n.259 del 17.08.2022 periodico (Parte Seconda)

Individuazione, ai sensi dell'art.2 comma 1 L.R. 9/2002, dell'area di Tutela Biologica (A.T.B.) Foce Po di Goro

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

– il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione” e ss.mm.ii;

– il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 e ss.mm.ii. “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione”;

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e in particolare l’art. 105, comma 2, lett. l) che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, così come modificata da ultimo con la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale", e in particolare:

- l’art. 1 “Finalità e principi generali” che prevede:

  • al comma 3, che “l'attività della Regione sia, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche”;
  • al comma 4, che “l'utilizzazione delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e debba pertanto essere esercitata in coerenza con criteri e interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche”;

- l'art. 2 “Funzioni della Regione”, che prevede:

  • al comma 1, che per le finalità di cui all’art. 1 spettano alla Regioni, tra l’altro, le funzioni di cui previste alla lett. c), "autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996", alla lett. d), "individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo" e alla lett. d bis), " controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica";

- l'art. 3 “Funzioni dei Comuni”, che prevede:

  • al comma 1, che la Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettere c) e d);

- l'art. 7-bis “Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica”, che prevede:

  • al comma 1, che la Regione, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, possa predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica;
  • al 2° comma, che la Regione possa stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2285 del 27 dicembre 2021 recante "Modifiche ed integrazioni delle Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31/05/2002 n. 9", in particolare, l’art. 3 del Capo I che, tra l’altro, prevede che l’azione amministrativa della Regione Emilia-Romagna, in materia di uso delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate, debba perseguire le seguenti finalità:

a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell’habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti;

b) armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse e accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione e alla tutela della biodiversità ambientale;

c) promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale e, più in particolare, la riqualificazione delle aree costiere salmastre, lagunari, delle foci dei fiumi, del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione associate alla sostenibilità produttiva;

d) sviluppare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui si compone, privilegiando la promozione di progetti di rinaturalizzazione degli habitat costieri e di sviluppo delle risorse alieutiche, tramite la realizzazione d’aree di tutela riservate alla pesca ed alla riproduzione degli organismi acquatici;

e) promuovere e valorizzare, in ottemperanza alla L.R. 7 novembre 2012, n. 11, le attività collegate alla pesca ricreativa e a quella sportiva in relazione ad un uso sostenibile delle risorse naturali, riconducendo gli impianti già esistenti e quelli di futura realizzazione al contesto paesaggistico e ambientale in cui si collocano;

f) promuovere azioni di recupero e di riequilibrio indirizzate ad una strategia complessiva di tutela mediante la disciplina delle attività di prelievo e, soprattutto, il controllo della riproduzione e delle fasi più delicate della crescita delle forme giovanili, per garantire un adeguato rinnovamento degli organismi acquatici aventi valore commerciale;

g) individuare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale e disciplinare le relative operazioni di pesca e utilizzo degli stocks ittici;

Richiamato inoltre, l’art. 4 del Capo II della citata D.G.R. n.2285/2021 nel quale è previsto che Il Settore “Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca” eserciti, in materia di gestione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, le seguenti funzioni amministrative, in particolare:

- l’adozione dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica, proroga, sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime, finalizzati:

a) alla pesca del novellame a scopo scientifico e/o di ripopolamento di aree produttive;

b) alla realizzazione di aree di tutela e di valorizzazione ambientale per l’incremento delle risorse alieutiche;

- l’adozione, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 9/2002, di appositi provvedimenti aventi ad oggetto:

a) la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree di tutela biologica (A.T.B.) per l’incremento delle risorse alieutiche e l’esercizio delle relative funzioni amministrative secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. n. 9/2002;

b) la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree naturali di crescita larvale dei molluschi bivalvi;

Preso atto che l’atto di determinazione n. 18662 del 27 ottobre 2020: “Individuazione in via provvisoria dell'area di tutela biologica (A.T.B.) "Porto Canale di Porto Garibaldi e foce Canale Logonovo". Ricognizione delle zone di tutela biologica (Z.T.B.) e delle aree di tutela biologica (A.T.B.) presenti nelle acque antistanti le coste dell'Emilia-Romagna”, ha provveduto alla ricognizione delle Zone di Tutela Biologica (Z.T.B.) e delle Aree di Tutela Biologica (A.T.B.), come di seguito elencate:

- Zone di tutela biologica istituite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi di quanto disposto dall’art.98 del D.P.R. n. 1639 del 2/10/1968:

a) Zona di tutela biologica “Paguro” IT4070026 - SIC - Relitto della piattaforma Paguro, istituita con Decreto MiPAAF del 21/7/1995 e ss.mm.;

b) Zona di tutela biologica “Fuori Ravenna” istituita con Decreto MiPAAF del 16/3/2004 ss.mm.;

- Aree di tutela biologica individuate dalla Regione Emilia-Romagna:

A. Aree di Tutela Biologica attrezzate con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche:

1) A.T.B. c.d. “Bevano” individuata nell’ambito d progetto internazionale per la posa con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche varie;

2) A.T.B. c.d. “Fuori Riccione - Misano Adriatico” individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7495 del 8/6/2007;

B. Aree di Tutela Biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di Rudiapes spp., poste all’interno o prospicienti la Sacca di Goro, individuate con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 8237 del 29/7/2010:

1) A.T.B. c.d. “Bassunsin sotto o Scanno sotto”;

2) A.T.B. c.d. “Bassunsin sopra o Scanno sopra”;

3) A.T.B. c.d. “Spiaggina”;

4) A.T.B. c.d. “Gavon della Valazza”;

5) A.T.B. c.d. “Goara”;

6) A.T.B. c.d. “Pianasso”;

C. Aree di tutela biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di Rudiapes spp e Chamelea gallina, Zone demaniali marine antistanti la costa di lido di Volano e lido delle Nazioni:

1) A.T.B. c.d. “Volano-Bocaura” individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7329 del 31/5/2012;

2) A.T.B. c.d. “Nazioni”, individuata con determinazione del Responsabile pro-tempore n. 12054 del 27/9/2013;

Preso atto, altresì, che la determinazione n. 18662/2020 ha provveduto ad individuare, in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, L.R. 9/2002 lett. d), quale ulteriore "Aree di Tutela Biologica” per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Rudiapes spp., le aree marine di demanio marittimo corrispondenti al tratto finale del “Porto Canale di Porto Garibaldi e foce del Canale Logonovo”;

Considerato che:

- nel sistema di allevamento di Ruditapes spp., il reclutamento del novellame di origine locale è fondamentale per il processo produttivo;

- le continue crisi anossiche che interessato numerosi allevamenti, con gravissime conseguenze economiche sulle produzioni, rendono ancor più sentita l’esigenza di individuare ulteriori aree adatte alla riproduzione, all’insediamento e allo sviluppo delle larve di Ruditapes spp., finalizzate al ripopolamento degli allevamenti

- il novellame di Ruditapes spp. e di Chamelea gallina si riproduce e si insedia in particolari siti, le c.d. “aree nursery”, nei quali, a seguito di interventi controllati di bonifica dei fondali e di prelievi programmati del prodotto in eccesso, è possibile incrementarne la disponibilità a favore di tutte le imprese titolari di allevamenti nell’area o, nel caso della Chamelea gallina, delle imprese facenti parte del Consorzio Gestione Molluschi o comunque autorizzate alla pesca con draga idraulica dei molluschi di specie diverse dalla Ruditapes spp.;

- l’individuazione delle Aree di Tutela Biologica, in applicazione dell’art. 2 lett. d) della L.R. 9/2012, appare lo strumento più idoneo al fine di mantenere condizioni ottimali allo sviluppo della specie e la loro tutela e gestione pianificata quali “schiuditoi” controllati in ambiente naturale assicura il reperimento di novellame da trasferire negli allevamenti;

Vista l’istanza pervenuta in data 12 aprile 2022 assunta al prot. n. 12/04/2022.0367071.E con la quale il Legale rappresentante del Consorzio CON.UNO Società Cooperativa (Consorzio Unitario Novellame) con sede a Goro in Via Brugnoli n.298 – P.I. 02079090383 chiede che venga istituita quale Area di Tutela Biologica la foce del Po di Goro, per il tratto rientrante entro i confini amministrativi della Regione Emilia-Romagna, tra la punta dell’isola fluviale del “Mezzanino” e il punto di sbocco a mare del ramo stesso per una superficie complessiva di mq. 92.630 mq., al fine di favorire l’insediamento e lo sviluppo di forme giovanili di vongola verace (R.philippinarum);

Considerato che, ai fini dell’istituzione dell’A.T.B. “Foce Po di Goro”, il Settore attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca ha provveduto a convocare Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 co.2 della L.241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi della D.G.R. n. 2285/2021;

Preso atto dell’esito positivo della Conferenza di Servizi di cui al Verbale della Conferenza di Servizi redatto in data 26 luglio 2022;

Richiamati i pareri e atti di assenso rilasciati nell’ambito della Conferenza di Servizi, di seguito indicati:

a) ARPA-ER Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara: comunicazione pervenuta in data 28/04/2022 e registrata al prot. n. 28/04/2022.0414109.E;

b) Agenzia delle Accisa, Dogane e Monopoli - Ufficio Dogane di Ferrara – Sezione Tributi e URP reparto autorizzazioni doganali: parere pervenuto in data 20/5/2022 e registrato al prot. 20/05/2022.0485385.E;

c) Ministero Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi - Sezione Tecnico Amministrativa, parere pervenuto in data 3/6/2022 e assunto al protocollo regionale al n. 03/06/2022.0524214.E;

d) Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile: parere pervenuto in data 9/6/2022 e assunto al protocollo regionale al n. 09/06/2022.0539518.E;

e) Comune Taglio di Po: parere pervenuto in data 24/6/2022 e assunto al prot. 24/06/2022.0582005.E;

f) Agenzia del Demanio – Direzione regionale Emilia-Romagna: parere pervenuto in data 8/7/2022 e assunto al protocollo regionale al n. 08/07/2022.0611777.E;

g) Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) – Direzione navigazione interna: parere pervenuto in data 25/7/2022 e assunto al protocollo regionale al n. 25/07/2022.0664401.E;

h) Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) – Direzione territoriale idrografica: parere pervenuto in data 25/7/2022 e assunto al protocollo regionale al n. 25/07/2022.0664413.E;

i) Parco del Delta del Po – Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po: Nulla osta e valutazione di incidenza ambientale pervenuto in data 25/7/2022 e assunto al protocollo regionale al n. 25/07/2022.0664543.E;

j) Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità – Reparto biodiversità di Punta Marina: Nulla osta e valutazione di incidenza pervenuto in data 26/7/2022 e assunto al prot. 26/07/2022.0667046.E;

Considerato, inoltre, che;

  • il parere favorevole espresso dal Ministero Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, in relazione ai soli aspetti di sicurezza della navigazione, contiene le seguenti prescrizioni:

Le aree per la raccolta del seme di vongola devono essere assegnate in concessione. La raccolta deve avvenire in periodi prestabiliti, comunicati anticipatamente e limitati temporalmente, esclusivamente in orario diurno. Le unità devono essere in possesso della licenza di pesca di V categoria e a norma con le certificazioni e dotazioni di sicurezza. Trattandosi di acque ristrette, le operazioni di prelievo andranno effettuate con un numero di unità adeguato al volume di traffico in ingresso/uscita. Deve sempre essere garantito il passaggio delle unità in transito, cui le unità impegnate nelle operazioni di pesca dovranno dare la precedenza. Ulteriori eventuali prescrizioni/obblighi potranno essere inserite in apposita Ordinanza di Sicurezza della Navigazione emanata all’occorrenza dallo scrivente, ai sensi degli art. 62 e 81 C.d.N.”;

  • il parere favorevole rilasciato da Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) – Direzione territoriale idrografica fissa le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere possibile, per motivi di sicurezza idraulica e/o di pianificazione, effettuare interventi in alveo mediante dragaggio nell’area in oggetto;

2. non potranno essere realizzate opere fisse in alveo al fine di garantire il deflusso senza impedimenti delle portate di piena del Po di Goro;

3. eventuali nuove opere dovranno ottenere preventivamente il nulla osta idraulico”;

  • il nulla osta e valutazione di incidenza ambientale rilasciato dal Parco del Delta del Po – Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po contiene le seguenti prescrizioni:

- “Le arginature e gli eventuali dossi o barene presenti non dovranno essere utilizzati come appoggi, anche se temporanei, da parte degli addetti alle attività qui disciplinate.

- La gestione, l’accesso delle imbarcazioni e le modalità di svolgimento delle attività vengono autorizzate dall’autorità competente.

- L’accesso delle imbarcazioni sia per l’attività di monitoraggio, sia per l’eventuale attività di raccolta del seme, nel rispetto delle modalità disciplinate ai seguenti punti, dovrà essere comunicato preventivamente al Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina ed all’Ente di Gestione scrivente.

- Non dovranno insediarsi strutture fisse, piattaforme e attracchi, non dovranno essere installati fari luminosi e radar, la sorveglianza dell’area dovrà essere svolta con modalità atte a rendere impercettibile il disturbo alla fauna presente.

- La delimitazione dell’ATB dovrà essere realizzata con un numero minimo di pali di legno resistente sufficientemente adeguato allo scopo, sufficiente a definire la perimetrazione esterna.

- L’attività di monitoraggio per l’identificazione di banchi naturali, svolto da un ente di ricerca riconosciuto e di comprovata competenza con il compito di coordinare le operazioni, si attuerà al massimo con frequenza mensile e con un massimo di 2 imbarcazioni mantenendo moderata la velocità di navigazione e non avvicinandosi alle aree emerse (fino a 150 m nel periodo di nidificazione).

- La raccolta del seme, qualora individuata un’area nursery, deve essere definita attraverso un piano di raccolta, da presentare preventivamente al Reparto dei Carabinieri Forestali di Punta Marina, alla Regione Emilia-Romagna ed all’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po. Il piano dovrà identificare precisamente l’area, descrivere dettagliatamente le modalità operative e i quantitativi raccoglibili prevedendo il minor numero possibile di imbarcazioni, anche attraverso la diluizione nel tempo di più turni di raccolta, contingentati e scaglionati, in modo da mantenere basso il rapporto tra il numero d’imbarcazioni e la superficie acquatica che non deve mai eccedere la misura di 2 imbarcazioni/ettaro.

- Le imbarcazioni ammesse alla raccolta dovranno essere iscritte alla Licenza di quinta categoria “imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura” o possedere Licenza di navigazione e trasporto in conto proprio se singolarmente autorizzate dalla Regione in applicazione dell’art. 25, lett. b) della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, come da circolare MIPAAF DG_PEMAC n. 706 del 16 gennaio 2013; in ogni caso, non è ammesso l’uso di imbarcazioni iscritte alla navigazione nelle acque interne. È auspicabile, nel tempo, l’accesso da parte d’imbarcazioni elettriche che garantiscono un minor disturbo e impatto ambientale.

- La raccolta dovrà rispettare il periodo di nidificazione dell’avifauna come stabilito dalla Misure Specifiche di Conservazione del sito Natura 2000 in questione.

- Al fine di tutelare la risorsa l’atto autorizzativo o concessorio dovrà prevedere che il prelievo sia immediatamente interdetto a seguito della verifica da parte dell’Istituto scientifico incaricato della significativa presenza di esemplari neo-insediati delle dimensioni (lunghezza) inferiori a 5 mm. Per presenza significativa si intende una densità media di almeno 30 esemplari/m2 rappresentanti almeno il 50% in numero della popolazione. La raccolta dovrà svolgersi attraverso l’uso di attrezzi a norma di legge. Le operazioni di controllo con il compito di far rispettare gli orari di inizio/fine raccolta, registrare entrata/uscita di ciascuna imbarcazione autorizzata, annotare i quantitativi prelevati e segnalare eventuali infrazioni, dovranno posizionarsi in aree possibilmente esterne alla Riserva e in ogni caso in luoghi tali da recare il minor disturbo possibile all’avifauna presente.

- L’eventuale materiale secondario, derivante dalle operazioni di raccolta, quale specie estranee, esemplari rotti o morti, bioclasti dovrà essere ridistribuito su un’ampia area.

- A conclusione di ciascuna campagna sarà cura dell’istituto scientifico incaricato di redigere una relazione che descriva le caratteristiche tecniche della campagna; nonché i risultati raggiunti, ovvero i quantitativi di prodotto prelevati. Il documento sarà inviato al Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, alla Regione, alla Capitaneria di Porto (Goro e Porto Garibaldi) e all’Asl competente per territorio.”

  • il nulla osta e valutazione di incidenza rilasciato dal Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità – Reparto biodiversità di Punta Marina contiene le seguenti prescrizioni:

- “Le aree emerse anche temporanee non dovranno essere interessate da alcuna lavorazione usa da appoggio per mezzi, materiali o persone;

- La delimitazione dell'ATB dovrà essere realizzata con un numero minimo di pali per identificare il poligono senza ulteriori delimitazioni inteme;

- È vietata l'installazione di strutture fisse, piattaforme e attracchi, fari luminosi e radar per la sorveglianza; per la raccolta devono essere utilizzati solo strumenti a norma di legge;

- Il piano di accesso dei mezzi per la raccolta e il monitoraggio deve essere preventivamente comunicato al Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina ed al Parco del Delta del Po dettagliando l'area, le modalità operative e i quantitativi preventivati e successivamente, al termine del periodo produrre una relazione conclusiva;

- La raccolta non deve creare disturbo alla avifauna;

- La raccolta non potrà avvenire durane il periodo della nidificazione come da normativa Natura 2000;

- Vengano recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti recuperati;

- Vengano rilasciati in acqua i materiali secondari derivati dalla raccolta;

- Se vengono utilizzati motori a combustione, siano messe in atto sistemi per evitare sversamenti accidentali di liquidi inquinanti e sistemi per un pronto intervento in caso di sversamento accidentali;

- Restano a carico della Società richiedente eventuali responsabilità, sia civili che penali, per danni causati a terzi, direttamente o indirettamente, in conseguenza della presente autorizzazione.”;

Considerato che:

- nel tratto terminale della foce del Po di Goro i confini amministrativi fra le regioni Veneto ed Emilia-Romagna non sono delineati in modo definito, pertanto, in attesa che sia definita la linea del confine, in via prudenziale, si è considerato quale confine fra le regioni la linea mediana longitudinale che divide l’alveo del fiume in due parti uguali;

- per il Po di Goro non è presente una demarcazione esatta fra Demanio marittimo e Demanio idrico, si è dunque ritenuto di fissare il termine del Demanio marittimo in corrispondenza della linea che congiunge l’attracco del traghetto “Isola dell’Amore” con la sponda destra del Po di Goro;

Ritenuto quindi di procedere con il presente provvedimento, ad integrazione di quanto stabilito dalla determinazione n. 18662/2022, all’individuazione di un’ulteriore Area di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Rudiapes spp., a norma dell'art. 2, comma 1°, lett. d) della L.R. n. 9/2002, individuata nel tratto finale del Po di Goro, come da planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, infine, di rinviare la disciplina delle modalità di gestione e utilizzo dell’“A.T.B. “Po di Goro”, con particolare riferimento alle operazioni di bonifica dei fondali, di raccolta del novellame a successivo atto del Responsabile del Settore attività faunistico venatorie e sviluppo della pesca;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione del Responsabile - Servizio Affari Legislativi e Aiuti Di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”, con la quale si approva la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale, a decorrere del 1/4/2022”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia”;

Viste:

- la determinazione dirigenziale del Direttore generale Agricoltura Caccia e Pesca n. 5643 del 25/3/2022 “Riassetto organizzativo della direzione generale agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di giunta regionale n. 325/2022”;

- la determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca n. 6318 del 5/4/2022 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;

- la determinazione dirigenziale del Direttore generale Agricoltura Caccia e Pesca n. 13814 del 18/7/2022 “Conferimento incarichi di posizione organizzativa nell’ambito della Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;

Dato atto che il presente provvedimento contiene esclusivamente dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall’art. 11 co.5 del Regolamento regionale n. 2 del 31 ottobre 2007 e ss.mm.ii.;

Attestato che la Responsabile del procedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. Di individuare, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, L.R. 9/2002 lett. d), quale “Area di Tutela Biologica” per l'incremento delle risorse alieutiche e, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Ruditapes spp., l’area del Demanio marittimo corrispondente al tratto finale della “Foce Po di Goro”, della superficie complessiva di mq. 66.974 individuata nella cartografia di cui all’allegato 1, parte integrante del presente atto, e delimitata all’interno dei seguenti vertici individuati mediante le coordinate geografiche espresse con il sistema di riferimento ETRF 89:

P1

44°47’43,9440”

12°23’28,4878”

P2

44°47’42,1885”

12°23’26,9921”

P3

44°47’26,3931”

12°23’55,2734”

P4

44°47’29,8277”

12°23’59,2886”

  1. Di stabilire che l’individuazione dell’A.T.B. del Po di Goro potrà essere oggetto di rivalutazione al termine della sperimentazione biennale, alla luce dei risultati ottenuti;
  2. Di escludere che su tali aree la Regione Emilia-Romagna possa rilasciate concessioni demaniali marittime per attività di pesca, acquacoltura o attività ad esse correlate o per ogni altra attività che possa mettere comunque a rischio l’equilibrio ambientale ed ecologico di riproduzione, insediamento e sviluppo delle forme giovanili di Ruditapes spp., ad eccezione di concessioni espressamente destinate alla gestione della nursery, salvo diversa valutazione e decisione della Regione Emilia-Romagna;
  3. Di stabilire che la raccolta di organismi alieutici in tali aree dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri rilasciati nell’ambito della Conferenza di Servizi;
  4. Di prevedere che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la raccolta per il trasferimento in impianti di molluschicoltura o la pesca di molluschi, in tale area, debba essere autorizzata dal competente Servizio regionale, e in particolare la raccolta del novellame debba essere autorizzata a norma di quanto previsto dal art.2 lettera c) della L.R. 9/2002, tenendo in ogni caso conto della particolare natura di acque interne di demanio marittimo, per cui la competenza sugli strumenti e attrezzature di pesca in tal caso è esclusivamente posta in capo alla Regione, la quale potrà comunque applicare anche in via analogica eventuali disposizioni ministeriali dettate per la pesca marittima delle Ruditapes spp.;
  5. Di rinviare la disciplina delle modalità di gestione e utilizzo di tali aree, con particolare riferimento alle operazioni di bonifica dei fondali, di raccolta del novellame di Rudiapes spp., a successivo atto, da adottarsi, da parte del Settore attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca;
  6. Di prescrivere che i trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, siano perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione, anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte;
  7. Di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento;
  8. Di trasmettere alle Autorità marittime competenti il presente atto per l’annotazione nelle carte nautiche;

10. Di stabilire che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo per ragioni di ordine pubblico e per evitare il depauperamento dell’area per attività di pesca incontrollata;

11. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte in narrativa;

12. Di disporre, infine, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (B.U.R.E.R.T.), dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.

Il Responsabile del SettoreVittorio Elio Manduca

application/pdf Planimetria - 1.2 MB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina