Sostituzione dell’articolo 31 della L.R. n. 30 del 1998
1. L’articolo 31 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“Articolo 31
Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, per il sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell’intermodalità mediante:
a) contributi o compensazioni a copertura degli oneri per i servizi minimi;
b) contributi o compensazioni per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;
d) contributi per l’incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
e) spese dirette della Regione;
f) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
g) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell’uso dei mezzi, quali leasing e full leasing service;
h) contributi al gestore della rete ferroviaria nazionale volti al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni e alla eliminazione di passaggi a livello, negli ambiti consentiti dalla normativa in vigore.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al titolo II, con risorse conseguenti all’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi al trasferimento delle risorse individuate e ripartite come previsto dagli articoli 12 e 20 del D.lgs. n. 422 del 1997 o attraverso risorse proprie.”