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Relazione

RelazioneLa Regione Emilia-Romagna, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” che detta principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ha adeguato il proprio ordinamento, anche in ordine al contenimento della spesa per il personale, come si evince dalla delibera di Giunta regionale n. 1014 del 11 luglio 2011 recante “Indirizzi per l’applicazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

In particolare, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in ordine alla riduzione delle spese di personale, l’art. 14, comma 9,del decreto legge sopra richiamato, che ha sostituito il comma 7 dell’art. 76 del Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 convertito dalla Legge 6/8/2008, n. 133, ha fatto divieto agli Enti, Regioni comprese, nei quali l’incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale; gli Enti che rispettano invece tale parametro possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente a decorrere dall’anno 2011 con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010.

La Regione Emilia-Romagna, che ha una spesa di personale inferiore al 40% delle spese correnti, è tenuta al rispetto del limite assunzionale, a decorrere dal 2011, pari al 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

In considerazione dell’esiguo numero di persone che possono essere assunte in questa particolare fase economica, l’indizione di nuove procedure concorsuali, per fare fronte alle limitate possibilità di turn over e ai fabbisogni professionali dei prossimi anni, diventa estremamente diseconomica.

Pertanto, in un’ottica di buona amministrazione e di contenimento complessivo delle spese per il personale, si ritiene opportuno conservare validità alle graduatorie di concorso, ancora vigenti, oltre il termine di tre anni previsto dall’art. 16 della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, ad oggetto “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”.

La proroga di validità delle graduatorie vigenti è anche correlata al periodo di tempo - un triennio - che si ipotizza necessario ai fini di un riorientamento delle politiche di reclutamento del personale, in un’ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane disponibili, con conseguente ridisegno dei fabbisogni professionali, delle priorità di avvio delle nuove e conseguenti procedure selettive pubbliche, nonchè del previo espletamento dei processi di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 e dell’art. 34 - bis del D.Lgs. 165/2001.

Il presente progetto di legge è costituito da un articolo unico.

L’articolo 1 introduce una disposizione transitoria per la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle graduatorie di pubblici concorsi finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale proroga è disposta anche per le graduatorie concorsuali degli Enti dipendenti dalla Regione, soggetti a limiti assunzionali.

Si dispone inoltre che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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