n.424 del 09.12.2020 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni in materia di pianificazione dei rifiuti relative agli anni 2020-2021
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
− con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);
− l’articolo 25, comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR dispone che “entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio”;
− ai sensi del comma 2 bis, dell’articolo 14, della Legge Regionale n. 25/2016, come modificata dalla L.R. 31 luglio 2020, n. 3, nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti previa informativa nella Commissione competente;
− con deliberazione di Giunta n. 1238 del 1 agosto 2016 sono state modificate le frequenze e le modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione;
− con la deliberazione di Giunta regionale n. 987 del 3 luglio 2017 è stata approvata la metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica e la sua prima applicazione;
− con la determinazione dirigenziale n. 22112 del 29/11/2019 si è provveduto all’aggiornamento del suddetto fabbisogno di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica;
Rilevato che:
− mettendo in relazione il dato reale di produzione dei rifiuti urbani al 30 giugno 2020 e l’andamento mensile di produzione dei rifiuti urbani registrato nelle annualità 2017, 2018 e 2019 è stato stimato il dato della produzione dei rifiuti urbani al 31 dicembre 2020;
− il dato della produzione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, fa registrare un decremento rispetto al 2019 del 9,4%, pari a circa 280.000 tonnellate ed un altrettanto significativo decremento della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati residui dell’11,8%, pari circa 102.000 tonnellate, rispetto al dato reale registrato nel 2019, su base regionale;
Considerato che:
− il decremento della produzione dei rifiuti urbani rappresenta un dato medio che tiene conto dei diversi andamenti riscontrati sul territorio regionale anche per effetto della situazione sanitaria emergenziale ancora in corso dovuta alla pandemia da Covid-19;
− la produzione dei rifiuti urbani indifferenziati nel 2020, seppur evidenzi uno scostamento di circa 93.000 tonnellate (+12%) rispetto al pianificato, rappresenta comunque un netto miglioramento del dato 2019;
Dato atto che:
− la citata metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica evidenzia per il 2020 uno scostamento pari circa 400.000 tonnellate rispetto alle previsioni di Piano;
− Rilevato inoltre che, come previsto nella Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 12/3/2020 e ribadito nell’Ordinanza n. 43 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, a seguito della predetta emergenza sanitaria i rifiuti urbani indifferenziati sono inviati prioritariamente e senza alcun pretrattamento direttamente a termovalorizzazione in quanto tale processo risulta di fatto il più sicuro dal punto di vista dell’abbattimento della presenza del virus e il più tutelante per gli operatori;
Dato atto in particolare che, per l’impianto di termovalorizzazione di Parma la sospensione del Trattamento Meccanico preliminare ha conseguentemente determinato un incremento dei quantitativi di rifiuti inviati ad incenerimento;
Rilevato che l’impianto di termovalorizzazione di Parma risulta autorizzato a trattare un quantitativo di rifiuti, inferiore al suo carico termico nominale, suscettibile di revisione in funzione degli esiti del presente monitoraggio annuale di Piano;
Ritenuto quindi:
− con riferimento all’annualità 2020, necessario adeguare lo scenario di gestione dei rifiuti ai dati di produzione degli stessi sopra rilevati modificando alcune previsioni in ordine ai flussi e ai quantitativi dei rifiuti di cui al capitolo 9 del PRGR;
− con riferimento all’annualità 2021, al fine di garantire il corretto ed ordinario servizio di gestione dei rifiuti, nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale, di prorogare le disposizioni del vigente PRGR ed integrare i flussi dei rifiuti urbani indifferenziati per la suddetta annualità in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti e sottoponendo gli stessi a specifico monitoraggio annuale nel rispetto delle tempistiche vigenti;
− di assumere, quali criteri di scelta in ordine alla modifica dei flussi ed alla definizione degli stessi, il rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti; della prossimità dando priorità alla gestione dei rifiuti all’interno dello stesso bacino gestionale in cui gli stessi vengono prodotti; il rispetto delle valutazioni ambientali circa i quantitativi massimi di rifiuti trattabili dall’impianto e la minimizzazione dei costi di gestione;
Valutato che in base alle rilevate necessità e nel rispetto dei criteri in ordine alla modifica dei flussi occorre modificare temporaneamente per l’annualità 2020 il quantitativo di rifiuti in ingresso previsto dall’autorizzazione dell’installazione Polo Ambientale Integrato in Comune di Parma, nel rispetto del suo carico termico nominale e della procedura di Valutazione d’impatto Ambientale già effettuata e così come già previsto dalla sua Autorizzazione Integrata Ambientale (prot n. 1106/2016);
Ritenuto, pertanto, di adeguare le previsioni pianificatorie per il 2020 e definire quelle per il 2021 tenendo conto delle considerazioni sopra riportate ed indicando in dettaglio all’Allegato 2) e all’Allegato 3) della presente deliberazione i flussi per le annualità 2020 e 2021;
Richiamato:
− l’articolo 6, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR che, in sintesi, dispone che le prescrizioni di piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; che tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute, tra l’altro, negli atti amministrativi attuativi e che gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento di tali atti con le prescrizioni sopravvenute;
Considerato, inoltre, che:
− l’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, al comma 5 chiarisce la natura prescrittiva delle disposizioni contenute tra l’altro, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, dove è rispettivamente disposto che “i gestori degli impianti di cui all’articolo 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste” e che, “in attuazione anche dell’articolo 6 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.”;
Precisato che per quanto riguarda le discariche di Piano, la pianificazione dei quantitativi di rifiuti urbani è prescrittiva mentre quella dei rifiuti speciali è indicativa, in quanto può essere diversamente ripartita nelle annualità di piano nell’ambito della capacità già autorizzata, fermo restando che si terrà conto nella pianificazione dei successivi fabbisogni dei soli rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale ai fini della verifica della necessità di nuovi impianti o di ampliamenti;
Richiamato il dispositivo della succitata deliberazione assembleare n. 67 del 2016 ed il comma 2 bis, dell’articolo 14, della Legge Regionale n. 25/2016, come modificata dalla L.R. 31 luglio 2020, n. 3, i quali prevedono che in caso di scostamento tra l’andamento reale e i dati pianificati e qualora vi sia la necessità di adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente sia data informativa preventiva alla competente Commissione assembleare;
Dato atto che in data 13 novembre 2020 è stata trasmessa la suddetta informativa;
Richiamati:
− il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
− la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
− n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e s.m.i., per quanto applicabile;
− n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto degli esiti del monitoraggio riportati all’Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione;
2) di disporre che i flussi per le annualità 2020 e 2021 sono quelli riportati all’Allegato 2) che sostituisce la figura 9-24 del capitolo 9 della Relazione generale del Piano integrandola altresì con l’annualità 2021;
3) di disporre che l’Allegato 3) sostituisce la colonna relativa all’annualità 2020 delle figura 9-25 e 9-26 (relativamente quest’ultima alle sole discariche di Piano autorizzate a gestire anche i rifiuti urbani);
4) di disporre che l’Allegato 4) integra per l’annualità 2021 la definizione dei bacini di conferimento ed i relativi impianti di prima destinazione dei rifiuti urbani indifferenziati;
5) di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate al punto 2) e 3) della presente deliberazione;
6) di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate al punto 2) della presente deliberazione anche ai fini della rideterminazione dei conseguenti costi;
7) di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE); all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir); ai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
9) di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.