Testo

Art. 3

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione delle agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2.

2. Al tal fine, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 e le parti sociali, previo parere della commissione consiliare competente, individua con proprio atto i comuni identificabili come montani, ai fini dell’applicazione della misura prevista dall’art.1 comma 2.

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ultima modifica 2011-10-19T15:26:21+02:00

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