n.73 del 22.03.2017 periodico (Parte Seconda)
Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia amylovora. Anno 2017
IL RESPONSABILE
Visti:
- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;
- la determinazione n. 3012 del 26/2/2016, recante “Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia amylovora. Anno 2016”;
Considerato che:
- l’All. I, lett. b), punto 2, del citato Reg. (CE) n. 690/2008 dispone che i territori delle province di Parma e Piacenza sono fra quelli riconosciuti come “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. l’All. I, lett. b), punto 2, del citato Reg. (CE) n. 690/2008 dispone che i territori delle province di Parma e Piacenza sono fra quelli riconosciuti come “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- l’art. 4, comma 3, del citato D.M. n. 356/1999 prevede che il Servizio fitosanitario regionale deve istituire una zona di sicurezza la quale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo decreto, deve comprendere “un’area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato”;
- l’art. 7 del suddetto D.M. n. 356/1999 prevede che: “1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell’ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti senza preventiva autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale. 2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell’ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall’area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia amylovora (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale. 3. In deroga al primo comma, il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti verso zone non protette dell’Unione Europea o verso Paesi terzi.”, e nelle zone non protette dell'Unione Europea ora sono comprese anche zone non protette dell'Italia;
Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato D.M. 10/9/1999, n. 356;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
- la deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
- la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 recante “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;
- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. citata, con riferimento alla “Parte Generale”, per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;
- la deliberazione n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- la deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- la deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- la deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- la deliberazione n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- la deliberazione n. 1107 del giorno 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità del presente atto;
determina:
1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di confermare per l’anno 2017 le “zone di sicurezza” già istituite con la determinazione dirigenziale n. 3012/2016 (zone “A”) e di istituire ufficialmente nuove “zone di sicurezza” (zone “B”) nelle province di Parma e Piacenza. Le “zone di sicurezza” sono presenti nei seguenti comuni:
- provincia di Parma: comuni di Fidenza, Fontanellato, Montechiarugolo, Noceto, Salsomaggiore Terme e Traversetolo;
- provincia di Piacenza: comuni di Agazzano, Cortemaggiore, Gragnano Trebbiense, San Pietro in Cerro e Villanova sull’Arda;
3. di delimitare dette “zone di sicurezza” (zone “A” e zone “B”) così come riportato nelle mappe allegate alla presente determinazione;
4. di stabilire che, senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale, è fatto divieto di trasportare fuori da tutte le “zone di sicurezza”, oppure mettervi a dimora, piante e relativi materiali da riproduzione ospiti di Erwinia amylovora appartenenti ai generi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.:
- fino al 31 dicembre 2017 per quanto riguarda le zone “A”,
- fino al 31 dicembre 2018 per quanto riguarda le zone “B”;
tali date potrebbero essere prorogate nel caso vengano riscontrati ulteriori casi di Erwinia amylovora nel territorio delle province di Parma e Piacenza;
5. di autorizzare la commercializzazione di piante, e relativi materiali da riproduzione, ospiti di Erwinia amylovora presenti nelle zone di sicurezza verso zone non protette dell’Unione Europea o verso Paesi terzi che ne ammettono l’introduzione. Ai sensi del citato Reg. (CE) n. 690/2008, in Italia le zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (eccetto i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona);
6. di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Boncompagni