Modifiche all’articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998
1. All’articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998 viene dopo il comma 1 bis aggiunto il seguente:
“1 ter. La Regione favorisce la costituzione e agevola il funzionamento del Comitato degli utenti del servizio ferroviario regionale la cui composizione deve garantire la massima rappresentatività degli utenti e delle loro associazioni. A tal fine la Regione vigila affinché i principi e le regole interne del Comitato garantiscano tale rappresentatività. Il Comitato ha funzioni consultive e può partecipare su invito della Società di cui all’articolo 18, attraverso propri rappresentanti, alle sedute del Comitato di monitoraggio e consultazione di cui al comma 2 dell’articolo 18 bis specificatamente attinenti alla qualità ed al livello quantitativo dei servizi oggetto del contratto”.