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PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Modifiche all’articolo 13 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 1 aprile 1998, n. 30 (“affidamento della gestione del trasporto regionale e locale) è sostituito dai seguenti:

 “2. Le funzioni di programmazione attengono all’analisi della domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità dell’offerta di trasporto pubblico.

2-bis. Per i servizi autofilotranviari, tali funzioni, sono definite dall’accordo di programma tra Regione, Province e Comuni; le funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico ed oggetto dell’affidamento (orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili); la gestione del servizio è regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al controllo degli enti stessi o della loro agenzia.

2-ter. Per i servizi ferroviari le funzioni di programmazione e quelle di progettazione sono di diretta attribuzione della Regione, salvo quanto stabilito dall’ articolo 21, comma 3; la gestione del servizio, il cui affidamento può intervenire anche ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 18, comma 3, lettera c), è regolata dal contratto di servizio e sottoposta al controllo della Regione e del soggetto appaltante se diverso dalla stessa Regione.”

2. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“3. Il trasporto pubblico regionale e locale è organizzato secondo il principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. La Regione può emanare indirizzi di carattere cogente in ordine ai contenuti dei bandi di gara e dei contratti di servizio. Definisce altresì gli indicatori di qualità dei servizi, gli obiettivi di miglioramento, le forme di incentivazione ed i meccanismi premianti e sanzionatori.”

3. L’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13 della l.r. n. 30 del 1998 è sostituito dalle seguenti locuzioni: “Per l’aggiudicazione si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per l’affidamento del servizio ferroviario d’interesse regionale si procede con bando di gara europea, aggiudicando secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”

4. Il comma 9 dell’articolo 13 della l.r. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“9. L’ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l’effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l’ente competente, attraverso una specifica individuazione risultante da elenco, garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio.”

5. Il comma 10 dell’articolo 13 della l.r. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“10. Nel rispetto delle previsioni del Reg.(CE) n.1370/2007, gli affidamenti dei servizi di trasporto passeggeri disciplinati dalla presente legge hanno la durata di anni 10 per il servizio di trasporto passeggeri autofilotranviario e di anni 15 per il servizio di trasporto passeggeri ferroviario. La rispettiva durata può essere prorogata entro il limite e alle condizioni indicati dal medesimo regolamento.”

Articolo 2

Modifiche all’articolo 14 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto, individuati dall’ente competente come funzionali all’effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al subentrante, venendo compensato, in caso di contributo parziale, secondo la modalità e le valutazioni preventivamente riportate negli atti di gara e stabilite nel contratto di servizio, tra il soggetto proprietario e l’ente medesimo. Nessuna compensazione è dovuta nel caso in cui i beni risultino acquistati totalmente con contributo pubblico, fermo restando quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 13. Il subentro riguarda anche le condizioni e i vincoli di cui all’articolo 35.”

Articolo 3

Modifiche all’articolo 14 bis della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 1 dell’articolo 14 bis della l.r. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

”1 bis Gli atti amministrativi, preparatori all’indizione della gara, e i contratti di servizio garantiscono la più ampia trasparenza quanto alla ammissibilità e all’estensione del subaffidamento, fermo restando che l’affidatario principale è comunque tenuto a fornirne direttamente la parte prevalente del servizio.”

Articolo 4

Modifiche all’articolo 14 ter della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 1 dell’articolo 14 ter della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

”1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell’integrazione territoriale e gestionale, da perseguire anche gradualmente. La Regione individua gli ambiti ottimali di affidamento dei servizi, sentiti gli Enti Locali interessati, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della L. R. n. 10 del 2008”.

2. I commi 3 e 4 dell’art 14 ter della L.R.n.30 del 1998 sono abrogati.

Articolo 5

Sostituzione dell’articolo 16 della L.R. n. 30 del 1998

1. L’articolo 16 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 16

Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio

1. All’imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l’erogazione di compensazioni a favore dei gestori dei servizi di trasporto.

2. La definizione analitica degli obblighi, l’ambito di svolgimento dei servizi di trasporto passeggeri, la regolazione degli aspetti economici e operativi, nonché la quantificazione delle compensazioni, sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di servizio.

3. È ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto fra più enti interessati e uno stesso gestore del trasporto pubblico.

4. Non hanno effetto nei confronti della Regione, in assenza del consenso espresso di quest’ultima, le clausole contenute in contratti di sevizio che prevedano o causino oneri superiori a quelli predeterminati negli accordi di programma o in altri atti.

5. I contratti di servizio individuano le condizioni e le valutazioni tecniche e, nell’ipotesi di beni acquistati con contributo parziale, anche economiche, in base alle quali, in caso di subentro, il precedente affidatario mette a disposizione i beni di cui all’articolo 13, comma 9, ed articolo 14, comma 2.

6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell’esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l’esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. La Regione può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base al presente comma.

7. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di qualità erogata in termini di puntualità e regolarità dei servizi, di mantenimento in efficienza dei mezzi e di rispetto delle normative di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione nonché di informazione agli utenti. Il contratto di servizio deve prevedere le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità”.

Articolo 6

Modifiche all’articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998

1. All’articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998 viene dopo il comma 1 bis aggiunto il seguente:

“1 ter. La Regione favorisce la costituzione e agevola il funzionamento del Comitato degli utenti del servizio ferroviario regionale la cui composizione deve garantire la massima rappresentatività degli utenti e delle loro associazioni. A tal fine la Regione vigila affinché i principi e le regole interne del Comitato garantiscano tale rappresentatività. Il Comitato ha funzioni consultive e può partecipare su invito della Società di cui all’articolo 18, attraverso propri rappresentanti, alle sedute del Comitato di monitoraggio e consultazione di cui al comma 2 dell’articolo 18 bis specificatamente attinenti alla qualità ed al livello quantitativo dei servizi oggetto del contratto”.

Articolo 7

Sostituzione dell’art 18 della L.R. n. 30 del 1998

1. L’articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 18

La Società di gestione della rete ferroviaria regionale

1. La società di gestione di cui all’articolo 38, comma 2, della L.R. n. 14 del 23 dicembre 2010, è una società “in house”, a prevalente capitale regionale e totale capitale pubblico, ai sensi del successivo articolo 22 comma 1, ed opera in regime di concessione, ai sensi dell’articolo 13 comma 4, della presente legge.

2. Per lo svolgimento di tali compiti fruisce di risorse proprie, derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di finanziamenti regionali disciplinati da appositi contratti, di altre risorse pubbliche e private.

3. La società regionale che gestisce la rete ferroviaria:

a) assicura la piena fruibilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee, e delle infrastrutture e del materiale rotabile ad essa attribuito;

b) attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari anche in relazione a strategie di commercializzazione dei servizi;

c) svolge le procedure concorsuali per l’affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale, sulla base degli indirizzi e dei vincoli ad essa dati dalla Regione;

d) esegue il monitoraggio del relativo contratto di servizio e, su richiesta della Regione, redige rapporti periodici sulla erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed efficacia, ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge;

e) gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione.”

Articolo 8

Inserimento dell’articolo 18 bis nella L.R. n. 30 del 1998

1. Dopo l’articolo 18 bis della L.R. n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

  Articolo 18 bis

Attività di controllo ed altre competenze della Regione in materia di trasporto ferroviario

1. La Regione esercita, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, le funzioni di alta vigilanza finalizzate all’accertamento della regolarità, della qualità e del buon andamento del servizio di trasporto ferroviario di propria competenza. Effettua ispezioni volte al controllo, alla verifica e al monitoraggio dell’attuazione della programmazione e della progettazione del servizio secondo le modalità programmate e progettate, di cui all’articolo13, nonché alla verifica del rispetto degli indirizzi e degli standard indicati dalla Regione alla Società di gestione della rete ferroviaria regionale.

2. Al fine di monitorare il rispetto del contratto di servizio e facilitare la sua gestione, deve essere prevista dal contratto stesso la costituzione di un Comitato tecnico di monitoraggio e consultazione, di cui facciano parte anche rappresentanti della Regione. Le azioni correttive attinenti al rispetto degli impegni reciproci assunti dalle parti con il contratto di servizio e gli obiettivi di miglioramento, possono essere discusse e concordate, salve le specifiche competenze, nelle riunioni del Comitato tecnico.

3. Nell’ambito delle proprie attività di controllo la Regione esercita la potestà sanzionatoria.

4. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla normativa comunitaria e statale in materia ferroviaria, riguardanti in particolare il ruolo di “organismo regolatore” della propria rete e di controllo attinenti i diritti e gli obblighi dei passeggeri”.

Articolo 9

Sostituzione dell’articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998

1. L’articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 22

Rete ferroviaria

1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale, comunque acquisiti: le infrastrutture, le attrezzature e gli impianti di qualunque genere, necessari per l’esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci collocati sulla rete stessa nonché ogni altra dotazione o intervento finanziati dalla medesima Regione per il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria regionale e delle sue pertinenze.

2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 13, comma 3, alla società di cui all’articolo 18, di proprietà esclusiva della Regione e degli Enti locali o di forme associative a totale controllo degli Enti locali. Gli Enti locali a loro volta non possono cedere quote a soggetti diversi di quelli di cui al punto che precede. A tale società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.

3. La Giunta regionale determina le condizioni di funzionalità, affidabilità, nonché le condizioni per l’accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi della separazione della rete e dei servizi.”

Articolo 10

Modifiche all’articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della L.R.. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“1. I servizi ferroviari d’interesse regionale vengono affidati secondo le modalità dell’articolo 13.”.

2. Il comma 2-bis dell’articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“2-bis La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti ferroviarie, diverse dalla propria, ma interessate dai servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188”.

Articolo 11

Inserimento dell’articolo 23 bis nella L.R. n. 30 del 1998

1. Dopo l’articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

 “Articolo 23 bis

Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale; occupazione, utilizzo in concessione di aree appartenenti alla consistenza ferroviaria

1. La Regione Emilia-Romagna, con apposito regolamento, disciplina:

a) l’applicazione dei canoni relativi alle concessioni di diritti di attraversamento di linee ferroviarie e alle occupazioni di aree appartenenti alla consistenza regionale;

b) le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza;

c) le sanzioni pecuniarie ed amministrative per il mancato rispetto delle norme del regolamento medesimo.

2. I canoni sono introitati dal gestore della infrastruttura ferroviaria con vincolo di destinazione per il miglioramento infrastrutturale sulla base di programmi di intervento da concordare con la Regione.

3. Il pagamento del canone è annuale. Il gestore applica il regolamento di cui al comma 1 e disciplina autonomamente l’ammontare di franchigie e fideiussioni, nonché del versamento una tantum per spese di sopralluogo, istruttoria e vigilanza.

4. Il gestore dell’infrastruttura è tenuto a rendicontare annualmente alla Regione Emilia-Romagna in ordine all’ammontare dei canoni percepiti nell’anno di riferimento.”

Articolo 12

Sostituzione dell’articolo 31 della L.R. n. 30 del 1998

1. L’articolo 31 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 31

Tipologia degli interventi finanziari

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.

2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, per il sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell’intermodalità mediante:

a) contributi o compensazioni a copertura degli oneri per i servizi minimi;

b) contributi o compensazioni per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;

c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;

d) contributi per l’incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;

e) spese dirette della Regione;

f) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;

g) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell’uso dei mezzi, quali leasing e full leasing service;

h) contributi al gestore della rete ferroviaria nazionale volti al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni e alla eliminazione di passaggi a livello, negli ambiti consentiti dalla normativa in vigore.

3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al titolo II, con risorse conseguenti all’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi al trasferimento delle risorse individuate e ripartite come previsto dagli articoli 12 e 20 del D.lgs. n. 422 del 1997 o attraverso risorse proprie.”

Articolo 13

Modifiche all’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

”2. La Regione, per garantire l’equilibrio economico dei contratti di servizio, attribuisce, con l’eventuale concorso degli altri soggetti interessati, compensazioni adeguate ai soggetti gestori dei servizi di competenza regionale, a fronte degli oneri di servizio richiesti e connessi ai servizi minimi garantiti.”

2. Nei commi 7 e 8 dell’articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998 dopo il termine “contributi” è aggiunta la locuzione “e delle compensazioni”.

3. Nel comma 5 dell’articolo 32 della L.R.n.30 del 1998 dopo “9 e 10,” è abrogata la seguente frase: “in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all’articolo 16,”. 

Articolo 14

Modifiche all’articolo 32-bis della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell’articolo 32-bis della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

”2. La Giunta regionale approva un programma triennale d’interventi e prevede la concessione dei relativi contributi alla società di cui all’articolo18, finalizzati alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo della rete, delle attrezzature, degli impianti, delle relative pertinenze, nonché del materiale rotabile ad essa assegnato, di proprietà regionale, trasferitogli dalla regione o acquistato con contributi regionali, stabilendo le modalità di erogazione.”

2. Il comma 3 dell’articolo 32bis della L.R n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“3. Con l’atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione di contributi, la Giunta regionale può disporre l’erogazione, a titolo di acconto, di una somma non superiore al 50% del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno, a favore dell’impresa di cui all’articolo 18”.

Articolo 15

 Modifiche all’articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 4 dell’articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

”4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi sui beni ferroviari di proprietà della Regione e su attrezzature, impianti e materiale rotabile, funzionali al trasporto ferroviario di persone, oggetto di finanziamento regionale.”

2. Dopo la lettera c) comma 6 dell’articolo 34 della L.R.n. 30 del 1998 sono inserite le seguenti:

“c-bis) la società di cui all’articolo 18, concessionaria della rete ferroviaria regionale di cui all’articolo 18;

c-ter) il gestore della rete ferroviaria nazionale nei casi e alle condizioni consentite dalla legge.”

Articolo 16

Modifiche all’articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 3 dell’articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

”3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale; definisce altresì le tariffe e le modalità d’uso di altri sistemi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale, quali il “bike sharing”, che favoriscono l’integrazione dei servizi medesimi”.

Articolo 17

Sostituzione dell’articolo 40 della L.R. n. 30 del 1998

1. L’articolo 40 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 40

Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative

1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie per la mobilità o dalle imprese di gestione del servizio in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Se il regolamento è stabilito dall’impresa è trasmesso all’Agenzia locale o all’ente affidante e assume valore dopo due mesi dall’inoltro in assenza di rilievi.

2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell’agente in servizio.

3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono altresì tenuti, in occasione di ogni cambio mezzo, agli obblighi di validazione dei titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica relativa alla mobilità multimodale delle persone.

4. l’obbligo di validazione degli abbonamenti personali elettronici di tipo forfettario in occasione di ogni cambio mezzo, potrà esser disposto in maniera coordinata dalle autorità competenti, inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente.

5. La violazione degli obblighi indicati ai commi 2 e 3 comporta:

a) il pagamento dell’importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;

b) la sanzione amministrativa non inferiore a cinquanta e non superiore a duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria; l’importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 euro superiori;

c) il pagamento dell’importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l’azione penale.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche quando l’utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento della violazione, si applica una sanzione fissa pecuniaria di importo pari a 6 euro.

7. Alla violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 si applica una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a 6 euro. Al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all’atto della contestazione mediante l’immediato pagamento nelle mani dell’agente accertatore.

8. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata al comma 5 lettera b) immediatamente nelle mani dell’agente accertatore all’atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.

9. I soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.

10. L’accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

11. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I sezione II della stessa legge e dalla legge regionale n. 21 del 1984.

12. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984, l’agente che ha accertato l’inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.

13. L’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 1984, è emessa dal soggetto responsabile dell’emissione dei titoli di viaggio.

14. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

15. Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103,00 euro a un massimo di 309,00 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.

16. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall’utente, fino alla conclusione dell’eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell’emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.”

Articolo 18

Modifiche all’articolo 44 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 1 dell’articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 è abrogato.

2. Al comma 3 bis dell’articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 le parole “agli attuali concessionari” sono sostituite dalle seguenti: “al concessionario”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 sono aggiunti i seguenti:

“5. La Regione, come indicato dall’articolo 35, salvo quanto previsto dall’articolo 49 comma 3, può:

a) conferire, in tutto o in parte all’impresa affidataria dei servizi, il materiale rotabile di sua proprietà;

b) trasferire o conferire,in tutto od in parte, alla società che gestisce la rete ferroviaria il materiale rotabile di sua proprietà.

6. Resta di proprietà delle imprese di cui al punto precedente il materiale rotabile acquistato con contributi pubblici. La Giunta Regionale attribuisce alle due nuove società di cui al comma 4bis, a titolo di conferimento o di trasferimento, come sopra specificato, il materiale rotabile ed i beni appartenenti alla. società acquisita ai sensi della legge regionale del 28 dicembre 2000 n. 39.

7. In via transitoria ed eccezionale, qualora si verifichino condizioni contingenti in prossimità dell’affidamento del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri, anche in relazione ai tempi di svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire continuità al servizio, è consentito, alla società di cui all’articolo 18, l’affidamento diretto del servizio di trasporto all’ esercente il servizio stesso stipulando un contratto di durata massima triennale.”

Articolo 19

Modifiche all’articolo 45 della L.R. n. 30 del 1998

1. I commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 6, 7, dell’articolo 45 della L.R. n. 30 del 1998 sono abrogati.

Articolo 20

Modifiche all’articolo 49 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell’articolo 49 della L.R. n. 30 del 1988 è sostituito dal seguente:

“2. I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico, risultino non più necessari all’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d’intesa - per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari - con gli enti locali.”

2. Nel comma 3 dell’articolo 49 della L.R. n. 30 del 1988, dopo la parola “locale” sono aggiunte le seguenti: “della Regione Emilia-Romagna”.

Titolo II

Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999

Articolo 21

Sostituzione dell’articolo 162 della L.R. n. 3 del 1999

1. L’articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:

 “Articolo 162

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione e programmazione della rete viaria di interesse regionale di cui all’articolo 163 ed al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell’ambito del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all’articolo 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all’articolo 164-ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali;

c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l’emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico.

d) alla ripartizione, nell’ambito delle funzioni generali di coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse regionale ed al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici e funzionali dell’intera rete provinciale;

e) all’individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative, connesse o complementari ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all’articolo 167, commi 5-bis e 5-ter;

f) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).”

Articolo 22

Sostituzione dell’articolo 163 della L.R. n. 3 del 1999

1. L’articolo 163 della l.r. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 163

Rete viaria di interesse regionale

1. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale provvede alla individuazione e alla modifica della rete viaria di interesse regionale.

2. Fino all’adozione della deliberazione dell’Assemblea legislativa di cui al comma 1, per rete viaria di interesse regionale si intende quella costituita dalla “grande rete” e dalla “rete di base principale”, così come definite dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali ad esse connesse o complementari o compensative.”

Articolo 23

Sostituzione dell’articolo 164-bis della L.R. n. 3 del 1999

1. L’articolo 164-bis della L.R.. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 164-bis

Programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale

1. Il programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) gli interventi per la riqualificazione, l’ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale;

b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all’articolo 164-ter.

2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma.

3. L’Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.”

Articolo 24

Sostituzione dell’articolo 167 della L.R. n. 3 del 1999

1. L’articolo 167 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 167

Risorse per la rete viaria

1. La Regione stanzia per la rete viaria, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.

2. Tali risorse sono destinate a:

a) interventi di cui all’articolo 164-bis;

b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;

c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull’incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale di monitoraggio.

g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all’articolo 164-ter.

3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate alle Province secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le Province.

6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.

7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli Enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 6, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.

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