PROGETTO DI LEGGE
TITOLO I
PRINCIPI, FINALITA’ E DEFINIZIONI
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce i GAS come protagonisti attivi del percorso per la ricerca di nuovi modelli di convivialità sociale, sostenibili e basati sul rispetto dell’uomo e della natura, e di un nuovo modello economico, compatibile coi limiti del pianeta e basato su principi di equità e solidarietà.
2. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo di primo piano dei GAS nella riduzione dei consumi inutili o eccessivi, nella valorizzazione delle produzioni biologiche, eco-compatibili e locali, e nella promozione e diffusione dei prodotti provenienti dalle cooperative sociali, dal commercio equo-solidale e dalle cooperative e associazioni impegnate nella lotta alle mafie. La Regione Emilia-Romagna riconosce i GAS come elemento di attenzione e sviluppo dei rapporti tra produttori e consumatori, nella solidarietà reciproca.
3. La Regione Emilia-Romagna riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile, considerandolo non solo uno strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini, ma anche un momento importante di partecipazione attiva alla transizione a nuovi modelli di equilibrio ambientale, socialmente e naturalmente sostenibili.
4. La Regione Emilia-Romagna incentiva la produzione e la diffusione dei prodotti biologici, quali strumenti funzionali alla tutela dei consumatori e dell’ambiente.
5. La Regione Emilia-Romagna promuove, altresì, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari “a chilometri zero”, biologiche e da filiera corta, delle produzioni agroalimentari delle cooperative sociali, del commercio equo e solidale e delle cooperative e associazioni impegnate nella lotta alle mafie, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti ed una maggiore trasparenza dei prezzi.
Art. 2
Finalità
1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, la Regione Emilia-Romagna si propone il fine di sostenere i gruppi di acquisto solidale (GAS), di incentivare la filiera corta e la produzione di prodotti biologici e “a chilometri zero” e la diffusione dei prodotti solidali attraverso:
a) la concessione di spazi e di contributi economici;
b) l’incremento dell’impiego, da parte di gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agroalimentari da filiera corta, “a chilometri zero”, biologici e solidali, per la preparazione dei pasti,
c) l’aumento della vendita diretta dei prodotti agroalimentari “a chilometri zero”, biologici e solidali;
d) la promozione dell’informazione.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) gruppi di acquisto solidale (GAS): i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d’acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, anche ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
b) prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
c) prodotti “a chilometri zero”: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque, i prodotti trasportati nel territorio regionale;
d) prodotti solidali: i prodotti provenienti da cooperative sociali (come definite dall’articolo 1 della Legge 8/11/1991, n. 381), dal commercio equo e solidale (come definito dall’articolo 2 della Legge Regionale 29/12/2009, n.26), da cooperative ed associazioni impegnate nella lotta alle mafie.
TITOLO II
SOSTEGNO AI GAS
Art. 4
Misure di sostegno economico alle attività dei GAS
1. Ai fini di incentivare e sostenere l’attività dei GAS, la Regione Emilia-Romagna si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione dei Gruppi con aiuti in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria. Ad ogni Gruppo d’Acquisto Solidale, conformemente a quanto riportato nei commi 2 e 3 del presente articolo, sarà concesso un contributo non superiore al quaranta per cento delle spese ammissibili, per un periodo non superiore a tre anni.
2. Per accedere al contributo, il GAS deve rivestire, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 16 del codice civile, la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e deve presentare domanda secondo le modalità che saranno definite con apposito atto della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e da trasmettere, entro la stessa data, alla competente commissione consiliare per il parere di corrispondenza ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
3. L’atto della Giunta regionale di cui al comma 2 del presente articolo, nel determinare le modalità di concessione dei contributi, tiene conto anche dei seguenti criteri:
a) dimostrazione dell’avvenuto scambio;
b) acquisto di prodotti “a chilometri zero”, biologici, da filiera corta e solidali in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;.
c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;
d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio regionale;
e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata.
f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali.
Art. 5
Concessione di spazi pubblici ai GAS
1. La Regione Emilia-Romagna stipula accordi con i Comuni e con altri Enti Pubblici del territorio regionale al fine di verificare la possibilità di concedere in uso gratuito ai GAS, per lo svolgimento delle loro attività, degli spazi congrui individuati tra i beni immobili dei sopracitati Enti.
TITOLO III
FILIERA CORTA, PRODOTTI BIOLOGICI, SOLIDALI E “A KM 0”
Art. 6
Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati
1. In ossequio al principio di precauzione è fatto divieto agli Enti pubblici e ai soggetti privati in regime di convenzione che gestiscono i servizi di ristorazione collettiva di cui all’articolo 8 della L.R. 4 novembre 2002, n. 29, di somministrare cibi e bevande contenenti organismi geneticamente modificati e loro derivati.
Art. 7
Utilizzo nella ristorazione pubblica
1. Per sostenere la filiera corta ed i prodotti agricoli ed agroalimentari “a chilometri zero”, biologici e solidali, la Regione Emilia-Romagna intende favorire il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che, negli appalti pubblici di cui all’articolo 9 della citata L.R. n. 29/2002, gli Enti Pubblici devono garantire priorità ai soggetti che prevedono l’utilizzo di tali prodotti in misura non inferiore al cinquanta per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
Art. 8
Promozione della vendita diretta
1. Al fine di incrementare la vendita diretta dei prodotti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, la Regione Emilia-Romagna può concedere ai Comuni contributi per:
a) sostenere i mercati esistenti, con particolare riferimento a quelli auto-organizzati, e i punti vendita diretta dei produttori agricoli locali;
b) sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti vendita riservati ai produttori agricoli locali per la vendita diretta.
2. I Comuni riservano, agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli su aree pubbliche destinate all’esercizio del commercio, ai sensi della L.R. 25 giugno 1999, n. 12, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 della medesima legge regionale per i mercati e le fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.
3. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti hanno titolo preferenziale nell’assegnazione dei posteggi di cui al comma precedente gli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli “a chilometri zero”, biologici, da filiera corta e solidali.
4. I Comuni, nell’ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione da parte degli imprenditori agricoli di farmer’s markets al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli locali e di assicurare un adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle peculiarità degli stessi prodotti.
Art. 9
Incentivi per i rivenditori
1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli ed agroalimentari effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30%, in termini di valore, di prodotti agricoli ed agroalimentari a “chilometri zero”, da filiera corta, biologici e solidali, viene assegnato, al fine di pubblicizzare l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale.
2. L’approvvigionamento dei prodotti, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
3. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Emilia-Romagna.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito atto, le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell’ambito della promozione delle produzioni del settore agricolo ed agroalimentare, le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari a “chilometro zero”, da filiera corta, biologiche e solidali.
TITOLO IV
INFORMAZIONE E VALUTAZIONI FINALI
Art. 10
Promozione dell’informazione
1. La Regione Emilia-Romagna promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dell’attività dei GAS presenti sul territorio regionale, dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita, attraverso:
a) campagne di informazione e comunicazione relative ai Gruppi di Acquisto Solidali esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari “a chilometri zero”, da filiera corta, biologici e solidali;
b) iniziative di formazione per gli operatori e i volontari dei GAS;
c) incontri tematici sul consumo sostenibile e su specifici prodotti di uso comune, al fine di stimolare e diffondere il consumo critico e consapevole;
d) programmi di educazione alimentare dei cittadini, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico addetto ai servizi di ristorazione pubblica e privata, volti prevalentemente alla promozione del modello di alimentazione mediterraneo basato sui prodotti di cui all’articolo 1 commi 4 e 5;
e) la promozione di conferenze e/o incontri tematici sulla sovranità alimentare.
2. La Regione Emilia-Romagna realizza un’apposita sezione sul portale web della Giunta dedicata ai mercati agricoli e agli eventi che si svolgono nella regione e che sono collegati alle materie trattate nella presente legge.
Art. 11
Clausola valutativa
1. L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 4,5,7,8 e 9, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
b) numero, incremento e copertura territoriale dei GAS e dei mercati agricoli;
c) quantità delle domande presentate dai GAS e totale dei contributi erogati.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno a quello successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.