Testo

Articolo 11

Inserimento dell’articolo 23 bis nella L.R. n. 30 del 1998

1. Dopo l’articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

 “Articolo 23 bis

Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale; occupazione, utilizzo in concessione di aree appartenenti alla consistenza ferroviaria

1. La Regione Emilia-Romagna, con apposito regolamento, disciplina:

a) l’applicazione dei canoni relativi alle concessioni di diritti di attraversamento di linee ferroviarie e alle occupazioni di aree appartenenti alla consistenza regionale;

b) le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza;

c) le sanzioni pecuniarie ed amministrative per il mancato rispetto delle norme del regolamento medesimo.

2. I canoni sono introitati dal gestore della infrastruttura ferroviaria con vincolo di destinazione per il miglioramento infrastrutturale sulla base di programmi di intervento da concordare con la Regione.

3. Il pagamento del canone è annuale. Il gestore applica il regolamento di cui al comma 1 e disciplina autonomamente l’ammontare di franchigie e fideiussioni, nonché del versamento una tantum per spese di sopralluogo, istruttoria e vigilanza.

4. Il gestore dell’infrastruttura è tenuto a rendicontare annualmente alla Regione Emilia-Romagna in ordine all’ammontare dei canoni percepiti nell’anno di riferimento.”

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ultima modifica 2011-09-28T09:11:51+02:00

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