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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Agevolazioni per l’incremento occupazionale

1. I soggetti passivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011, possono dedurre un importo forfetario di 15.000 euro per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto, la somma deducibile ai fini IRAP viene raddoppiata se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore ultracinquantenne o un lavoratore giovane con età inferiore a 35 anni. L’importo deducibile non può comunque superare il costo salariale del singolo dipendente.

2. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d’imposta, per il quale si richiede l’agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2011, inoltre, occorre che tali lavoratori siano impiegati nelle sedi produttive localizzate nella Regione e abbiano il domicilio fiscale in uno dei comuni della Regione per tutto il periodo in cui si usufruisce dell’agevolazione.

3. La misura prevista al comma 1 non è cumulabile con analoghi interventi volti a favorire l’incremento occupazionale, ad eccezione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, inoltre, le deduzioni, per ogni dipendente neoassunto, sono fruibili a condizione che lo stesso rapporto d’impiego non si interrompa. In caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà essere fruita a partire dall’ anno di imposta in cui è avvenuta la cessazione.

Art. 2

Aliquota dell’IRAP agevolata sulle attività economiche in comuni montani e per le imprese giovanili

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, si dispone l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per le piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, che operano attraverso insediamenti stabili esclusivamente in comuni montani, in modalità permanente, e per le imprese a partecipazione femminile o giovanile su tutto il territorio regionale, per i primi tre anni d’imposta dell’impresa o cinque qualora abbiano provveduto al recupero di aree dismesse.

2. Ai fini del disposto del comma 1 sono identificate:

a) a partecipazione femminile le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all’interno degli organi societari di amministrazione;

b) a partecipazione giovanile le imprese le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza all’interno degli organi societari di amministrazione.

3. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai regimi di cui al comma 1 e 2 dell’art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 ed ai soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e a tutti gli enti pubblici.

4. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria.

5. La determinazione dell’aliquota IRAP per i soggetti di cui al comma 1 si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna

Art. 3

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione delle agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2.

2. Al tal fine, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 e le parti sociali, previo parere della commissione consiliare competente, individua con proprio atto i comuni identificabili come montani, ai fini dell’applicazione della misura prevista dall’art.1 comma 2.

Art. 4

Incentivi all’assunzione delle persone con disabilità

1. Gli incentivi previsti dall’art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” così come sostituito dal comma 37 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 possono essere finanziati, anche, con le risorse del “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”. Le somme attribuite alle aziende possono da quest’ultime essere oggetto di deduzione dai versamenti annuali dell’Irap senza necessità di versamento diretto. Le somme in tal modo portate in diminuzione dal tributo IRAP saranno stornate, con apposito atto del dirigente del Servizio “Lavoro”, dell’Assessorato “ Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro”, dal “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” all’apposito fondo destinato a raccogliere i proventi dell’IRAP.

2. In attuazione del disposto del comma 4 lett. a) dell’art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, sono finanziabili con le risorse del “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” anche le rette dei centri diurni e di altre strutture di riabilitazione lavorativa, rivolte a persone con disabilità, iscritte nelle liste della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che non siano state dichiarate totalmente inidonee a svolgere qualsiasi mansione lavorativa, qualora in tali strutture si svolgano attività di addestramento al lavoro necessarie per un inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 5

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni della presente Legge e ad una valutazione dell’adeguatezza delle misure previste inviando una relazione che illustri gli effetti delle agevolazioni alla Commissione consiliare competente.

2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacita di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI. 

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