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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3

1. La legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) è abrogata. 

2. La Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (di seguito “Consulta”) è soppressa e cessa le proprie attività a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dalla data di soppressione della Consulta, ai componenti non è più dovuto alcun emolumento comunque denominato.

 Art. 2

Attività della Consulta

1. Le attività della Consulta già programmate, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 3 del 2006, alla data di entrata in vigore della presente legge sono attuate e concluse dalla Giunta, comunque non oltre la IX legislatura.

2. Per le attività di cui al comma 1, la Giunta può avvalersi delle risorse per esse formalmente stanziate alla data di abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006.

 Art. 3

Risultanze economiche

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2, la Giunta disciplina, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recupero al bilancio regionale delle risultanze economiche, comunque denominate, derivanti dall’abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006 e dalla soppressione della Consulta.

2. Le risultanze economiche di cui al comma 1 sono destinate al sostegno finanziario delle politiche socio- assistenziali e degli interventi di solidarietà regionali.

 Art. 4

Norma transitoria

1. La Giunta disciplina, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti giuridici e le situazioni sostanziali pendenti alla data di abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006.

 Art. 5

 Valorizzazione e riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni preordinate a perseguire e attuare gli obiettivi di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale sono programmate e realizzate dalla Giunta, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa.

2. In ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti di disponibilità del bilancio regionale.

 Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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