Testo

Articolo 14

Modifiche all’articolo 32-bis della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell’articolo 32-bis della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

”2. La Giunta regionale approva un programma triennale d’interventi e prevede la concessione dei relativi contributi alla società di cui all’articolo18, finalizzati alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo della rete, delle attrezzature, degli impianti, delle relative pertinenze, nonché del materiale rotabile ad essa assegnato, di proprietà regionale, trasferitogli dalla regione o acquistato con contributi regionali, stabilendo le modalità di erogazione.”

2. Il comma 3 dell’articolo 32bis della L.R n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“3. Con l’atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione di contributi, la Giunta regionale può disporre l’erogazione, a titolo di acconto, di una somma non superiore al 50% del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno, a favore dell’impresa di cui all’articolo 18”.

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ultima modifica 2011-09-28T08:11:51+01:00

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