Testo

Articolo 20

Modifiche all’articolo 49 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell’articolo 49 della L.R. n. 30 del 1988 è sostituito dal seguente:

“2. I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico, risultino non più necessari all’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d’intesa - per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari - con gli enti locali.”

2. Nel comma 3 dell’articolo 49 della L.R. n. 30 del 1988, dopo la parola “locale” sono aggiunte le seguenti: “della Regione Emilia-Romagna”.

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ultima modifica 2011-09-28T09:11:52+02:00

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