dei controlli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

- la Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- la Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni";

- la Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato con Delibera n. 40 dell’Assemblea Legislativa in data 21 dicembre 2005;

- la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2005 n. 2241 concernente indirizzi alle province ed alle agenzie d'ambito per i servizi pubblici sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ai sensi delle disposizioni comunitarie;

- la Deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2015 n. 1781 concernente l’”Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;

- la Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2015 n. 2067 concernente l’”Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”;

- i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici Padano, dell’Appennino Settentrionale e dell’Appennino Centrale adottati il 17 dicembre 2015;

premesso che:

- nelle materie di cui al capo I della L.R. 13/2015, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, di pianificazione e di programmazione e che nelle stesse materie esercita, inoltre, le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della legge non espressamente attribuite dalla stessa ad altri Enti ivi compresa la delimitazione degli agglomerati di cui all’art. 74, comma 1, lettera n, del D.Lgs. 152/2006;

considerato che:

- il Consiglio Europeo, per evitare ripercussioni negative sull’ambiente dovute allo scarico delle acque reflue urbane trattate in modo insufficiente, ha emanato la Direttiva 91/271/CEE con la quale vengono stabiliti obiettivi e standard di riferimento a cui devono essere sottoposti tutti i sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati, intesi come aree in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento o un punto di scarico finale;

- gli obiettivi e gli standard di riferimento individuati dalla Direttiva 91/271/CEE sono differenziati in base alla consistenza dell’agglomerato, espressa in abitanti equivalenti (AE), e alla tipologia di area ricevente in cui vengono convogliati gli scarichi (area normale, area sensibile, bacino drenante ad area sensibile);

- la medesima Direttiva 91/271/CEE fissa al 31 dicembre 2005 la data entro la quale tutte le acque reflue urbane, che confluiscono in reti fognarie, devono essere sottoposte prima dello scarico a trattamenti adeguati e stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione Europea specifici report biennali relativi allo stato di attuazione della Direttiva e alla conformità alle disposizioni della stessa degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati presenti sul territorio nazionale;

- la Direttiva 91/271/CEE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 152/99 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" sostituito poi dal D.Lgs. 152/06 recante “Norme in materia ambientale”;

- con Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 la Regione ha inteso fornire alle Province indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99, definendo, tra l’altro, le modalità di individuazione degli agglomerati nonché i sistemi di trattamento appropriati per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2.000 AE;

- con Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne la Regione ha individuato nel carico inquinante generato dalle acque di prima pioggia e veicolato nei corpi idrici superficiali attraverso le reti fognarie uno dei principali fattori di compromissione della qualità delle stesse, demandando ai Piani di Indirizzo, da redigersi da parte delle Province di concerto con l’Autorità d’Ambito, la predisposizione delle linee di intervento per la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia dei principali agglomerati urbani;

- il PTA, approvato con Delibera n. 40 dell’Assemblea Legislativa in data 21 dicembre 2005, individua nel Programma di misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici le specifiche misure e le tempistiche di adeguamento relative agli scarichi delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati comprese le necessità di trattamento delle acque di prima pioggia;

- che il predetto PTA in coerenza con le disposizioni previste dall'art. 5 della Direttiva 91/271/CEE più volte richiamata ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni", persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei bacini/sottobacini drenanti afferenti alle aree sensibili;

considerato, inoltre, che:

- il D.Lgs. 152/06, con cui è stata recepita la Direttiva 2000/60/CE, ha introdotto come strumento per la tutela dei corpi idrici dell’Unione il Piano di Gestione del Distretto Idrografico;

- la Regione Emilia-Romagna afferisce ai Distretti Idrografici Padano, dell’Appennino Settentrionale e dell’Appennino Centrale i cui Piani di Gestione sono stati adottati in data 17 dicembre 2015;

- il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dai Piani di Gestione per i corpi idrici individuati può comportare l'avvio da parte della Corte di giustizia della Commissione Europea (CE) delle procedure di infrazione ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE per il mancato adeguamento alla Direttiva 2000/60/CE;

- con DGR 1781/2015 e 2067/2015, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, è stato aggiornato il quadro conoscitivo di riferimento per la tutela delle risorse idriche regionali integralmente recepito dai Piani di Gestione dei Distretti Idrografici Padano, dell’Appennino Settentrionale e dell’Appennino Centrale;

- nonostante il quadro conoscitivo di riferimento sia stato modificato, le misure contenute nel PTA relativamente al trattamento delle acque reflue urbane continuano ad essere coerenti con gli obiettivi di tutela dei corpi idrici regionali;

tenuto conto che:

- con DGR 2241/2005 si era provveduto a fornire alle Province ed alle Agenzie d'ambito per i servizi pubblici gli indirizzi per l’adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane alle disposizioni comunitarie, secondo gli obiettivi stabili dal PTA, le cui tempistiche erano così declinate:

  1. Agglomerati con oltre 2.000 AE (grado di copertura del sistema fognario e del sistema depurativo, adeguamento del livello di trattamento degli impianti) - scadenza 30 giugno 2006;
  2. Abbattimento del fosforo negli impianti a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 100.000 AE - scadenza 30 giugno 2006;
  3. Abbattimento dell'azoto negli impianti a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 100.000 AE - scadenza 31 dicembre 2006;
  4. Abbattimento del fosforo negli impianti a servizio degli agglomerati di consistenza compresa fra 10.000 e 100.000 AE - scadenza 30 giugno 2007;
  5. Abbattimento dell'azoto negli impianti a servizio degli agglomerati di consistenza compresa fra 20.000 e 100.000 AE - scadenza 31 dicembre 2007;
  6. Agglomerati con popolazione compresa fra 200 e 2.000 AE - scadenza 30 giugno 2008;

dato atto che:

- ai fini dell’aggiornamento delle informazioni relative agli agglomerati presenti in regione e della valutazione delle condizioni di conformità degli stessi alle disposizioni di cui alla Direttiva 91/271/CEE così come riprese dal PTA, con Determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 6782 del 1 giugno 2015, è stato istituito un Gruppo di Lavoro costituito da tecnici di Regione, Province, Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), Gestori del Servizio Idrico Integrato (SII) e ARPA (ora ARPAE);

- il Gruppo di Lavoro Tecnico di cui al punto precedente ha provveduto ad aggiornare il Quadro Conoscitivo degli agglomerati di consistenza uguale e superiore a 200 AE e degli impianti di trattamento ad essi associati, nonché ad individuare l’elenco degli agglomerati di consistenza inferiore ai 200 AE presenti in regione;

preso atto che:

- tutti gli agglomerati di consistenza superiore ai 2.000 AE, che rappresentano il 93% del carico inquinante complessivamente generato a livello regionale, hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal PTA e risultano quindi conformi al disposto di cui alla Direttiva 91/271/CEE, in quanto ad estensione delle reti ed alla presenza di impianti di trattamento, così come rappresentato nei dati trasmessi al Ministero dell’Ambiente in conformità al DM 18 settembre 2002 n. 198;

- tutti gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di agglomerati di consistenza superiore ai 2.000 AE presenti in regione sono sottoposti a controlli sistematici a seguito dell’adozione di specifici “Protocolli d’Intesa” fra Provincia, Sezione Provinciale ARPA (ora ARPAE) e Gestore del Servizio Idrico Integrato, redatti in conformità di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2001 n. 1299 che, in accordo con le indicazioni contenute nell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, ha adottato specifici criteri di indirizzo per l'esecuzione dei controlli sugli scarichi;

- conformemente a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 7 del 3 marzo 2004 a livello regionale è stato raggiunto l’obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale generato complessivamente da tutti gli agglomerati;

- molti degli agglomerati di consistenza inferiore ai 2.000 AE, che rappresentano il 7% del carico complessivamente generato a livello regionale, non hanno ancora raggiunto gli obiettivi previsti dal PTA, così some declinati nella DGR 2241/2005, ossia l’assoggettamento ai trattamenti appropriati, previsti dalla DGR 1053/2003, degli scarichi finali;

- il carico produttivo che afferisce agli agglomerati di consistenza inferiore a 2.000 AE è pari a circa il 3% del carico nominale presente in tale classe e solo in 15 casi supera il carico civile, pertanto il carico presente in questi agglomerati si può definire prevalentemente di natura domestica;

- in molti agglomerati permangano ancora criticità relative alla presenza di scolmatori di rete non adeguati che, seppur non inficino la conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, possono pregiudicare localmente il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici superficiali;

- il mancato raggiungimento, nei tempi previsti dalla DGR 2241/2005, di alcuni degli obiettivi indicati dal PTA per il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane è conseguenza della complessità del sistema delle reti afferenti ai grandi centri urbani che hanno richiesto costi d’investimento superiori a quanto ipotizzato inizialmente dal Piano e che di conseguenza, in ragione della valutazione costi/efficacia a cui il PTA si era ispirato per individuare le priorità d’intervento, ha fatto preferire dapprima gli investimenti necessari ad adeguare gli agglomerati di consistenza superiore ai 2.000 AE il cui impatto sulla qualità dei corpi idrici risulta sicuramente maggiore;

preso atto, inoltre, che:

- il PTA dispone che gli interventi connessi agli adeguamenti del sistema fognario-depurativo degli agglomerati previsti dal Piano d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato, da approvarsi da parte dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui alla citata Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23, siano coerenti al Programma di misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici regionali;

- per garantire comportamenti omogenei in ambito regionale, si rende necessario fornire ad ATERSIR ed ai Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma ai sensi dell'art.147, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 specifici indirizzi relativi al percorso di adeguamento ai sopra richiamati adempimenti, in merito soprattutto alla programmazione ed al cronoprogramma degli interventi da realizzare;

ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare un provvedimento specifico al fine di fornire ad ATERSIR e agli Enti competenti gli indirizzi necessari alla predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ai sensi delle disposizioni comunitarie e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici regionali;

visti altresì:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23, comma 1;

- la propria deliberazione n. 1621 dell’11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33”;

- la propria deliberazione n. 57 del 26 gennaio 2015 “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

- il parere favorevole del CAL espresso nella seduta del 15 febbraio 2016.

vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e ss.mm.;

- n. 1663/2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

- n. 106/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto”;

dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la Direttiva allegata costituita dagli “Indirizzi all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane” e dall’“Elenco degli agglomerati esistenti” per il conseguimento delle seguenti finalità:

A) fornire agli Enti interessati indirizzi e criteri applicativi per la predisposizione di un Programma degli Interventi di adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati;

B) individuare i contenuti, gli elementi base ed il cronoprogramma specifico degli interventi di cui alla precedente lettera A);

C) garantire gli adempimenti circa gli obblighi informativi verso la Commissione Europea sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

2) di stabilire che l’“Elenco degli agglomerati esistenti” di cui all’art. 1 costituisce l'insieme dei dati e delle informazioni necessarie ad assolvere agli obblighi informativi verso la Commissione Europea sullo stato di attuazione della Direttiva 91/271/CEE e di dare mandato ai competenti uffici regionali di tenere aggiornato tale “Elenco” con il supporto di Comuni, Gestori del SII, Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni e ATERSIR. Le modalità di aggiornamento dell’“Elenco” nonché le modalità di restituzione dell’informazione aggiornata a tutti gli Enti interessati, dovranno essere definite con Determina del Direttore Generale competente per materia;

3) di stabilire che la Città Metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni, ai fini della previsione delle esigenze infrastrutturali da inserire nella programmazione d’ambito del SII riguardanti nuovi agglomerati o modifiche degli esistenti, dovranno fornire ad ATERSIR, sin dalla fase di elaborazione delle scelte strategiche di assetto del territorio, le informazioni relative alle modifiche ai sistemi insediativi esistenti che si intende prevedere e al conseguente fabbisogno di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti e dotazioni ecologiche e ambientali di cui agli articoli A-23 e A-25 dell’allegato alla L.R. n. 20/2000;

4) di stabilire che, al fine di assicurare la compatibilità dei carichi inquinanti provenienti dagli insediamenti urbani rispetto all’esistente sistema pubblico fognario e depurativo, la VALSAT dei Piani che disciplinano ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana, deve presentare una specifica verifica di conformità agli indirizzi stabiliti dal presente atto. Ai fini del rilascio dell’espressione della Valutazione ambientale di tali Piani, il Gestore del Servizio idrico integrato e ATERSIR esprimono il loro parere sul Piano quali soggetti competenti in materia ambientale, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. In particolare:

a) il Gestore del SII si esprime riguardo ai requisiti tecnici infrastrutturali per l’adeguamento o la realizzazione dell’impianto e delle reti a servizio dell’insediamento;

b) ATERSIR si esprime sulla coerenza delle nuove previsioni con la programmazione d’ambito del SII, elaborata sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente punto 3) e, di conseguenza, sulla ammissibilità totale o parziale dell’intervento a carico della tariffa del servizio idrico integrato e sui conseguenti tempi di realizzazione.

L’amministrazione competente all’approvazione conforma il Piano ai requisiti tecnici definiti a seguito del parere del Gestore e alle modalità di soddisfacimento degli impianti idrici integrati a servizio dell’insediamento, indicate da ATERSIR;

5) di stabilire che al fine di consentire alla Regione l’aggiornamento costante dell’“Elenco degli agglomerati esistenti” di cui al punto 1), l’amministrazione competente all’approvazione dei Piani di cui al punto precedente, fornisce ai competenti uffici regionali le informazioni relative alle previsioni di nuovi agglomerati o di modificazioni degli agglomerati esistenti previste dai Piani approvati, utilizzando l’apposita modulistica che sarà predisposta dalla Regione ai sensi del punto 2) del presente dispositivo;

6) di estendere l’applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agliscarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con consistenza uguale o superiore ai 10.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 2 - Allegato 5, Parte Terza, del D.Lgs. 152/06;

7) di stabilire, in attesa che ATERSIR ed i Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma ai sensi dell'art.147, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 predispongano e attuino il Programma degli Interventi avente le caratteristiche previste dalla Direttiva allegata, che tutti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da pubbliche fognature al servizio di agglomerati esistenti di consistenza inferiore ai 2.000 AE, su cui permangono elementi di criticità in merito al loro grado di conformità, siano autorizzati da parte dell’Ente preposto a seguito della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione o della documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento di una domanda di autorizzazione già esistente. Tali autorizzazioni dovranno richiamare l’obbligo di realizzazione degli interventi di adeguamento necessari nei tempi previsti dalla Direttiva allegata e dovranno individuare, caso per caso, prescrizioni gestionali delle reti tali da contenere al minimo gli impatti degli scarichi sui corpi idrici recettori. Qualora lo scarico finale di una rete sia completamente privo di trattamenti, non essendo possibile stabilire in questo caso limiti qualitativi allo scarico certi, in attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete, diversi dagli scarichi domestici, andranno applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 di cui all’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;

8) di stabilire che per quanto attiene agli scarichi afferenti ad agglomerati di consistenza compresa tra i 50 e i 200 AE, ai fini dell’individuazione dei trattamenti appropriati ai sensi della DGR 1053/2003, laddove necessario, le istanze di autorizzazione allo scarico, esistenti o nuove, dovranno essere accompagnate da apposita dichiarazione del Comune che attesti che il sistema fognario era esistente ed in proprietà o gestione pubblica in data anteriore al 13/06/1999 e conforme al regime autorizzativo previgente;

9) di stabilire che il presente atto sostituisce integralmente la DGR n. 2241 del 29 dicembre 2005 i cui effetti pertanto sono da ritenersi superati;

10) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

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