n. 183 del 29.06.2016 (Parte Seconda)

Aggiornamento della "Direttiva relativa al Sistema informativo regionale del Servizio idrico integrato" di cui alla D.G.R. n. 2087/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA–ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- il codice civile (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262);

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

- la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;

- la legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 “Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;

- la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2087 “Direttiva relativa al sistema informativo regionale del servizio idrico integrato”;

- la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2016, n. 1870 “Modifica alla “Direttiva per l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23” di cui alla DGR n. 478/2012”;

Premesso che l’art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 23 del 2011 prevede che:

- la Regione provveda alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione ed aggiornamento;

- tale sistema informativo costituisca strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;

Valutata prioritaria la realizzazione del sistema informativo a livello regionale relativamente alle reti ed agli impianti del servizio idrico integrato data la loro complessità e la necessità di una conoscenza esatta, accurata, completa ed aggiornata degli stessi;

Vista la deliberazione n. 2087 del 2015 che ha:

- costituito, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a), della L.R. n. 23 del 2011, un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato, definendone le relative modalità di implementazione ed aggiornamento;

- approvato il documento “Direttiva relativa al sistema informativo regionale del servizio idrico integrato”;

- previsto di attivare, in modalità graduale, il sistema informativo a partire dal 2016 con riferimento ai dati relativi all’anno 2015, con validità al 31 dicembre, con le modalità e le tempistiche indicate ai gestori con specifiche comunicazioni della struttura regionale competente in materia;

- previsto a regime, dal 2017, l’aggiornamento annuale dei dati entro il 30 giugno di ogni anno con validità al 31 dicembre dell’anno precedente;

- attribuito le funzioni di vigilanza sulla regolare fornitura dei dati alla struttura regionale competente in materia specificando che tali funzioni consistono nel controllo dell’invio formale entro il 30 giugno di ogni anno da parte dei gestori dei dati sottoposti alla procedura di verifica in automatico del software, successiva all’upload, e nella verifica della completezza, correttezza e qualità dei dati inseriti nel sistema informativo, secondo quando previsto dalla direttiva;

- previsto, a seguito della verifica dei dati inseriti nel sistema informativo, la possibilità di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato eventuali integrazioni o aggiornamenti, che devono essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta con le stesse modalità previste per l'invio annuale;

- stabilito che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, della L.R. n. 23/2011, il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli obblighi di fornitura delle informazioni previste dalla direttiva con le modalità e nei tempi da questa stabiliti o indicati con specifiche comunicazioni dalla struttura regionale competente in materia sia punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità dell'inadempienza e che in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, la Regione possa proporre all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna (di seguito ATESRIR) la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio;

- disposto che, qualora si verifichino problemi tecnici sul sistema informativo relativamente alle funzioni di trasmissione formale con protocollazione in automatico, presenti nel sistema a regime, in concomitanza con le scadenze per la consegna dei dati previsti nella presente direttiva, la ricevuta generata dallo stesso sistema informativo, all’atto della richiesta d’inoltro formale dei dati, sia titolo valido ad attestare che il gestore ha adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti in direttiva;

- disposto che qualora si verifichino problemi tecnici, occorrenti in concomitanza con la scadenza dei termini per la presentazione dei dati tali da non consentire l’acquisizione della suddetta ricevuta da parte del gestore, quest’ultimo è tenuto a darne comunicazione tempestiva e circostanziata alla struttura regionale competente;

- previsto che per il primo anno di attivazione del sistema informativo la sanzione di cui sopra possa trovare applicazione solo per il mancato invio dei dati;

Dato atto che:

- è stata sviluppata un’applicazione web per l’upload dei dati forniti dai gestori, con accesso tramite autenticazione dell’utente;

- sono stati implementati sui dati forniti dai gestori dei controlli in automatico sulla congruenza con la struttura dati prevista in direttiva;

- è prevista ai fini della trasmissione formale dei dati, in attesa dell’implementazione della protocollazione in automatico, che l’applicativo web produca un’attestazione dei file inseriti nel sistema, utilizzabile dal gestore per trasmettere alla Regione comunicazione formale tramite PEC dell’avvenuto caricamento delle informazioni richieste sul sistema informatizzato;

- è previsto che i dati siano forniti dai gestori del servizio idrico integrato alla struttura regionale competente in materia e che tali dati, in occasione di ogni fornitura, siano completi rispetto a quanto previsto nella direttiva, anche in assenza di variazioni;

- è considerato assolto l’obbligo di fornitura da parte dei gestori qualora sia stato effettuato l’upload dei dati, che quest’ultimi abbiano superato la fase di verifica e che i gestori abbiano proceduto all’invio formale degli stessi;

- l'accesso ai dati del sistema informativo ed alle funzioni di elaborazione è consentito alle strutture regionali competenti, ad ATERSIR ed ai gestori secondo quanto previsto dalla direttiva nel rispetto della normativa in materia;

Considerato che:

- nella fase di test del sistema informativo del servizio idrico integrato avviata nel 2016 sono emerse delle problematiche dovute all’indisponibilità ed incompletezza dei dati da parte dei gestori del servizio, alla necessità di adeguare il contenuto informativo della direttiva per rappresentare alcune casistiche impiantistiche non segnalate in precedenza dai gestori, alla necessità dei gestori di realizzare e rendere funzionante un sistema di conversione per produrre i file di upload partendo dalle banche dati aziendali, nonché ad alcuni problemi di funzionalità dell’applicativo regionale;

- nella fase di test è emersa quindi la necessità di modificare la direttiva di cui alla DGR n. 2087/2015 per risolvere alcune delle problematiche indicate al punto precedente;

- le modifiche alla direttiva sono state esaminate e condivise con i gestori del servizio idrico integrato in diversi incontri;

- con nota protocollo PG.2017.0132301 del 2/3/2017 Confservizi Emilia-Romagna ha chiesto un’estensione del periodo di attivazione graduale del sistema informativo per gli anni 2017 e 2018 a causa delle problematiche suddette;

- con nota protocollo PG.2017.0384795 del 24/05/2017 è stata effettuata la consultazione relativa alla bozza della direttiva ai sensi del comma 6 dell’art. 12 della L.R. n. 23 del 2011;

- a seguito della consultazione non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto pertanto opportuno:

- modificare la direttiva di cui alla DGR n. 2087/2015 per risolvere alcune delle problematiche emerse in fase di test del sistema informativo del servizio idrico integrato;

- concedere ai gestori del servizio idrico integrato una proroga del periodo di attivazione graduale per gli anni 2017 e 2018, prevedendo la prima consegna completa dei dati richiesti dal sistema informativo regionale del SII nel 2019;

- prevedere che entro il 30 giugno del 2017 e del 2018 debbano essere fornite, relativamente al territorio gestito per cui si dispone già di rappresentazioni delle reti che rispettano le connessioni topologiche individuate dalla direttiva regionale, le informazioni relative a tutti i campi obbligatori utilizzando, qualora non disponibili i dati reali, dei dati “fittizi” previa specifica individuazione e comunicazione dei medesimi;

- disporre che per gli anni 2017 e 2018 la sanzione di cui al punto 7 della direttiva possa trovare applicazione solo per il mancato invio dei dati e la mancata comunicazione dell’utilizzo di dati “fittizi” nei termini sopra indicati;

Dato atto del parere allegato;

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di modificare la direttiva di cui alla DGR n. 2087/2015 per risolvere alcune delle problematiche emerse in fase di test del sistema informativo del servizio idrico integrato e di approvare il documento “Direttiva relativa al sistema informativo regionale del servizio idrico integrato”, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
  2. di concedere ai gestori del servizio idrico integrato una proroga del periodo di attivazione graduale per gli anni 2017 e 2018, prevedendo la prima consegna completa dei dati richiesti dal sistema informativo regionale del SII nel 2019;
  3. di prevedere che entro il 30 giugno del 2017 e del 2018 debbano essere fornite, relativamente al territorio gestito per cui si dispone già di rappresentazioni delle reti che rispettano le connessioni topologiche individuate dalla direttiva regionale, le informazioni relative a tutti i campi obbligatori utilizzando, qualora non disponibili i dati reali, dei dati “fittizi” previa specifica individuazione e comunicazione dei medesimi;
  4. di disporre che per gli anni 2017 e 2018 la sanzione di cui al punto 7 della direttiva possa trovare applicazione solo per il mancato invio dei dati e la mancata comunicazione dell’utilizzo di dati “fittizi” nei termini sopra indicati;
  5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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