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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione riconosce l’importanza del tratto emiliano-romagnolo della “Via Francigena” e relative varianti (in seguito denominate “Via Francigena”) quali elementi di valore per la cultura, la storia, l’arte e la tradizione del territorio.

2. La Regione ne promuove la conoscenza sia all’interno che all’esterno e ne favorisce lo sfruttamento a fini turistici.

3. Per “Via Francigena” si intende il fascio di strade facente parte della direttrice viaria che, in epoca Medioevale e nei secoli successivi, collegava il nord Europa con Roma ed il Mediterraneo: le Province di Piacenza e Parma, con modalità da esse stabilite e con il supporto di idonee commissioni scientifiche, si accordano per la definizione dei tracciati in modo da rispettare i percorsi storicamente percorsi.

Art. 2

Interventi Regionali

1. Per le finalità di cui all’art. 1 la Regione promuove e sostiene:

a) iniziative promozionali e di approfondimento quali pubblicazioni, mostre, convegni, campagne pubblicitarie, ecc. realizzate direttamente da soggetti pubblici, privati o associazioni;

b) azioni di approfondimento tendenti all’identificazione e allo studio dell’esatto tracciato dei suddetti percorsi e dei luoghi da essi toccati;

c) interventi infrastrutturali volti a garantire la manutenzione e la percorribilità degli itinerari ed il miglioramento degli stessi attraverso la dotazione di cartellonistica e di arredi;

d) provvedimenti diretti al recupero ed alla conservazione dei beni naturali e monumentali di valore storico-testimoniale posti lungo la “Via Francigena” e gli altri itinerari romei emiliano-romagnoli;

e) programmi di implementazione ed adeguamento delle strutture ricettive e turistiche, nonché delle reti informative.

2. Al fine di quanto stabilito al punto b) del precedente comma le Provincie di Piacenza e Parma istituiscono un comitato di esperti tenuto alla produzione di una cartografia della “Via Francigena” emiliano-romagnola.

3. Per la realizzazione di quanto sopra la Regione può avvalersi della collaborazione di Associazioni, Enti o società aventi riconoscimento ufficiale, dimensione almeno provinciale e come primaria la promozione turistica, storica e artistica, ovvero la valorizzazione dei cammini antichi e della fede.

Art. 3

Programma regionale e Soggetti destinatari dei finanziamenti

1. La Regione approva di anno in anno un Programma quadro relativamente alle iniziative di cui all’art. 2, anche sulla base dei progetti già in essere proposti dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea e tendo conto delle proposte provenienti dalle Province, dai Comuni e dalle Associazioni. Tale Programma contiene l’elenco dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Al fine di fornire i supporti economici necessari alla realizzazione del Programma di cui all’art. 3 c. 1 la Regione istituisce un apposito capitolo di spesa ai sensi dell’Art. 37 della L.R. 40/01.

2. Tale Capitolo potrà essere finanziato con risorse proprie, utilizzando trasferimenti nazionali ovvero attraverso il ricorso a Bandi europei.

Art. 5

Programmi provinciali

1. Le Provincie di Piacenza e Parma promuovono annualmente Programmi provinciali di interventi in base alle finalità di cui all’art. 2 c. 1.

2. Ai Programmi provinciali possono concorrere Comuni o Associazioni di carattere locale.

3. Per il finanziamento dei Programmi di cui al c. 1 le Provincie destinano parte dei contributi trasferiti dalla Regione per quanto attiene le Leggi Regionali 32/95, 7/98, 44/89, 26/94, 40/02, 6/05, 37/94.

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