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PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Finalità
- La Regione Emilia-Romagna riconosce nel Palio del Niballo di Faenza una delle più antiche ed importanti manifestazioni di rievocazione storica e di coinvolgimento popolare in ambito regionale e nazionale e lo considera, evento meritevole di sostegno e di particolare attenzione in virtù del primato che esso conferisce al patrimonio storico, alla cultura ed alla tradizione popolare della Romagna, e perciò si impegna alla sua diffusione, conoscenza e promozione.
- Ai fini di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna concorre alla promozione e al finanziamento delle attività del palio mediante la concessione di uno specifico contributo annuale ed inserendolo nelle attrazioni turistiche del territorio regionale.
Art. 2
Contributo della Regione Emilia-Romagna
- Il contributo annuale viene concesso al Comune di Faenza, in un’unica soluzione, previa presentazione del piano annuale delle attività corredato dal relativo piano finanziario.
- Il Comune di Faenza dovrà presentare alla Regione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza, una relazione che attesti la realizzazione delle attività programmate e che contenga gli elementi utili per la valutazione delle iniziative attuate col contributo regionale.
Art. 3
Norme finanziarie
- Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
- Lo stanziamento per l’esercizio 2012 viene fissato in euro 10.000.
Art. 4
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.