n.387 del 18.12.2024 periodico (Parte Seconda)
Aggiornamento delle misure fitosanitarie per il contrasto ed il controllo di Aleurocanthus spiniferus per l'anno 2024 e successivi nella regione Emilia-Romagna
Visti:
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE)n.228/2013, UE n. 652/2014, UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e abroga le Direttive 69/464 CEE, 74/647 CEE, 93/85 CEE, 98/57 CE, 2000/29 CE, 2006/91 CE, e 2007/33 CE del Consiglio;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce misure per il contenimento dell’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) all’interno di determinate aree delimitate;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- il D.lgs. 2 febbraio 2021, n.19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- l’art. 6, comma 3. lettera o, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.19 che prevede, fra le funzioni dei Servizi fitosanitari regionali la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- l’art. 32, comma 1, del citato Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 recante “I Servizi fitosanitari regionali curano l’attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031”;
Considerato:
- che l’organismo nocivo Aleurocanthus spiniferus è classificato da quarantena rilevante per l’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE)n. 2016/2031;
- che il suddetto organismo nocivo è indicato tra gli organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione nel Regolamento (UE)n. 2021/2285 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- che Aleurocanthus spiniferus rappresenta un rischio fitosanitario per numerose specie ornamentali presenti nel contesto urbano e per le aree viticole prossime ad aree verdi ove tale insetto è presente;
Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Emilia-Romagna attraverso il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni ad eseguire i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali, eseguire la sorveglianza del territorio al fine di impedire l’introduzione e la diffusione degli organismi nocivi da quarantena e applicare le misure fitosanitarie previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
Considerato che dal 2018 sono state effettuate le indagini relative ad Aleurocanthus spiniferus con rinvenimento dell’aleurodide che hanno reso necessario definire aree delimitate per la presenza di Aleurocanthus spiniferus in Emilia-Romagna istituendo zone infestate e relative zone cuscinetto definendo le misure fitosanitarie da realizzare contro questo organismo nocivo nei diversi ambiti in cui è stato rinvenuto;
Considerato che nel corso delle indagini 2024 relative ad Aleurocanthus spiniferus è stato individuato un nuovo focolaio dell’organismo nocivo in un comune della provincia di Ravenna e si è inoltre ravvisata la necessità di costituire nuove zone cuscinetto nella provincia di Parma, si è reso pertanto necessario aggiornare l’Allegato 1 della determinazione n.1314 del 25/01/2024 “Misure fitosanitarie per il contrasto ed il controllo di Aleurocanthus spiniferus per l'anno 2024 e successivi nella regione Emilia Romagna” così come rettificata dalla determina n. 2057 del 02/02/2024 con i suddetti focolai e zone cuscinetto;
Vista altresì la necessità di aggiornare le misure fitosanitarie per il contrasto il controllo di Aleurocanthus spiniferus per l’anno 2024 nella formulazione di cui all’ Allegato 2 del presente atto;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023, “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”
- n. 1276 del 24 giugno 2024, “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Viste inoltre le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:
- n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";
- n. 5314 del 14 marzo 2024 recante “Proroga dell'incarico di responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca”;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione” e ss.mm.ii.;
Dato atto altresì che il provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto:
1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, l’Allegato 1 e l’Allegato 2, entrambi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. che la propria precedente determinazione n.1314 del 25/01/2024 così come rettificata dalla determinazione n. 2057 del 02/02/2024 esaurisce la sua efficacia con l’adozione della presente determinazione;
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Fitosanitario Centrale, al Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, ai Consorzi Fitosanitari delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, ai Comuni interessati, agli operatori iscritti al Registro Unico degli Operatori Professionali coinvolti;
4. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente atto sul sito http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario;
6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.