n.362 del 22.12.2021 periodico (Parte Seconda)

Dichiarazione di irrilevanza paesaggistica di individuati tratti appartenenti ai corsi d'acqua denominati Cavo Tassarola, Rio Enzola, Rio Chianca, Rio Corlo, Rio Cogorno, Scolo Fiumicello delle Bruciate, Rio Passarella, Fossa Formignana, Scolo Arginello, in attuazione dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42 del 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice);

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2531 del 2000, con la quale è stato approvato l’elenco dei corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, in attuazione dell’art. 146, comma 3, del previgente D.Lgs. n. 490 del 1999;

Premesso che:

- l'art. 82, comma quinto, lettera c), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottoponeva a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";

- l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 disponeva che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 - le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge n. 431/1985, determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, potessero per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigessero e rendessero pubblico, entro i successivi 30 giorni, apposito elenco;

- l’art. 1 del R.D. n. 1775/33 definiva la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico interesse a fini idraulici, prevedendo l’iscrizione dei corsi d’acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;

- la L. n. 36/94 ha conferito la qualifica di acque pubbliche a tutte le acque superficiali e sotterranee, precisando all’art. 2 del regolamento di attuazione, approvato con il D.P.R. n. 238/99, che, nell’abrogare l’art. 1 del predetto R. D. n. 1775/33, veniva confermata la validità dei relativi provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento “per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti”, tra cui, quindi, l’individuazione dei beni soggetti a vincolo paesaggistico;

Dato atto che:

- a seguito della emanazione del D.Lgs. n. 490 del 1999, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, la materia è stata riassunta nell’art. 146, il quale, nell’elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, al comma 1, lett. c), la sottoposizione a vincolo di “i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”, prevedendo quindi al comma 3, altresì la facoltà per le Regioni di redigere l’elenco dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua, inseriti nei suddetti elenchi delle acque pubbliche, ritenuti, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, salva la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali di confermare la rilevanza paesaggistica degli stessi;

- infine, ora il contenuto delle previsioni tese a sottoporre a vincolo paesaggistico generalizzato i fiumi, torrenti e corsi d’acqua è riportato nell’art. 142, comma 1, lett. C) e comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice);

Considerato che:

- la Regione ha ritenuto di dare attuazione all’art. 146, comma 3, del D.Lgs. 490 del 1999, e quindi di individuare i corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, sulla base di una ricognizione estesa a tutto il territorio regionale, la Regione ha ritenuto di attivare il pieno coinvolgimento delle amministrazioni comunali e provinciali, in considerazione della conoscenza delle situazioni locali in loro possesso;

- pertanto, con la determinazione del Direttore Generale alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica n. 4629 del 2000, veniva avviata la procedura di individuazione dei corsi d'acqua o parte di essi, irrilevanti ai fini paesaggistici, chiedendo ai Comuni di segnalare, attraverso le Amministrazioni provinciali, le motivate proposte di esclusione dal vincolo paesaggistico, sulla base dei criteri oggettivi definiti dalla stessa determinazione all’allegato A;

- i criteri oggettivi fissati dalla determinazione n. 4629 del 2000 stabilivano che non potevano essere oggetto di proposta di esclusione i corsi d’acqua, o parte di essi, che avessero le seguenti caratteristiche:

- “un valore storico-culturale in quanto costituiscono un segno territoriale riconoscibile e significativo tramandatosi nel tempo (es. centuriazione) o possiedano un corredo di manufatti storici (es. navigli e canali dei mulini) ovvero siano ricordati o richiamati in opere letterarie o figurative di rilevante importanza”;

- un valore naturalistico per il particolare corredo floristico-vegetazionale o in quanto costituenti un sistema “filtro” con funzione di mitigazione dei carichi ambientali negativi prodotti da aree urbane o industriali o, ancora, costituenti elementi di una rete paesaggistico-ecologica di connessione tra aree che rivestono un interesse naturalistico;

- un valore paesaggistico in quanto costituenti elemento caratterizzante un ambito, o zona, sia sotto il profilo morfologico che del quadro paesaggistico d’insieme”;

- inoltre, in considerazione della disciplina di tutela paesaggistica regionale e della sua modalità di attuazione, tra i criteri si disponeva che non potessero essere inclusi nell’elenco dei corsi d’acqua irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini paesaggistici:

- “i corsi d’acqua individuati dai P.T.C.P. approvati dalla Regione Emilia-Romagna ovvero adottati dalle Amministrazioni provinciali in conformità alle disposizioni del P.T.P.R., in quanto già valutati meritevoli di tutela;

- i corsi d’acqua rientranti in zone di tutela di cui all’art.17 del P.T.P.R. od inclusi nell’allegato m. dello stesso piano regionale in assenza di P.T.C.P;

- i corsi d’acqua che siano oggetto di una specifica tutela paesaggistico-ambientale all’interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti;

- i corsi d’acqua ricadenti nelle ulteriori categorie (parchi, boschi, montagna eccedente i 1200 mt, ecc.) di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 490/99, in quanto comunque soggetti alle disposizioni del medesimo articolo, nonché quelli indicati dall’art. 139 e individuati a norma degli articoli 140 e 144 dello stesso decreto legislativo”;

- quindi, a seguito dell’istruttoria tecnica delle proposte inviate che ha verificato la corretta applicazione dei criteri fissati e la congruità delle motivazioni addotte ai fini della irrilevanza paesaggistica, è stata conclusa la procedura, e, in attuazione dell’art. 146, comma 3, del previgente D.Lgs. n. 490 del 1999, è stata emanata la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2531 del 2000, che all’allegato A approvava l’elenco dei corsi d’acqua in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici (n.142 corsi d’acqua), e all’Allegato B l’elenco dei corsi d’acqua, o parte di essi, che, pur essendo stati oggetto di proposta di svincolo, non venivano inseriti nell’allegato A per le motivazioni indicate;

Dato atto inoltre che:

- in data 4 dicembre 2015 è stata siglata l’Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna, per l’adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 156, comma 3, del Codice;

- a seguito di tale Intesa, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico (da qui in avanti CTS) che, insediatosi in data 19 dicembre del 2016, è l’organo regionale a composizione mista che ha il compito di svolgere le attività di co-pianificazione per l’integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici di derivazione statale presenti sul territorio regionale;

- in data 28 maggio 2020 è stata siglata la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna che dà atto delle attività svolte congiuntamente nella prima fase di lavoro e prevede quelle ancora necessarie per l’adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice;

- nella prima fase di lavoro il CTS ha infatti concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all’art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all’art. 142 del Codice, ovvero sulla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, con l’obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;

Considerato che:

- in particolare, nell’attività di ricognizione dei corsi d’acqua di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), del Codice, il CTS ha affrontato e valutato la risoluzione di incertezze pregresse, come condizione preliminare e dirimente per completare le attività di ricognizione condivisa dei corsi d’acqua su cui insiste il vincolo paesaggistico;

- con DGR n. 143 del 04/02/2019 la Regione ha pertanto provveduto a confermare l’irrilevanza ai fini paesaggistici dei corsi d’acqua dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici dalla Regione con la DGR n. 2531 del 2000 e oggetto di successiva riconferma da parte della Soprintendenza di Bologna con un procedimento mai arrivato a naturale perfezionamento, andando così sciogliere le incertezze e i dubbi interpretativi relativi alla situazione giuridica degli stessi;

- il CTS ha inoltre rilevato che il territorio della Provincia di Reggio-Emilia non aveva partecipato alla ricognizione del 2000 e che dal 2000 erano pervenute alla Regione alcune puntuali istanze comunali di riconoscimento della irrilevanza paesaggistica di tratti di corsi d’acqua pubblici, la cui valutazione la Regione aveva sempre demandato al momento di co-pianificazione per l’adeguamento del PTPR al codice;

- il CTS ha quindi deciso di prendere in considerazione la possibilità di valutare queste particolari situazioni limitatamente alla casistica in cui un corso d’acqua attraversa un centro urbano ed è definitivamente tombato o tombinato per tratti significativi, il cui tombinamento è avvenuto prima dell’entrata in vigore della Legge n. 431 del 1985 o comunque è risalente ad un periodo antecedente la vigenza del vincolo paesaggistico; si tratta infatti di particolari situazioni in cui le opere intervenute possono aver determinato la perdita irreversibile della stessa percettibilità e della rilevanza paesaggistica dei corsi d’acqua e che hanno creato negli anni incertezze nella applicazione del vincolo paesaggistico;

- il CTS ha pertanto selezionato le istanze comunali in base a questo criterio; con il coinvolgimento dei Comuni interessati ha raccolto tutte le informazioni e la documentazione necessarie per la loro istruttoria e ne ha fatto una puntuale valutazione;

- nella seduta del 24 settembre 2021 (Prot. 24/09/2021.
0896841.I) il CTS ha concluso la prima fase di ricognizione dei corsi d’acqua di cui alla lettera c) dell’art. 142 del Codice, con la loro identificazione cartografica; il database cartografico esito della ricognizione fin qui svolta è stato pubblicato congiuntamente sui siti della Regione e del Segretariato Regionale del MIC, affinchè i Comuni e tutti i soggetti interessati ne possano prendere visione e segnalare, in via collaborativa, eventuali errori di individuazione, fermo restando che con il formale avvio del procedimento di adeguamento del PTPR al Codice i medesimi soggetti potranno presentare osservazioni alla ricognizione effettuata;

- a conclusione di tale prima fase ricognitiva, nella seduta del 15 novembre 2021 (prot. 15/11/2021.1050051.I), il CTS ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell’irrilevanza paesaggistica dei seguenti tratti di corsi d’acqua:

Provincia di Reggio Emilia:

- per il corso d’acqua denominato Cavo Tassarola (ID n. 47), in Comune di Rubiera: i due tratti attraversanti due zone industriali del capoluogo di Rubiera e quasi interamente tombinati, che vanno rispettivamente dall’origine (mappale 3 foglio 27) fino alla vicina via Antonio Caponnetto inclusa e dalla chiusa, a 200 m a sud del termine di via Rocco Chinnici, fino al limite est del mappale 611 foglio 16, poco prima dei laghetti di Calvetro;

- per il corso d’acqua denominato Rio Enzola (ID n. 81), in Comune di Bibbiano: i due tratti attraversanti il centro urbano di Bibbiano e per lunghe parti tombinati, che vanno dall’incrocio di Via G. Matteotti con Via San Giovanni Bosco fino a Via L. Castagnetti e da 75 m a monte di Via V. Prandi fino a Via E. Fermi;

Provincia di Modena:

- per il corso d’acqua denominato Rio Chianca (ID n. 125), in Comune di Fiorano Modenese: il tratto, attraversante il centro urbano di Fiorano e interamente tombinato, che va da 40 m a monte del termine di Via Tigri (foglio 20, mappale 651) fino allo sbocco nel Torrente Fossa di Spezzano;

- per il corso d’acqua denominato Rio Corlo (ID n. 126), in Comune di Fiorano Modenese: il tratto, attraversante il centro urbano e l’area produttiva di Fiorano e per lunghe parti tombinato, che va da Via Riola, a 210 m a monte dell’incrocio con via Amerigo Vespucci, fino allo sbocco nel Torrente Fossa di Spezzano;

- per il corso d’acqua denominato Rio Cogorno (ID n. 135), in Comune di Pavullo del Frignano: il tratto, attraversante il centro urbano di Pavullo e interamente tombinato, che va dallo specchio d’acqua del lago «San Pellegrino» (escluso) fino alla località Capanna al limite nord del mappale n. 206 del foglio 52;

Città Metropolitana di Bologna:

- per il corso d’acqua denominato Scolo Fiumicello delle Bruciate (ID n. 6bis), in Comune di Minerbio: il tratto, attraversante l’area produttiva - artigianale di località dei Ronchi e interamente tombinato, che va da Via Ronchi Inferiore fino a 200 m a valle;

- per il corso d’acqua denominato Rio Passarella (ID n. 9), in Comune di Casalecchio di Reno: il tratto, attraversante il centro urbano di Casalecchio e integralmente tombato, che va dallo sbocco nel Fiume Reno per Km 2 verso monte

Provincia di Ferrara:

- per il corso d’acqua denominato Fossa Formignana (ID n. 100), in Comune di Tresignana: il tratto, interamente tombinato e attraversante il centro urbano di Formignana in adiacenza alle Vie Giosuè Carducci, Vicolo del Ponte, Don Domenico Chendi e Brazzolo, che va dal punto trigonometrico 2,1 su Via Giosuè Carducci fino all’altezza del mappale 117 foglio 11 su Via Brazzolo

Provincia di Ravenna:

- per il corso d’acqua denominato Scolo Arginello (ID n. 66), in Comune di Lugo: il tratto, attraversante il centro urbano di Lugo e per larga parte tombinato, incluso tra i due assi ferroviari delle linee Lugo-Ravenna e Lugo-Faenza;

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- condividere le valutazioni espresse da CTS in merito a specifiche istanze comunali di riconoscimento della irrilevanza paesaggistica di alcuni corsi d’acqua o parti di essi, pervenute alla Regione dal 2000 in avanti;

- di assumere, pertanto, come criterio oggettivo, integrativo e prevalente rispetto a quelli individuati con la determinazione n.4629 del 2000, per l’individuazione dei corsi d’acqua, o parti di essi, di cui valutare l’irrilevanza ai fini paesaggistici, quello della presenza di tratti significativi attraversanti centri urbani e tombinati, o definitivamente tombati, il cui tombinamento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della Legge n. 431 del 1985 o comunque risale ad un periodo antecedente la vigenza del vincolo paesaggistico;

- di dichiarare, in attuazione dell’art. 142, comma 3 del Codice, la irrilevanza, ai soli fini paesaggistici, dei corsi d’acqua, o parti di essi, identificati e descritti con la specifica motivazione nella seduta del CTS del 15 novembre 2021 (Prot. 15/11/2021.1050051.I);

Dato che la documentazione completa relativa all’oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema del controllo interno nella Regione Emilia-Romagna”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 111/2021 concernente “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

- n. 771/2021, ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020, recante: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

Vista la determinazione n. 10256 del 31/5/2021 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente”;

Richiamatele circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità;

A voti unanimi e palesi

delibera

sulla base di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1) di condividere le valutazioni espresse da CTS in merito a specifiche istanze comunali di riconoscimento della irrilevanza paesaggistica di alcuni corsi d’acqua o parti di essi, pervenute alla Regione dal 2000 in avanti;

2) di assumere, pertanto, come criterio oggettivo, integrativo e prevalente rispetto a quelli individuati con la determinazione n.4629 del 2000, per l’individuazione dei corsi d’acqua, o parti di essi, di cui valutare l’irrilevanza ai fini paesaggistici, quello della presenza di tratti significativi attraversanti centri urbani e tombinati, o definitivamente tombati, il cui tombinamento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della Legge n. 431 del 1985 o comunque risalente ad un periodo antecedente la vigenza del vincolo paesaggistico;

3) di dichiarare, in attuazione dell’art. 142, comma 3 del Codice, la irrilevanza ai fini paesaggistici dei corsi d’acqua, o parti di essi, identificati nell’allegato A, parte integrante alla presente deliberazione, per le motivazioni ivi riportate, e di seguito sinteticamente richiamati:

i. per il corso d’acqua denominato Cavo Tassarola (ID n. 47), in Comune di Rubiera: i due tratti attraversanti due zone industriali del capoluogo di Rubiera e quasi interamente tombinati, che vanno rispettivamente dall’origine (mappale 3 foglio 27) fino alla vicina Via Antonio Caponnetto inclusa e dalla chiusa, a 200 m a sud del termine di via Rocco Chinnici, fino al limite est del mappale 611 foglio 16, poco prima dei laghetti di Calvetro;

ii. per il corso d’acqua denominato Rio Enzola (ID n. 81), in Comune di Bibbiano: i due tratti attraversanti il centro urbano di Bibbiano e per lunghe parti tombinati, che vanno dall’incrocio di Via G. Matteotti con Via San Giovanni Bosco fino a Via L. Castagnetti e da 75 m a monte di Via V. Prandi fino a Via E. Fermi;

iii. per il corso d’acqua denominato Rio Chianca (ID n. 125), in Comune di Fiorano Modenese: il tratto, attraversante il centro urbano di Fiorano e interamente tombinato, che va da 40 m a monte del termine di via Tigri (foglio 20, mappale 651) fino allo sbocco nel Torrente Fossa di Spezzano;

iv. per il corso d’acqua denominato Rio Corlo (ID n. 126), in Comune di Fiorano Modenese: il tratto, attraversante il centro urbano e l’area produttiva di Fiorano e per lunghe parti tombinato, che va da Via Riola, a 210 m a monte dell’incrocio con Via Amerigo Vespucci, fino allo sbocco nel Torrente Fossa di Spezzano;

v. per il corso d’acqua denominato Rio Cogorno (ID n. 135), in Comune di Pavullo del Frignano: il tratto, attraversante il centro urbano di Pavullo e interamente tombinato, che va dallo specchio d’acqua del lago «San Pellegrino» (escluso) fino alla località Capanna al limite nord del mappale n. 206 del foglio 52;

vi. per il corso d’acqua denominato Scolo Fiumicello delle Bruciate (ID n. 6bis), in Comune di Minerbio: il tratto, attraversante l’area produttiva - artigianale di località dei Ronchi e interamente tombinato, che va da Via Ronchi Inferiore fino a 200 m a valle;

vii. per il corso d’acqua denominato Rio Passarella (ID n. 9), in Comune di Casalecchio di Reno: il tratto, attraversante il centro urbano di Casalecchio e integralmente tombato, che va dallo sbocco nel Fiume Reno per Km 2 verso monte

viii. per il corso d’acqua denominato Fossa Formignana (ID n. 100), in Comune di Tresignana: il tratto, interamente tombinato e attraversante il centro urbano di Formignana in adiacenza alle vie Giosuè Carducci, Vicolo del Ponte, Don Domenico Chendi e Brazzolo, che va dal punto trigonometrico 2,1 su Via Giosuè Carducci fino all’altezza del mappale 117 foglio 11 su Via Brazzolo

ix. per il corso d’acqua denominato Scolo Arginello (ID n. 66), in Comune di Lugo: il tratto, attraversante il centro urbano di Lugo e per larga parte tombinato, incluso tra i due assi ferroviari delle linee Lugo-Ravenna e Lugo-Faenza;

4) di dare atto, quindi, che per tutti i corsi d’acqua o parti di essi elencati all’Allegato, parte sostanziale e integrante della presente deliberazione, debba essere definitivamente dichiarata la irrilevanza ai fini paesaggistici e pertanto non debbano essere più oggetto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dall’entrata in vigore della presente deliberazione;

5) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Cultura;

7) di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione ai Comuni di Rubiera, Bibbiano, Fiorano Modenese, Pavullo del Frignano, Minerbio, Casalecchio di Reno, Tresignana e Lugo, alle Soprintendenze Archeologia, Belle arti e Paesaggio competenti per territorio e al Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna;

8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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