Testo

Articolo 16

Modifiche all’articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 3 dell’articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

”3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale; definisce altresì le tariffe e le modalità d’uso di altri sistemi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale, quali il “bike sharing”, che favoriscono l’integrazione dei servizi medesimi”.

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ultima modifica 2011-09-28T08:11:51+01:00

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