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Relazione

Il progetto di legge parte dalle analisi statistiche ci descrivono il contesto occupazionale ed imprenditoriale del momento contingente che sta attraversando il nostro paese e, in particolare, la società regionale. Il primo dato che spicca, a proposito di occupazione, è il basso tasso di impiego di donne e giovani rispetto agli altri paesi: il 56,9% contro il 78% degli altri paesi Ocse. Se andiamo più a fondo si scopre che tra i maschi adulti, in età compresa tra i 27 e i 55 anni, l’Italia è in linea con gli altri paesi. I due buchi sono proprio i giovani e le donne. In Italia, ogni cinque disoccupati, quattro sono giovani, in Germania siamo a 1,4. Non è possibile ignorare questo dato, se si vuole affrontare il tema sviluppo, anche perché i giovani sono la risorsa più preziosa, per giunta immediatamente disponibile, per aumentare la produttività della Regione.

In giro per il mondo ci sono numerosi esempi che dimostrano che agire sulla leva fiscale non è svantaggioso, se è utilizzata per incrementare la competitività delle imprese, incoraggiare gli investimenti e promuovere l’occupazione. L’intervento produce occupazione e ricchezza che, a sua volta, produce maggiori introiti per le casse pubbliche (un disoccupato non versa addizionali Irpef regionali e comunali, è esente dal pagamento di numerosi servizi, e totalmente a carico del Servizio Sanitario pubblico, un occupato con un reddito dignitoso, all’opposto, versa addizionali regionali e comunali, paga i servizi, ed è, parzialmente, a carico del Servizio Sanitario pubblico, non beneficia di interventi di welfare, in sintesi non è un costo, ma un ricavo), è il caso di Israele che con un uso aggressivo e appropriato della leva fiscale ha dato vita a un vero e proprio boom delle start up. Oggi Tel Aviv conta 125 società quotate al Nasdaq. Uno studio della Fondazione Kaufmann calcola che, negli Usa, le start up offrono tre milioni di nuovi posti ogni anno, le imprese esistenti ne cancellano uno.

L’Irap su cui si basano parte degli interventi del presente progetto di legge, non è una tassa sull reddito, ma è una tassa sullo sviluppo e andrebbe eliminata. Ma ci rendiamo conto che, allo stato attuale, la Regione Emilia-Romagna, per compatibilità di bilancio, non può rinunciare al suo gettito. Proponiamo quindi un intervento mirato, selezionando le imprese che creano occupazione, le aziende che operano nei comuni montani, nonché, per le impresi femminili e le imprese giovanili.

Il progetto di legge introduce, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali, all’articolo 1, la riduzione dell’Irap per il settore privato che incrementa il numero di lavoratori a tempo indeterminato, concedendo una deduzione forfetaria di 15.000 euro per ogni lavoratore assunto.

Gli argomenti a favore della legittimità del provvedimento risiedono nei disposti legislativi e nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 216 del 2009).

Un provvedimento simile è già stato sperimentato a livello nazionale con l’applicazione dell’ art. 1, comma 347, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che aveva introdotto un sistema di deduzioni per i neoassunti a partire dall’anno 2005 e fino all’anno d’imposta 2008.

L’art. 1, comma 43, della L. 24 dicembre 2007 n. 244 ha regionalizzato l’imposta regionale sulle attività produttive, prescrivendone l’istituzione con legge regionale.

Il sopra citato art. 1, comma 43, della L. 244/2007 ha chiaramente ribadito che le Regioni non possono modificare la base imponibile dell’imposta, ma possono modificare l’aliquota, introdurre detrazioni e deduzioni.

L’articolo proposto, in ottemperanza con il disposto normativo, non modifica la base imponibile, che continua ad essere determinata secondo i criteri previsti dalla legge istitutiva dell’Irap, ma introduce una deduzione forfetaria di 15.000 euro da applicarsi dopo aver calcolato la base imponibile.

L’utilizzo del meccanismo della deduzione rientra legittimamente nel campo di manovra delle Regioni e rende legittima l’introduzione di un sistema premiale per le aziende che assumono personale a tempo indeterminato.

Per usufruire di tale deduzione occorre che le imprese incrementino, in uno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011, il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Si verifica un incremento occupazionale quando, al termine del periodo d’imposta agevolato, la differenza tra nuove assunzioni a tempo indeterminato e le cessazioni di lavoratori assunti con medesimo contratto, è positiva.

Inoltre, occorre che tali lavoratori siano impiegati nelle sedi produttive localizzate nella Regione e abbiano il domicilio fiscale in uno dei comuni della Regione per tutto il periodo in cui si usufruisce dell’agevolazione.

La deduzione, ai fini IRAP, è pari a 15 mila euro (30 mila euro per gli ultracinquantenni e i giovani sotto i 35 anni) per ogni dipendente neoassunto ed a condizione che lo stesso rapporto d’impiego non si interrompa. In caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà essere fruita a partire dall’ anno di imposta in cui è avvenuta la cessazione.

L’inserimento dei giovani sotto i 35 anni è motivato dai dati sulla disoccupazione giovanile che dimostrano che le aspettative dei giovani vengono, troppo spesso, disattese da un sistema economico che fa fatica ad offrire loro delle opportunità.

Il meccanismo di calcolo della deduzione si moltiplica in proporzione alle nuove assunzioni e non cambia con le dimensioni dell’azienda, tuttavia, non si nasconde che nasca con un occhio di riguardo rivolto alle imprese medio-piccole, dove l’entità dello sconto si fa sentire di più sul conto fiscale complessivo.

All’art. 2 dispone l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per le piccole e medie imprese, che operano attraverso insediamenti stabili esclusivamente in comuni montani, in modalità permanente, e per le imprese giovanili su tutto il territorio regionale, per i primi tre anni d’imposta dell’impresa o cinque qualora abbiano provveduto al recupero di aree dismesse.

L’art. 3 riguarda il regolamento di attuazione degli art. 1 e 2.

L’art. 4 affronta il tema degli inventivi per l’assunzione delle persone con disabilità. Come è noto il “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili” (L. 68/99) è stato ridotto da 42 milioni, nel 2010, a 11,76 milioni per il 2011, ed è previsto, per i prossimi due anni, un taglio per arrivare a soli 2,73 milioni. Queste risorse sono quelle che vengono date come contributi all’assunzione alle aziende per favorire l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. L’articolo propone di continuare a finanziare questa misura con il “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”. La disposizione legislativa da fondamento giuridico alla Giunta regionale che ha già intrapreso questo percorso senza una adeguata norma legislativa, ma con atti di normazione secondaria. Inoltre per evitare trasferimenti finanziari dalla Regione alle Province e da quest’ultime ai datori di lavoro si da la possibilità ai datori di lavoro di dedurre direttamente dall’IRAP, da versare all’annualmente alla Regione, le somme di incentivi loro riconosciuti, evitando in tal modo lunghe operazioni e aggravi di costi e di tempi. Successivamente le somme potranno essere stornate direttamente dal “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” all’apposito fondo dedicato alle entrate IRAP. Inoltre l’intervento legislativo è volto ad ampliare le possibilità di utilizzo del Fondo introducendo il finanziamento delle rette dei centri diurni che effettuano attività di addestramento professionale, necessario per l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Tale azione è possibile, a legge nazionale invariata, tenuto conto che la legge nazionale (L. 68/99) non lo vieta, anzi, lo prevede.

L’art. 5 contiene la clausola valutativa che prevede una verifica biennale degli effetti delle disposizioni della presente Legge ed una valutazione dell’adeguatezza delle misure previste.

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