n.337 del 15.11.2013 (Parte Seconda)

Linee guida per l'applicazione al settore della acquacoltura del Decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011 concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d'acquacoltura, ai sensi dell'art. 6 del DLgs n.148/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati

- il DLgs n. 148/2008 “Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie” ed in particolare l’art. 4 laddove stabilisce la competenza delle Regioni al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione e l’art. 6 laddove prevede i requisiti e le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione;

- la L.R. n. 11/2012 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne” ed in particolare l’art. 17 dedicato all’esercizio dell’attività da parte di impianti autorizzati dall’ente territorialmente competente e l’art. 19 che prescrive analoga autorizzazione per l’esercizio dell’attività degli impianti di pesca a pagamento;

- il Decreto del Ministero della Salute 8 luglio 2010 recante disposizioni per la gestione dell’anagrafe delle imprese di acquacoltura;

- il Decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011 che, in attuazione dell’art.6 del DLgs soprarichiamato, provvede a definire le procedure che devono essere messe in atto dalle imprese di acquacoltura per dimostrare ai Servizi veterinari delle aziende sanitarie territorialmente competenti il pieno rispetto dei requisiti previsti per l’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria;

Ritenuto necessario, al fine sia di assicurare il necessario coordinamento regionale e le relative comunicazioni al Ministero della Salute sia di conseguire omogeneità applicativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna, fornire agli operatori del settore dell’acquacoltura, nonché alle Aziende USL in relazione ai rispettivi ambiti di attività e competenze, indicazioni tecniche e operative concernenti le procedure e le modalità relative al rilascio dell’autorizzazione sanitaria in acquacoltura in conformità a quanto previsto dai citati DLgs n. 148/2008 e decreto ministeriale 3/8/2011, unitamente alla relativa modulistica;

Valutato positivamente il documento tecnico elaborato a tal fine dal Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali “Linee guida per l’applicazione al settore della acquacoltura del Decreto del Ministero della Salute 3 Agosto 2011 concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d’acquacoltura ed ai relativi stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 ” volto a definire dette procedure e modalità operative;

Dato atto del consenso manifestato sul documento sopracitato dai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende USL e dalle Associazioni di categoria;

Rammentato che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del DLgs n. 148/2008, le spese per l’ottenimento dell’autorizzazione sono a carico del responsabile dell’impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione, solo nell’ipotesi in cui l’impresa sia privata, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio;

Rammentato infine che, ai fini del rilascio del parere per l’ottenimento dell’autorizzazione in parola, si applica, in particolare, la tariffa oraria corrispondente al tempo impiegato per la concreta erogazione della prestazione sul posto così come prevista dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 98/2012;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla approvazione di detto documento tecnico "Linee Guida per l’applicazione al settore della acquacoltura del Decreto del Ministero della Salute 3 Agosto 2011 concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d’acquacoltura ed ai relativi stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente agli Allegati A1, A2, A3, B, C1, C2, D1, D2, D3, ed E concernenti la necessaria modulistica;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare, per quanto in premessa esposto l’allegato documento “Linee Guida per l’applicazione al settore della acquacoltura del Decreto del Ministero della Salute 3 Agosto 2011 concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d’acquacoltura, ai sensi dell'art. 6 del DLgs n. 148/2008“, comprensivo della modulistica di cui agli Allegati A1, A2, A3, B, C1, C2, D1, D2, D3 ed E;
  2. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E-R.T.).

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