Testo

Articolo 9

Sostituzione dell’articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998

1. L’articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 22

Rete ferroviaria

1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale, comunque acquisiti: le infrastrutture, le attrezzature e gli impianti di qualunque genere, necessari per l’esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci collocati sulla rete stessa nonché ogni altra dotazione o intervento finanziati dalla medesima Regione per il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria regionale e delle sue pertinenze.

2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 13, comma 3, alla società di cui all’articolo 18, di proprietà esclusiva della Regione e degli Enti locali o di forme associative a totale controllo degli Enti locali. Gli Enti locali a loro volta non possono cedere quote a soggetti diversi di quelli di cui al punto che precede. A tale società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.

3. La Giunta regionale determina le condizioni di funzionalità, affidabilità, nonché le condizioni per l’accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi della separazione della rete e dei servizi.”

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ultima modifica 2011-09-28T08:11:50+01:00

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