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Articolo 4

Modifiche all’articolo 14 ter della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 1 dell’articolo 14 ter della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

”1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell’integrazione territoriale e gestionale, da perseguire anche gradualmente. La Regione individua gli ambiti ottimali di affidamento dei servizi, sentiti gli Enti Locali interessati, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della L. R. n. 10 del 2008”.

2. I commi 3 e 4 dell’art 14 ter della L.R.n.30 del 1998 sono abrogati.

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ultima modifica 2011-09-28T08:11:50+01:00

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