Modifiche all’articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 3 dell’articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
”3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale; definisce altresì le tariffe e le modalità d’uso di altri sistemi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale, quali il “bike sharing”, che favoriscono l’integrazione dei servizi medesimi”.