n.149 del 13.05.2020 periodico (Parte Seconda)
Modifiche di inviti alla presentazione di progetti e di avvisi pubblici approvati in attuazione di leggi regionali nel settore cultura a seguito dell'emergenza COVID-19
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM);
- il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, (art. 71) rispetto degli impegni - Controlli ex-post;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 256/2017 della Commissione che prevede la possibilità per gli Stati di presentare, entro il 1° marzo 2018, il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) per il periodo di programmazione 2019/ 2023;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vitivinicolo, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, trasmesso alla Commissione con nota del 1° marzo 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che contiene, tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023;
- il Decreto Ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della Misura degli Investimenti”;
- il Decreto Ministeriale n. 1188 del 21 febbraio 2019 recante “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione delle dotazioni finanziarie relative alla campagna 2019/2020”;
- il Decreto n. 3843 del 3 aprile 2019 - Modifica al DM del 14 febbraio 2017 n. 911 e DM del 3 marzo 2017 n. 1411 - Applicazione della misura degli investimenti - Termini presentazione domande di aiuto;
- la Circolare AGEA - Area Coordinamento - del 29 maggio 2019, Prot. 47789 “Decreto Ministeriale n. 3843 del 30 aprile 2019 di modifica del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017, n. 911 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti”;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 – Versione 9.2 – attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata con Decisione C(2020) 2184 final del 3 aprile 2020, (Versione 9.2), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 322 dell’8 aprile 2020;
Atteso che il citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 911/2017 prevede tra l’altro:
- la concessione di un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, ad aumentarne la competitività e riguardanti la produzione e/o commercializzazione dei prodotti;
- l’adozione da parte delle Regioni delle determinazioni per applicare la Misura “Investimenti”, ivi compresa l’individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità;
Atteso, altresì, che le operazioni individuate e riportate nel citato Decreto Ministeriale n. 911/2017 sono redatte in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà definiti nel capitolo 14 “Informazioni sulla complementarietà” sezione 14.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020;
Dato atto:
- che con Decreto n. 1188 in data 21 febbraio 2019 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha stabilito le assegnazioni della dotazione finanziaria relativa alla campagna vitivinicola 2019/2020 per l’attuazione delle singole Misure;
- che la somma assegnata alla Regione Emilia-Romagna sulla Misura “Investimenti” ammonta a Euro 5.442.275,48;
Richiamate inoltre:
- la propria deliberazione n. 1346 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Programma Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo – Approvazione Programma Operativo 2020 con valenza di Avviso pubblico – Misura Investimenti”;
- la determinazione dirigenziale n. 3126 in data 25 febbraio 2020 che approva:
- all’Allegato 1: la graduatoria delle domande ritenute ammissibili relative ad imprese agricole di base, contenente per ciascun soggetto il punteggio complessivo attribuito, l’importo di progetto ammesso e, conseguentemente, la quantificazione del contributo concedibile, relativamente al progetto presentato;
- all’Allegato 2: la graduatoria delle domande ritenute ammissibili riferite ad imprese agroindustriali, contenente per ciascun soggetto il punteggio complessivo attribuito, l’importo di progetto ammesso e, conseguentemente, la quantificazione del contributo concedibile, relativamente al progetto presentato;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25/2/2020, 1/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020 e 17/03/2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna in merito al COVID-19;
Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3318 in data 31/3/2020 recante “Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo e seguito delle misura urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Dato atto che l’emergenza COVID 19 ha comportato il fermo dei cantieri e il blocco delle attività non essenziali tra le quali la produzione delle macchine ed attrezzature contenute nei piani di investimento delle imprese beneficiarie della misura;
Considerato che risulta quindi opportuno, al fine di permettere alle imprese di poter concludere gli investimenti, applicare l’art. 1 comma 3 del citato DM n. 3318 del 31/3/2020, offrendo la possibilità alle imprese inserite nelle graduatorie di cui alla determinazione n. 3126/2020 che rientrano tra i beneficiari assegnatari dei finanziamenti, di trasformare il progetto da annuale a biennale;
Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, modificare l’avviso pubblico approvato con la citata propria deliberazione n. 1346/2019 come di seguito indicato:
- dopo il punto 12 aggiungendo il seguente punto:
12 bis Progetti biennali
Per favorire la realizzazione degli interventi programmati le imprese che hanno progetti in posizione utile ai fini del finanziamento possono presentare una comunicazione di modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti rispetto a quanto inizialmente richiesto ed ammesso con la domanda di sostegno, aggiornando la durata del progetto da annuale a biennale, senza modificare il progetto proposto.
La comunicazione di modifica della durata del progetto da annuale a biennale dovrà essere presentata entro e non oltre il 1 giugno 2020 tramite posta elettronica certificata indirizzata al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari pec: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Successivamente a detta comunicazione e comunque entro e non oltre le ore 13.00.00 del 15 luglio 2020, l’impresa beneficiaria dovrà inoltre obbligatoriamente presentare una domanda di pagamento-anticipo attraverso il sistema SIAG di AGREA, corredata da specifica garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di AGREA rilasciata da soggetti autorizzati per un importo pari al 110% dell’importo anticipato.
La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema predisposto da AGREA scaricabile nella versione aggiornata nell’apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet dell’Agenzia.
Detto anticipo è fissato nella percentuale dell’80% del contributo assentito e definito nell’atto di concessione ovvero rideterminato in base alla comunicazione di cui al punto 11.
La mancata presentazione della domanda di pagamento-anticipo - per le imprese che hanno richiesto la modifica della durata del progetto da annuale a biennale - entro il termine sopra indicato fa decadere la domanda di sostegno, oltre alle penalità di cui al punto 17.
I progetti biennali dovranno essere realizzati entro il 31/3/2021.;
- sostituendo il primo paragrafo del punto 13 così come segue:
Tutte le domande di pagamento dovranno essere inoltrate al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, utilizzando l’applicativo predisposto da AGREA, entro e non oltre le ore 13.00.00 del 15 luglio 2020 per i progetti annuali e a far data dal 16 ottobre 2020 ed entro e non oltre le ore 13:00:00 del 31 marzo 2021 per i progetti biennali con allegata tutta la documentazione prescritta nell'atto di concessione. Si prevede fin d’ora che verrà richiesta a supporto della documentazione tecnico amministrativa, documentazione fotografica riguardante le fasi di esecuzione del progetto - in particolare per quanto riguarda le opere non ispezionabili – e relative al progetto concluso.;
- sostituendo il settimo paragrafo del punto 11 come segue:
Al fine di un utilizzo pieno delle risorse disponibili, i beneficiari dovranno comunicare, entro il 1° giugno 2020 per i progetti annuali ed entro il 30 giugno 2020 per le imprese che opteranno per i progetti biennali eventuali minori importi di spesa. Le suddette riduzioni non dovranno pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e finalità previsti;
- aggiungendo alla fine del punto 11 quanto segue:
I beneficiari dei progetti annuali possono rinunciare integralmente al contributo entro il 1 giugno 2020, con comunicazione scritta al Servizio Competitività delle aziende agricole e agroalimentari, senza incorrere in penalità. Analogamente i beneficiari dei progetti biennali potranno rinunciare integralmente al contributo entro il 30 giugno 2020 e comunque entro l’erogazione dell’anticipo se precedente alla suddetta data, senza alcuna penalità.;
- sostituendo il punto 17 con il seguente punto:
17. Revoche e penalità
I contributi concessi, anche se già erogati, sono interamente revocati qualora il soggetto beneficiario:
- non presenti la domanda di pagamento saldo entro i termini prescritti;
- non realizzi l’intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo e/o nell'atto di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi e le finalità in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- rendiconti un importo di progetto inferiore al 60% della spesa ammessa, fatta salva l’ipotesi di aver provveduto alla comunicazione secondo quanto previsto dal paragrafo 11;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 16) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore.
In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, all’esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, nonché alla segnalazione, se del caso, all’Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.
Nell’atto formale di revoca verrà fissata la durata dell’esclusione dalle agevolazioni.
Se l’importo rendicontato a saldo è compreso tra il 60% e l’80% della spesa ammessa, sarà applicata una decurtazione del contributo pari al 50% rispetto a quanto spettante.
Nel caso in cui la revoca riguardi un progetto biennale che ha già ottenuto l’erogazione dell’anticipo, anche se determinata da rinuncia, si procederà all’incameramento completo della fidejussione prestata (pari al 110% dell’anticipo versato), e all’esclusione dagli aiuti previsti dal Programma operativo nei tre anni successivi, senza l’applicazione delle sanzioni dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.
Relativamente ai progetti biennali, qualora il contributo determinato a saldo sia inferiore all’anticipo già erogato, a seguito di rendicontazione parziale o in esito all’istruttoria sulla domanda di pagamento, si procederà al recupero delle maggiori somme erogate, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, così come previsto all’art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997, nonché, se dovute, all’applicazione delle riduzioni previste dal presente paragrafo.
Restano ferme le previsioni di cui all’art. 6 del D.M. 911/2017 in ordine alle ulteriori penalità.
Per i progetti annuali le istanze di rinuncia alla realizzazione del progetto trasmesse oltre il 1° giugno 2020 comportano, oltre alla revoca del contributo, l’impossibilità di accedere agli aiuti previsti dal Programma Operativo nell’anno successivo.
Per i progetti biennali le istanze di rinuncia che pervengono oltre il 30 giugno 2020 sempre che non sia già avvenuta l’erogazione dell’anticipo, comportano, oltre alla revoca del contributo, l’impossibilità di accedere agli aiuti previsti dal Programma Operativo nell’anno successivo.;
Ritenuto altresì di prevedere - al fine di un utilizzo pieno delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo della campagna 2019-2020 - che le risorse non utilizzate da altre misure (ristrutturazione e riconversione vigneti, promozione, vendemmia verde) siano destinate alla Misura Investimenti di cui alla deliberazione n. 1346/2019;
Visto infine il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, protocollo n. 1355 del 5 marzo 2020, di riparto della dotazione finanziaria OCM vino per la campagna vitivinicola 2020/2021 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che prevede un’assegnazione alla Regione Emilia-Romagna per la Misura Investimenti;
Considerato che il sopra citato Decreto n. 1355/2020 prevede che il riparto per l’anno 2021 è subordinato alla definizione del quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2021-2027 e che il pagamento degli aiuti per la realizzazione delle misure dell’OCM vino è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall’Unione europea all’Italia nell’ambito del suddetto quadro finanziario;
Ritenuto pertanto, di prevedere che i pagamenti dei saldi riferiti ai progetti biennali introdotti con il presente atto trovi copertura sugli importi assegnati alla Regione Emilia-Romagna di cui al citato Decreto n. 1355 del 5 marzo 2020;
Ritenuto, altresì, necessario per semplificare la fase gestionale, prevedere che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto della presente deliberazione ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo comprese le fasi di pagamento possano essere assunte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
Richiamati inoltre:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
Viste altresì:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di modificare l’avviso pubblico approvato in allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1346/2019 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Programma Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo – Approvazione Programma Operativo 2020 con valenza di Avviso pubblico – Misura Investimenti” e precisamente:
- dopo il punto 12 aggiungendo il seguente punto:
12 bis Progetti biennali
Per favorire la realizzazione degli interventi programmati le imprese che hanno progetti in posizione utile ai fini del finanziamento possono presentare una comunicazione di modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti rispetto a quanto inizialmente richiesto ed ammesso con la domanda di sostegno, aggiornando la durata del progetto da annuale a biennale, senza modificare il progetto proposto.
La comunicazione di modifica della durata del progetto da annuale a biennale dovrà essere presentata entro e non oltre il 1° giugno 2020 tramite posta elettronica certificata indirizzata al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari PEC: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Successivamente a detta comunicazione e comunque entro e non oltre le ore 13.00.00 del 15 luglio 2020, l’impresa beneficiaria dovrà inoltre obbligatoriamente presentare una domanda di pagamento-anticipo attraverso il sistema SIAG di AGREA, corredata da specifica garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di AGREA rilasciata da soggetti autorizzati per un importo pari al 110% dell’importo anticipato.
La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema predisposto da AGREA scaricabile nella versione aggiornata nell’apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet dell’Agenzia.
Detto anticipo è fissato nella percentuale dell’80% del contributo assentito e definito nell’atto di concessione ovvero rideterminato in base alla comunicazione di cui al punto 11.
La mancata presentazione della domanda di pagamento-anticipo - per le imprese che hanno richiesto la modifica della durata del progetto da annuale a biennale - entro il termine sopra indicato fa decadere la domanda di sostegno oltre alle penalità di cui al punto 17.
I progetti biennali dovranno essere realizzati entro il 31/3/2021.;
- sostituendo il primo paragrafo del punto 13 così come segue:
Tutte le domande di pagamento dovranno essere inoltrate al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, utilizzando l’applicativo predisposto da AGREA, entro e non oltre le ore 13.00.00 del 15 luglio 2020 per i progetti annuali e a far data dal 16 ottobre 2020 ed entro e non oltre le ore 13:00:00 del 31 marzo 2021 per i progetti biennali con allegata tutta la documentazione prescritta nell'atto di concessione. Si prevede fin d’ora che verrà richiesta a supporto della documentazione tecnico amministrativa, documentazione fotografica riguardante le fasi di esecuzione del progetto - in particolare per quanto riguarda le opere non ispezionabili – e relative al progetto concluso.;
- sostituendo il settimo paragrafo del punto 11 come segue:
Al fine di un utilizzo pieno delle risorse disponibili, i beneficiari dovranno comunicare, entro il 1 giugno 2020 per i progetti annuali ed entro il 30 giugno 2020 per le imprese che opteranno per i progetti biennali eventuali minori importi di spesa. Le suddette riduzioni non dovranno pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e finalità previsti.;
- aggiungendo alla fine del punto 11 quanto segue:
I beneficiari dei progetti annuali possono rinunciare integralmente al contributo entro il 1° giugno 2020, con comunicazione scritta al Servizio Competitività delle aziende agricole e agroalimentari, senza incorrere in penalità. Analogamente i beneficiari dei progetti biennali potranno rinunciare integralmente al contributo entro il 30 giugno 2020 e comunque entro l’erogazione dell’anticipo se precedente alla suddetta data, senza alcuna penalità.
- sostituendo il punto 17 con il seguente punto:
17. Revoche e penalità
I contributi concessi, anche se già erogati, sono interamente revocati qualora il soggetto beneficiario:
- non presenti la domanda di pagamento saldo entro i termini prescritti;
- non realizzi l’intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo e/o nell'atto di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi e le finalità in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- rendiconti un importo di progetto inferiore al 60% della spesa ammessa, fatta salva l’ipotesi di aver provveduto alla comunicazione secondo quanto previsto dal paragrafo 11;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 16) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore.
In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, all’esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, nonché alla segnalazione, se del caso, all’Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.
Nell’atto formale di revoca verrà fissata la durata dell’esclusione dalle agevolazioni.
Se l’importo rendicontato a saldo è compreso tra il 60% e l’80% della spesa ammessa, sarà applicata una decurtazione del contributo pari al 50% rispetto a quanto spettante.
Nel caso in cui la revoca riguardi un progetto biennale che ha già ottenuto l’erogazione dell’anticipo, anche se determinata da rinuncia, si procederà all’incameramento completo della fidejussione prestata (pari al 110% dell’anticipo versato), e all’esclusione dagli aiuti previsti dal Programma operativo nei tre anni successivi, senza l’applicazione delle sanzioni dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.
Relativamente ai progetti biennali, qualora il contributo determinato a saldo sia inferiore all’anticipo già erogato, a seguito di rendicontazione parziale o in esito all’istruttoria sulla domanda di pagamento, si procederà al recupero delle maggiori somme erogate, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, così come previsto all’art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997, nonché, se dovute, all’applicazione delle riduzioni previste dal presente paragrafo.
Restano ferme le previsioni di cui all’art. 6 del D.M. 911/2017 in ordine alle ulteriori penalità.
Per i progetti annuali le istanze di rinuncia alla realizzazione del progetto trasmesse oltre il 1 giugno 2020 comportano, oltre alla revoca del contributo, l’impossibilità di accedere agli aiuti previsti dal Programma Operativo nell’anno successivo.
Per i progetti biennali le istanze di rinuncia che pervengono oltre il 30 giugno 2020 sempre che non sia già avvenuta l’erogazione dell’anticipo, comportano, oltre alla revoca del contributo, l’impossibilità di accedere agli aiuti previsti dal Programma Operativo nell’anno successivo;
3) di prevedere - al fine di un utilizzo pieno delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo della campagna 2019-2020 - che le risorse non utilizzate da altre misure (ristrutturazione e riconversione vigneti, promozione, vendemmia verde) siano destinate alla Misura Investimenti di cui alla propria deliberazione n. 1346/2019;
4) di prevedere altresì che i pagamenti dei saldi riferiti ai progetti biennali introdotti con il presente atto trovi copertura sugli importi assegnati alla Regione Emilia-Romagna per la campagna 2020-2021 di cui al Decreto n. 1355 del 5 marzo 2020;
5) di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato al precedente punto 2) ed eventuali modifiche alle tempistiche fissate incluse quelle per il procedimento amministrativo, comprese le fasi di pagamento, siano disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
6) di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito con la propria deliberazione n. 1346/2019;
7) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
8) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.