Testo

Articolo 10

Modifiche all’articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della L.R.. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“1. I servizi ferroviari d’interesse regionale vengono affidati secondo le modalità dell’articolo 13.”.

2. Il comma 2-bis dell’articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“2-bis La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti ferroviarie, diverse dalla propria, ma interessate dai servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188”.

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ultima modifica 2011-09-28T09:11:50+02:00

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