Chiudi XHTML preview

Relazione

Il progetto di legge in oggetto, recante “Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e i reati ad esso connessi”, rappresenta un intervento legislativo preordinato a promuovere e valorizzare gli istituti, gli strumenti, le azioni e le strategie che la Regione – anche in collaborazione con tutti i soggetti pubblici o privati interessati – deve predisporre ed attuare al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa di minori e i reati ad esso connessi, nell’ambito di una più generale politica di diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e di riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali.

In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che il presente progetto di legge ha riguardo e disciplina solamente i fenomeni di scomparsa in cui siano coinvolti minori di età, e non anche quelli in cui siano coinvolte persone adulte.

Segnatamente, la necessaria distinzione tra “minori scomparsi” e “adulti scomparsi” e - conseguentemente - la specializzazione di una disciplina normativa ad hoc per i soli casi di scomparsa in cui siano coinvolti minori, sono imposte dalle differenze psico – fisiche e relazionali del minore rispetto all’adulto, differenze che rendono il minore maggiormente vulnerabile, occultabile ed esposto a tutti gli episodi criminogeni correlati al fenomeno della scomparsa.

Ciò precisato, la necessità dell’intervento legislativo in esame appare imprescindibile alla luce della drammaticità e della crescita esponenziale dei casi di scomparsa di minori: secondo i dati (non consolidati) diffusi dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Centrale Operativo - Divisone Analisi – Sezione Minori, alla data del 31 dicembre 2010 i minori – italiani e stranieri – per i quali sono state attivate le segnalazioni di ricerca e che risultano ancora da ritrovare sono 877, di cui 55 in Emilia-Romagna, dato quest’ultimo che colloca la Regione tra i primi posti della drammatica classifica nazionale.

Peraltro, la scomparsa di un minore può anche rappresentare la conseguenza immediata e diretta della commissione di un reato a danno del minore stesso, episodi criminosi che vanno dal rapimento ad opera di uno dei genitori fino alle fattispecie più odiose e scellerate del sequestro a scopo estorsivo ovvero di sfruttamento, di abuso sessuale, di produzione e commercializzazione di materiale pedo – pornografico, di commercio di organi. E solo per citare le ipotesi criminogene che generano maggior allarme sociale.

E’ proprio alla luce di tali dati e considerazioni che si ritiene, non tanto opportuno quanto, doveroso presentare un provvedimento legislativo che preveda iniziative finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e la fenomenologia criminale ad esso connessa, anche al fine di garantire e migliorare le condizioni di sicurezza dei minori.

La scomparsa di un minore, inoltre, ingenera nei familiari un disagio personale e sociale particolarmente drammatico, a cui si può aggiungere l’insufficienza delle risorse economiche necessarie per favorire la ricerca dello scomparso.

Di qui, ulteriore finalità perseguita con il progetto di legge de quo è quella di promuovere ed attuare interventi socio – assistenziali, sanitari ed economici a favore dei familiari delle persone scomparse (articolo 1).

Tutti gli interventi previsti dal presente pdl, preordinati a perseguire le suddette finalità, saranno promossi e attuati anche in coerenza e in sinergia con quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), di cui l’intervento normativo de quo rappresenta un necessario completamento.

L’articolo 2 disciplina gli accordi e le intese che la Regione può stipulare con enti pubblici e soggetti ad essi equiparati (si pensi ai gestori di pubblici servizi e, più in generale, ai soggetti formalmente privati che svolgono attività nell’interesse della collettività) per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.

In particolare, mediante gli strumenti pattizi in esame, la Regione promuove la realizzazione di iniziative e progetti volti: a rafforzare la prevenzione e il contrasto al fenomeno della scomparsa di minori e ai reati ad esso connessi; a sostenere gli organismi che curano attività di monitoraggio del fenomeno dei minori scomparsi e degli elementi criminogeni e crimino – dinamici ad esso contigui, anche al fine di elaborare una piattaforma conoscitiva condivisa delle problematiche de quibus che consenta l’elaborazione di strategie di prevenzione e contrasto informate e, quindi, efficaci; a promuovere e diffondere la cultura dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’articolo 3 prevede che la Regione, al fine di perseguire le finalità sottese all’intervento normativo in esame, possa stipulare accordi e intese con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano nei settori della tutela dei minori e della prevenzione e del contrasto al fenomeno della scomparsa dei minori.

La disposizione in esame prevede, altresì, che la Regione possa erogare contributi alle organizzazioni e alle associazioni de quibus iscritte nei relativi registri regionali, al fine di promuovere iniziative e progetti preordinati al perseguimento delle finalità di cui alla presente iniziativa legislativa.

La necessità che la Regione promuova e realizzi la cooperazione funzionale solamente con organizzazioni e associazioni accreditate ai seni della legislazione regionale deriva dall’imprescindibile esigenza di evitare che la collaborazione, e soprattutto l’erogazione di contributi, sia prestata a favore di comitati, associazioni e altri soggetti organizzativi occulti e dalle sospette finalità: spesso, infatti, a seguito di fenomeni di scomparsa di minori si costituiscono ad hoc “pseudo – organizzazioni” che raccolgono fondi, salvo poi dileguarsi nel nulla. Anche su tale versante, socialmente odioso oltre che penalmente rilevante, occorre prestare la massima attenzione.

L’articolo 4 prevede la promozione e l’attuazione di iniziative di formazione e sensibilizzazione sui fenomeni de quibus, dirette a tutti i soggetti interessati e – più in generale – alla comunità regionale.

In particolare, tali iniziative hanno come destinatari i minori, le loro famiglie e il personale delle scuole, con l’obiettivo di informare ciascuna categoria in ordine alle strategie maggiormente opportune da praticare al fine di prevenire fenomeni di scomparsa e di attivarsi nel modo più efficiente e tempestivo possibile in caso di verificazione dell’episodio (ciò anche in considerazione del fatto che la componente temporale riveste, in tali casi, un ruolo decisivo).

Le iniziative in esame sono realizzate grazie all’intervento di specialisti coinvolti a diverso titolo sui temi in esame. A tal fine, la Regione può stipulare accordi e intese con le Università, le istituzioni scolastiche, i collegi professionali, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli enti e gli organismi pubblici che cooperano allo sviluppo e all’attuazione di politiche per la sicurezza nel territorio regionale (si pensi alla Polizia amministrativa locale, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia postale).

L’articolo 5 valorizza il ruolo della polizia amministrativa locale in ordine al perseguimento delle finalità di cui al presente progetto di legge. In particolare, in linea con le rationes sottese alla disciplina di cui alla L.R. 24/2003 di realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, la Regione promuove l’orientamento delle attività proprie della polizia locale alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della scomparsa dei minori e dei reati connessi, al fine di garantire elevati standard di sicurezza sul territorio regionale (si pensi, a titolo esemplificativo, all’incremento dei pattugliamenti e di altre forme di controllo nei “luoghi sensibili” maggiormente frequentati dai minori).

Per il più efficiente perseguimento di tali obiettivi, ed in attuazione del principio di accelerazione delle ricerche e delle indagini, la Regione promuove il coordinamento operativo della polizia locale con gli altri operatori di sicurezza che operano nel territorio regionale (Arma, Polizia di Stato, Polizia postale, Polfer). Mediante la promozione del coordinamento operativo si intende, quindi, sviluppare una cooperazione interforze che consenta di agire tempestivamente, e pertanto efficacemente, ogniqualvolta si verifichi un episodio di scomparsa.

La disposizione in esame prevede, altresì, la formazione specialistica della polizia amministrativa locale, anche in modo sinergico con gli altri operatori di sicurezza: la finalità è quella di trasmettere una preparazione specifica in ordine sia ai diversi profili anche criminosi che caratterizzano il fenomeno della scomparsa di minori, sia alle tecniche e alle strategie più avanzate e funzionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni de quibus.

L’articolo 6 prevede l’attivazione di un numero verde, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la funzione di raccogliere in tempo reale tutte le segnalazioni provenienti dal territorio regionale e riferite a situazioni di scomparsa di minori, anche al fine di supportare le attività di indagine e ricerca.

Si prevede, altresì, l’istituzione di una banca dati on line costantemente aggiornata, che contenga almeno le fotografie dei minori scomparsi e tutte le indicazioni utili a favorirne il ritrovamento.

Peraltro, al fine di supportare le attività di indagine condotte dalle autorità competenti e di promuovere la velocizzazione della circolazione e della diffusione di informazioni sui minori scomparsi in modo da agevolarne il tempestivo ritrovamento, la Regione – anche mediante la stipulazione di protocolli ed intese con gli operatori di sicurezza e le associazioni e organizzazioni impegnate nelle problematiche in esame – garantisce l’interconnessione telematica della banca dati con le altre banche dati dedicate al fenomeno dei minori scomparsi.

La banca dati rappresenta, all’evidenza, uno strumento indispensabile per diffondere fotografie e segnalazioni relative ai minori scomparsi a tutta la collettività regionale, anche al fine di favorirne la sensibilizzazione e la responsabilizzazione in ordine ai gravi fenomeni che con tale intervento normativo si intendono prevenire e contrastare.

La completa fruizione e accessibilità sia del numero verde che della banca dati sono assicurate mediante apposito link indicato nella home page  del sito web della Regione.

Le modalità di gestione e funzionamento di tali strumenti saranno definite con delibera di Giunta, da adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

L’articolo 7 prevede che la regione, nell’ambito delle proprie competenze socio-sanitarie, attivi interventi assistenziali a favore dei minori e dei loro familiari volti a prevenire o superare situazioni di disagio personale o sociale causate da episodi di scomparsa. La finalità, per vero evidente, è quella di fornire ai minori e ai loro familiari un supporto di carattere specialistico al fine di superare le patologie di carattere psicologico, sociale e relazionale che possono derivare dagli episodi di scomparsa.

Qualora all’episodio di scomparsa sia connessa, correlata o presupposta una fattispecie criminogena, il comma 2 della disposizione in esame dispone l’applicazione delle misure assistenziali di cui all’articolo 24 della L.R. 14/2008, che prevede una serie di interventi a favore delle vittime di reato. In tali ipotesi, si prevede altresì, l’intervento della “Fondazione emiliano – romagnola per le vittime dei reati”, secondo i presupposti, le condizioni e le modalità di cui all’articolo 7 della L.R. 24/2003.

Al fine di sostenere i familiari dei minori scomparsi che abbiano dovuto sostenere spese per favorire lo sviluppo delle relative ricerche ed indagini, si istituisce il “Fondo di solidarietà per i familiari dei minori scomparsi”, a cui possono accedere solamente coloro che risiedono nel territorio regionale. I criteri, le modalità e i termini per la gestione del fondo, la presentazione delle domande e l’erogazione del relativo contributo saranno definiti con delibera di Giunta, da adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall’istituzione del fondo si farà fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, ovvero mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità. Le risorse del fondo potranno essere integrate, altresì, da entrate e risorse destinate provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato, da soggetti pubblici o privati.

Con l’articolo 8, al fine di sensibilizzare ed informare la collettività regionale in ordine ai fenomeni in esame, nonché al fine di diffondere solidarietà e speranza, si prevede il riconoscimento e la valorizzazione della “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, da celebrarsi ogni anno il 25 di maggio, aderendo così ad un evento simbolico di rilievo internazionale.

A tali fini, la Regione promuove l’organizzazione e la realizzazione di eventi, iniziative, progetti e attività divulgative, anche in collaborazione con tutti i soggetti pubblici o privati interessati.

Preliminarmente all’esame dell’articolo 9, è necessario precisare che tale disposizione rileva pro futuro , dato che - come noto - il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ancorché istituito con legge del 2005 non è ancora operativo.

Auspicando la prossima operatività di tale organismo, l’articolo 9 del presente progetto di legge, fa salve - e, implicitamente, promuove - tutte le iniziative e gli interventi che l’istituendo Garante adotterà, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine al fenomeno della scomparsa di minori e degli episodi criminosi ad esso connessi.

L’articolo 10 prevede la clausola valutativa: ogni due anni la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisca informazioni in ordine alla stato di l’attuazione della legge e ai risultati ottenuti. A tal fine, possono essere promosse forme di coinvolgimento con tutti i soggetti destinatari e attrattori degli interventi di cui alla presente iniziativa legislativa.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina