Modifiche all’articolo 49 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell’articolo 49 della L.R. n. 30 del 1988 è sostituito dal seguente:
“2. I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico, risultino non più necessari all’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d’intesa - per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari - con gli enti locali.”
2. Nel comma 3 dell’articolo 49 della L.R. n. 30 del 1988, dopo la parola “locale” sono aggiunte le seguenti: “della Regione Emilia-Romagna”.