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Relazione

Questo progetto di legge aspira ad inserirsi nel più ampio contesto di una linea politica di sostegno concreto alle imprese che aiutano lo sviluppo e favoriscono la creazione di posti di lavoro nella nostra regione. Per questa ragione si vuole intervenire su un’imposta, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), che alimenta la propria base imponibile su un fattore produttivo, il lavoro, che dovrebbe invece essere premiato.

L’IRAP, per come è stata costruita e pensata, penalizza le imprese che assumono lavoratori e decidono di investire sul territorio. Si può arrivare all’assurdo di imprese chiamate a pagare rilevanti imposte pur non avendo realizzato utili, semplicemente per il fatto che i costi da queste sostenute sono spese per il personale o interessi passivi, magari derivanti dall’indebitamento contratto per realizzare quegli investimenti che tutti chiediamo alle imprese per uscire dalla crisi che caratterizza questo periodo congiunturale.

Ogni politica fiscale attiva sembra bloccata dalla frase ricorrente “aspettiamo il Federalismo fiscale” per fare qualcosa. È vero che al momento gli spazi di manovra per le Regioni restano limitati, tanto che la stessa IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), nonostante il nome, resta in sostanza un tributo erariale, istituito e regolato in gran parte con legge statale.

Premesso che in questo ambito gli spazi di intervento della Regione, al momento, sono ristretti qualcosa di può fare, in particolare le Regioni, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 446/’97 istitutivo dell’IRAP, non possono modificare la base imponibile dell’imposta, ma possono modificare l’aliquota, introdurre detrazioni e deduzioni.

Gli interventi proposti sono diversi e si muovono in tre direttrici di intervento:

- premiare le imprese che producono nella nostra regione scegliendo di dare lavoro stabile ai propri collaboratori;

- aiutare giovani e disoccupati che decidono di intraprendere nuove attività;

- aiutare chi, tra tante difficoltà, porta avanti attività in aree economiche svantaggiate e marginali.

L’articolo 1 intende premiare le attività economiche manifatturiere di piccole dimensioni (con meno di 50 dipendenti) che operano in Emilia-Romagna prevedendo la riduzione dell’IRAP nella misura massima possibile (portandola per un triennio al 2,98%, rispetto l’attuale 3,9%). Una riduzione che con l’entrata a regime del federalismo fiscale, quindi con la possibilità di azzerare l’IRAP, dovrà poi essere rimodulata per garantirne la compatibilità di bilancio. Questa agevolazione viene concessa a condizione che le imprese aumentino i lavoratori dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, fornendo quindi un incentivo concreto a garantire condizioni di lavoro stabile e certo ai lavoratori. L’obiettivo è quindi duplice: mettere in condizione le imprese di non vedersi penalizzate se decidono di investire sui propri collaboratori, incentivandole inoltre a garantire condizioni di lavoro più stabili.

L’intenzione è infatti quella di incentivare la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a indeterminato, senza peraltro disincentivare chi, almeno in prima istanza, decida di assumere anche a tempo determinato.

L’articolo 2 prevede un periodo quinquennale di riduzione dell’aliquota ordinaria IRAP per le nuove iniziative produttive (professionali, imprese individuali e società) che riguardino giovani di età inferiore ai 35 anni e destinatari di trattamenti di integrazione al reddito (anche in deroga e ancorchè non iscritti alle liste di mobilità) anche in relazione al fatto che già ora la normativa nazionale consente per questi ultimi di utilizzare ai fini dell’autoimprenditorialità l’ammontare complessivo per il suo trattamento di integrazione.

Il comma 5 esclude esplicitamente dall’agevolazione banche e assicurazioni e il comma 5 prevede norme antielusive per garantire che vengano agevolate solo le vere nuove attività produttive.

L’articolo 3 prevede una riduzione dell’aliquota IRAP (portandola al 2,98%, rispetto l’attuale 3,9%) per le piccole attività (con valore della produzione inferiore a 50.000 euro) che operino in aree economicamente marginali appositamente individuate nell’ambito del territorio regionale. Uno strumento quindi di politica fiscale attiva per aiutare aree in particolare sofferenza.

Infine, l’articolo 4 prevede una clausola valutativa, uno strumento di valutazione previsto e regolato dallo Statuto e dal regolamento dell’Assemblea. Fatta la legge è giusto chiedersi se ed in che misura l’intervento prefigurato abbia raggiunto gli obiettivi previsti o se invece si renda necessario rimodularlo per migliorarlo, se non metterlo in discussione per intero.

È in quest’ottica che dopo un triennio di attuazione l’Assemblea legislativa si impegna a valutare i risultati ottenuti e decidere se mantenere le agevolazioni o rimodulare l’intervento introducendo quei miglioramenti che si rendessero necessari.

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