Testo

Articolo 1

Proroga delle graduatorie vigenti

1. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alla Regione Emilia-Romagna e agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2014.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-11-03T16:23:27+01:00

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