Modifiche all’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
”2. La Regione, per garantire l’equilibrio economico dei contratti di servizio, attribuisce, con l’eventuale concorso degli altri soggetti interessati, compensazioni adeguate ai soggetti gestori dei servizi di competenza regionale, a fronte degli oneri di servizio richiesti e connessi ai servizi minimi garantiti.”
2. Nei commi 7 e 8 dell’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998 dopo il termine “contributi” è aggiunta la locuzione “e delle compensazioni”.
3. Nel comma 5 dell’articolo 32 della L.R.n.30 del 1998 dopo “9 e 10,” è abrogata la seguente frase: “in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all’articolo 16,”.