n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)

Adeguamento dei flussi informativi relativi alla caratterizzazione quali/quantitativa degli scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura e relativa implementazione nell'ambito della delibera di Giunta regionale n. 2087/2015 e ss.mm.ii. (Sistema informativo regionale del servizio idrico integrato)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

- la legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani”;

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

- la propria deliberazione dell’11 ottobre 2010, n. 1480 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;

- la propria deliberazione del 14 dicembre 2015, n. 2087 “Direttiva relativa al Sistema informativo regionale del Servizio Idrico Integrato”;

- la propria deliberazione del 16 giugno 2017, n. 871 “Aggiornamento della “Direttiva relativa al sistema informativo regionale del Servizio Idrico Integrato di cui alla D.G.R. n. 2087/2015.”;

- la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR “Approvazione del testo Integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;

Considerato che:

- ai sensi del comma 4, dell’art. 107 del D. Lgs. n. 152/2006, la Regione può stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni;

- con la propria deliberazione n. 1480/2010 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a tal fine ad individuare indirizzi e criteri tecnico–metodologici omogenei per i diversi gestori che operano nel territorio regionale per la caratterizzazione delle acque reflue industriali, derivanti dagli insediamenti produttivi che recapitano in rete fognaria, anche ai fini dell’applicazione della tariffa di fognatura e depurazione nell’ambito del Servizio Idrico Integrato;

- che ARERA con deliberazione 665/2017/R/IDR ha individuato i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del Servizio Idrico Integrato, compresi i criteri per la determinazione della tariffa degli utenti non domestici per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura;

- che con le proprie deliberazioni n. 2087/2015 e n. 871/2017 è stato costituito un sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato;

Valutato opportuno che:

- ai fini di quanto previsto dal comma 4, dell’art. 107 del D. Lgs. n. 152/2006, sia comunque necessario continuare ad acquisire tutte le informazioni relative agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, comprese le determinazioni analitiche;

- laddove si riscontrino significative variazioni quali-quantitative di questi legate al ciclo produttivo ovvero alla periodicità/ciclicità delle stesse attività aziendali (vedi stagionalità), queste vadano opportunamente tenute in considerazione ai fini della corretta caratterizzazione degli scarichi industriali;

- in ottica di semplificazione dei flussi informativi da parte dei gestori del Servizio, l’acquisizione delle suddette informazioni avvenga attraverso il Sistema informativo regionale del Servizio Idrico Integrato di cui alle proprie deliberazioni n. 2087/2015 e n. 871/2017;

- Ritenuto pertanto che conseguentemente la propria deliberazione n. 1480/2010 termini di avere efficacia;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83, del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 -2022”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di prevedere, ai sensi del comma 4, dell’art. 107 del D. Lgs. n. 152/2006, l’obbligo per i gestori del Servizio Idrico Integrato di fornire le informazioni relative alla caratterizzazione quali/quantitativa degli scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura. Tali informazioni, a partire dal 2021 e riferite all’anno precedente, saranno acquisite dalla Regione tramite il Sistema informativo regionale del Servizio Idrico Integrato di cui alle proprie deliberazioni n. 2087/2015 e n. 871/2017;
  2. di modificare pertanto la direttiva di cui alla propria deliberazione n. 871 del 2017, come riportato nell’allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
  3. di prevedere che l’Agenzia Territoriale Regionale per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), nel recepire le disposizioni di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR di ARERA, integri queste ultime prevedendo che, in caso di scarichi con variazioni quali-quantitative significative legate al ciclo produttivo ovvero alla periodicità/ciclicità delle stesse attività aziendali (vedi stagionalità), questi vengano caratterizzati utilizzando la metodologia riportata nell’allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
  4. di prevedere che, a partire dalla data di adozione della presente deliberazione, cessi di avere efficacia la propria deliberazione dell’11 ottobre 2010, n. 1480;
  5. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
  6. di trasmettere la presente deliberazione ad ATERSIR ed ai gestori del Servizio Idrico Integrato della Regione Emilia-Romagna;
  7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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