Testo
Articolo 17
Sostituzione dell’articolo 40 della L.R. n. 30 del 1998
1. L’articolo 40 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“Articolo 40
Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative
1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie per la mobilità o dalle imprese di gestione del servizio in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Se il regolamento è stabilito dall’impresa è trasmesso all’Agenzia locale o all’ente affidante e assume valore dopo due mesi dall’inoltro in assenza di rilievi.
2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell’agente in servizio.
3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono altresì tenuti, in occasione di ogni cambio mezzo, agli obblighi di validazione dei titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica relativa alla mobilità multimodale delle persone.
4. l’obbligo di validazione degli abbonamenti personali elettronici di tipo forfettario in occasione di ogni cambio mezzo, potrà esser disposto in maniera coordinata dalle autorità competenti, inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente.
5. La violazione degli obblighi indicati ai commi 2 e 3 comporta:
a) il pagamento dell’importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;
b) la sanzione amministrativa non inferiore a cinquanta e non superiore a duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria; l’importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 euro superiori;
c) il pagamento dell’importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l’azione penale.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche quando l’utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento della violazione, si applica una sanzione fissa pecuniaria di importo pari a 6 euro.
7. Alla violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 si applica una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a 6 euro. Al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all’atto della contestazione mediante l’immediato pagamento nelle mani dell’agente accertatore.
8. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata al comma 5 lettera b) immediatamente nelle mani dell’agente accertatore all’atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.
9. I soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.
10. L’accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
11. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I sezione II della stessa legge e dalla legge regionale n. 21 del 1984.
12. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984, l’agente che ha accertato l’inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.
13. L’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 1984, è emessa dal soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio.
14. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.
15. Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103,00 euro a un massimo di 309,00 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.
16. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall’utente, fino alla conclusione dell’eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.”