Testo

Art. 5

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni della presente Legge e ad una valutazione dell’adeguatezza delle misure previste inviando una relazione che illustri gli effetti delle agevolazioni alla Commissione consiliare competente.

2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacita di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI. 

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ultima modifica 2011-10-19T15:26:21+02:00

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