Testo

Articolo 2

Modifiche all’articolo 14 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto, individuati dall’ente competente come funzionali all’effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al subentrante, venendo compensato, in caso di contributo parziale, secondo la modalità e le valutazioni preventivamente riportate negli atti di gara e stabilite nel contratto di servizio, tra il soggetto proprietario e l’ente medesimo. Nessuna compensazione è dovuta nel caso in cui i beni risultino acquistati totalmente con contributo pubblico, fermo restando quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 13. Il subentro riguarda anche le condizioni e i vincoli di cui all’articolo 35.”

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ultima modifica 2011-09-28T09:11:49+02:00

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