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Relazione

Premessa

Il progetto di legge “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale” rappresenta un ulteriore tassello della politica della Regione Emilia-Romagna a favore del sistema formativo regionale, avviata con la nota legge regionale n. 12 del 2003, a seguito dell’entrata in vigore del Titolo V della Costituzione. La l. r. n. 12/2003 ha costituito e continua a costituire l’asse portante di tale politica regionale e il presente progetto di legge, nel confermare la finalità dell’impianto strategico complessivo della legge 12, ovvero l’accesso delle persone a tutti i livelli di istruzione e formazione, segna l’avvio del processo costitutivo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in Emilia-Romagna.

Il progetto di legge, in specifico, sistematizza l’applicazione dell’offerta integrata fra istruzione e formazione professionale che ha rappresentato la modalità di attuazione in Emilia-Romagna dell’Accordo Stato-Regioni del giugno 2003 per la sperimentazione di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Tali percorsi si sono infatti svolti, dall’anno scolastico 2003-2004 fino all’a. s. 2010-2011, nella modalità prevista dalla l. r. n. 12/2003, ovvero attraverso l’integrazione fra i percorsi dell’istruzione, in particolare professionale, e quelli della formazione professionale.

Si riportano di seguito i principi salienti della l. r. n. 12 del 2003 (articolo 2): “La Regione …pone la persona al centro delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo ad ognuno per tutto l’arco della vita l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione, … il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l’inserimento nel mondo del lavoro”; “Gli interventi della Regione … sono mirati ad innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino all’assolvimento dell’obbligo formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi … dei ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché a prevenire l’abbandono scolastico”; “Al fine di consentire l’effettivo esercizio dei diritti [garantiti dalla Costituzione], la Regione … sostiene la valorizzazione dell’autonomia dei soggetti e la qualificazione dell’offerta formativa, per renderla più rispondente alle differenze ed alle identità di ciascuno e più rispettosa dei ritmi di apprendimento, favorendone l’articolazione nell’intero territorio regionale … La Regione …valorizza altresì la cultura del lavoro, anche attraverso la promozione di percorsi caratterizzati dall’intreccio fra apprendimenti teorici ed applicazioni pratiche”.

In ragione degli esiti raggiunti con i percorsi integrati (in termini di riduzione/contenimento della dispersione scolastica, di approfondimento delle relazioni fra i diversi soggetti formativi – istituzioni scolastiche ed enti di formazione professionale –, di diversificazione e innovazione della didattica sviluppata attraverso l’interazione progettuale per i percorsi integrati), la Giunta intende, anche a fronte delle mutate basi normative nazionali, rafforzare la strategia dell’integrazione fra i sistemi e dare sistematicità, organicità e stabilità al nuovo sistema di IeFP in continuità con la modalità sperimentata, ferma restando l’esigenza di legiferare nel rispetto dell’autonomia dei soggetti formativi, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, definiti dallo Stato.

Una nuova opportunità per tutti 

Obiettivo principale del progetto di legge è di offrire la possibilità a tutti coloro che lo vogliano di acquisire una qualifica professionale triennale dopo il completamento della scuola secondaria di primo grado. Tale obiettivo assume tuttavia una caratteristica specifica: la nuova offerta, che si rivolge a tutti gli studenti, prevede anche specifiche modalità mirate al rafforzamento delle competenze, generali o professionalizzanti, utili a superare situazioni di difficoltà a continuare gli studi. Il sistema regionale di IeFP previsto dal progetto di legge viene pertanto impostato ed organizzato, anche in stretta coerenza con le indicazioni europee, mirando al miglioramento dell’accoglienza e ad una composizione flessibile e personalizzata del percorso formativo anche per ridurre l’abbandono scolastico e per accompagnare gli studenti al successo formativo con il completamento del percorso intrapreso.

Secondo i più recenti pronunciamenti dell’Unione Europea in merito alle politiche di contrasto all’abbandono, i giovani che lasciano la scuola costituiscono un gruppo eterogeneo e le ragioni individuali dell’abbandono variano sensibilmente: la famiglia di provenienza e le condizioni socio-economiche generali, come pure l’attrazione esercitata dal mercato del lavoro, sono fattori importanti. Il loro effetto è condizionato dalla struttura del sistema di istruzione e formazione, dalle opportunità formative loro proposte, dall’ambiente formativo in cui vengono inseriti. Si veda in proposito la Proposta 1 febbraio 2011, formulata dalla Commissione Europea, di Raccomandazione del Consiglio Europeo sulle politiche di riduzione dell’abbandono scolastico; nella proposta è evidenziato che “L’istruzione e la formazione professionali possono motivare all’apprendimento, dare agli studenti maggiore flessibilità, mettere in atto una pedagogia più appropriata e rispondere meglio alle aspirazioni dei giovani” sottolineando come l’abbandono scolastico “rappresenta una perdita di opportunità per i giovani e di potenzialità per la società e l’economia”.

In tale contesto, particolare rilevanza assumono gli aspetti della prevenzione, degli interventi formativi e della “compensazione”.

La prevenzione è volta a ridurre il rischio di abbandono prima che i problemi sorgano e si svolge con misure intese ad ottimizzare l’offerta di IeFP per migliorare le prospettive di successo scolastico/formativo ed eliminare le difficoltà che vi si frappongono, in direzione di porre solide basi che permettano agli alunni di conoscere e sviluppare il loro potenziale e di integrarsi nel sistema formativo. Con la scelta della strategia dell’integrazione fra istruzione e formazione professionale, la Regione Emilia-Romagna mira a promuovere la cultura del successo formativo e a contrastare le cause dell’abbandono scolastico e formativo che ancora coinvolgono molti giovani, soprattutto nel primo anno dell’istruzione secondaria superiore.

Gli interventi formativi mirano a contrastare la dispersione attraverso la creazione di un ambiente di apprendimento positivo, il rafforzamento della qualità e dell’innovazione pedagogiche, il miglioramento della capacità dei docenti di far fronte alle diversità sociali e culturali.

Le azioni di “compensazione” sono destinate ad aiutare quanti intendono abbandonare anzitempo i percorsi formativi offrendo loro la possibilità di frequentare corsi di IeFP e di acquisire una qualifica utile per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il rafforzamento di percorsi formativi di qualità, della loro attrattiva e della loro flessibilità offre agli studenti a rischio alternative credibili all’abbandono. Un’istruzione e una formazione ben integrate nel sistema generale di IeFP possono offrire percorsi alternativi per l’accesso al mondo del lavoro, ma anche per la prosecuzione nell’istruzione secondaria superiore e nell’istruzione terziaria.

L’orizzonte di valori del nuovo sistema di Istruzione e Formazione Professionale

Il progetto di legge, in piena coerenza con l’impianto della legge regionale n. 12 del 2003 e con le indicazioni europee, guarda al seguente orizzonte di valori:

- garantire a tutti la possibilità del successo formativo offrendo un processo di crescita in grado di rafforzare le potenzialità e le competenze di ciascuno, in un percorso che, senza la costrizione di una scelta definitiva, può accompagnarne gradualmente la maturazione;

- affermare una concezione dell’apprendere e del ruolo del sapere come strumenti di libertà delle persone e condizioni di buona occupabilità;

- valorizzare il rapporto tra cultura del lavoro, cultura scientifica e cultura tecnologica ed assumere l’orientamento e la formazione al lavoro con un ampio significato, a cominciare dal naturale richiamo alla Costituzione;

- costruire un sistema educativo che si alimenta del dialogo sociale e si fonda sulla responsabilità, sull’autonomia e sulla qualità dei diversi attori istituzionali e formativi;

- contribuire a un positivo rapporto tra sistema formativo e mondo del lavoro come strumento attraverso cui lo stesso diritto all’istruzione si trasforma in un diritto di cittadinanza sociale.

I paradigmi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, sui quali si fonda il progetto di legge, sono pertanto:

- l’integrazione dei sistemi, quale base di una proposta formativa e organizzativa che intreccia equivalenza formativa e differenziazione delle modalità didattiche e formative;

- il raccordo tra i percorsi, finalizzato a sostenere l’organicità dell’offerta sul territorio, prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse;

- la permeabilità e continuità orizzontale e verticale dei percorsi, per contrastare la predeterminazione delle scelte e permettere il conseguimento dei medesimi livelli essenziali delle competenze di base e delle competenze richieste dalle qualifiche regionali, previste dal Sistema Regionale delle Qualifiche, correlate con le figure nazionali;

- la centralità dei luoghi formativi, che rappresentano contesti nei quali i diversi soggetti esercitano la loro autonomia culturale e professionale, assumendosi le responsabilità sociali connesse all’azione formativa;

- la centralità della persona che si esprime con l’accesso alla formazione ed alle qualifiche in modo flessibile e aperto in tutte le fasi della vita, non limitatamente alla funzione di recupero della dispersione scolastica;

- l’autonomia delle istituzioni scolastiche, che si esprime con la flessibilità curricolare, organizzativa e didattica nella costruzione di percorsi coerentemente curvati attraverso l’utilizzo delle quote a loro disposizione;

- la stabilità del sistema formativo, fondato sulla centralità dei giovani e sul collegamento con il lavoro, caratterizzata da forme della flessibilità che ne migliorino la riconoscibilità territoriale e la qualità formativa sulla base dei dati occupazionali;

- la programmazione da parte della Regione di idonee azioni di sostegno e riallineamento per supportare il passaggio dai percorsi realizzati presso gli Enti accreditati ai percorsi realizzati presso gli Istituti professionali e viceversa, al fine di consentire la reversibilità delle scelte degli studenti.

Prima di passare alla disamina puntuale dell’articolato, occorre qualche considerazione generale, a cominciare dal contesto normativo in cui il presente progetto di legge regionale s’inscrive.

Sul piano delle definizioni, l’espressione “istruzione e formazione professionale” origina da una formula usata dal legislatore statale sulla scorta della nota riforma del 2001 al Titolo V, Parte II, della Costituzione e in particolare all’art. 117 (in particolare del comma terzo, laddove è disposto che la competenza legislativa concorrente Stato-regioni ha per oggetto l’“istruzione … con esclusione della istruzione e della formazione professionale”). L’endiadi “istruzione e formazione professionale” è infatti impiegata – in attuazione della delega contenuta nell’art. 1 della legge n. 53 del 2003 – dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relativo al “secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”.

Il Capo III del decreto detta appunto i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai “percorsi di istruzione e formazione professionale”, che devono essere garantiti dallo Stato e assicurati dalle regioni. Il rispetto di questi livelli minimi consente agli ordinamenti regionali di creare percorsi formativi di valenza nazionale e preordinati all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione nonché del diritto-dovere all’istruzione e formazione. Le regioni dunque possono erogare formazione professionale anche agli studenti che si trovano ancora nell’obbligo scolastico. Di conseguenza tutti i titoli e le qualifiche professionali spettano alle regioni e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema regionale d’istruzione e formazione professionale.

A questo scopo le regioni possono, nell’ambito dei propri sistemi, avvalersi anche degli istituti professionali statali, secondo il comma 1-quinquies dell’art. 13 del “Decreto Bersani bis” (decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con la legge n. 40). In attuazione di questa importante norma statale la Conferenza unificata ha adottato le linee guida recepite dal Ministro dell’istruzione con il decreto 18 gennaio 2011, per la “realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale”. L’importanza del comma 1-quinquies risiede inoltre nell’istituzione del repertorio nazionale di qualifiche e diplomi professionali regionali, senza cui la validità e spendibilità nazionale dei titoli di ciascuna regione sarebbe insostenibile (v. accordo Conferenza permanente Stato-regioni 29 aprile 2010, recepito con il decreto MIUR 15 giugno 2010). Indicazioni sul ruolo degli istituti professionali di Stato nel cosiddetto “regime di sussidiarietà” sono contenute anche nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

In sintesi, il nuovo ordinamento statale prevede, da un lato, che ogni regione possa istituire un proprio sistema di istruzione e formazione professionale capace di offrire percorsi e titoli di valenza nazionale, di dignità pari a quella del sistema statale, dall’altro, che gli istituti professionali cessino di rilasciare (in via ordinaria) diplomi di qualifica triennale, che diventano esclusiva regionale. Le norme citate ammettono inoltre la possibilità che gli stessi istituti professionali entrino a fare parte dei sistemi regionali “in via di sussidiarietà”.

Quanto all’articolato del progetto di legge, esso si compone di quattordici articoli, organizzati in cinque capi.

Al Capo I (Principi generali), l’articolo 1 precisa che oggetto del progetto di legge è dettare la disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, nel rispetto della Costituzione, ed in particolare dell’articolo 117, del principio di leale collaborazione fra le diverse istituzioni che compongono la Repubblica, nonché dell’ordinamento nazionale in materia di istruzione, di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale. Tale disciplina si propone inoltre di indicare le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti locali, nonché dei soggetti formativi che possono offrire i percorsi di IeFP in Emilia-Romagna, nel rispetto dello Statuto regionale e dell’ordinamento vigente in materia.

Al Capo II (Sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale), l’articolo 2 istituisce il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP), che fa parte del sistema formativo regionale disciplinato dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro). Al comma 2 è precisato che il sistema regionale di IeFP si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

L’articolo 3 indica i principi cui si ispira il progetto di legge, prendendo a riferimento e riconfermando quelli di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2003, gli elementi fondanti del sistema formativo regionale di cui all’articolo 3 della stessa legge 12, nonché le finalità specifiche del sistema regionale di IeFP: assicurare l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione (imposti peraltro dalla legislazione statale), elevare le competenze generali delle persone, ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.

Al comma 3 si trova un passaggio importante: per il raggiungimento degli obiettivi citati, perno del sistema regionale di IeFP è l’integrazione fra i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, ambito strategico all’interno del quale gli studenti trovano un’offerta unitaria, coordinata, flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado quindi di corrispondere alle esigenze ed alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.

L’articolo 4 descrive l’offerta formativa del sistema regionale di IeFP (come prevista dalle norme statali), che si compone di percorsi triennali, al termine dei quali si consegue una qualifica professionale, che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno del sistema, e di percorsi quadriennali, al termine dei quali si consegue un diploma professionale.

Nei percorsi triennali, gli studenti acquisiscono le competenze riferite alle qualifiche previste dalla Regione nel proprio Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) (correlate ai livelli di competenza europei – EQF) in correlazione con le figure definite a livello nazionale, secondo quanto stabilito nelle menzionate linee guida nazionali per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale adottate in sede di Conferenza unificata.

La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto della disciplina nazionale.

Al fine di consentire agli studenti e alle famiglie una contestuale pluralità di scelte, la Regione nel rispetto della disciplina nazionale assicura l’adozione di misure che consentano l’avvio contemporaneo dei percorsi del sistema formativo regionale.

L’articolo 5 individua i soggetti che possono far parte del sistema regionale di IeFP, rappresentati, come previsto dalla disciplina nazionale citata, dagli organismi di formazione professionale (regionali) e dagli istituti professionali (appartenenti al sistema nazionale di istruzione). Solo tali soggetti possono rilasciare le qualifiche e i diplomi del sistema. Gli istituti professionali possono realizzare i percorsi triennali per la qualifica in regime di sussidiarietà, ai sensi di quanto disposto dalla relativa disciplina nazionale. Tutti i soggetti che intendono far parte del sistema regionale di IeFP devono essere accreditati dalla Regione secondo criteri e requisiti definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell’Assemblea legislativa, in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata.

La Giunta regionale approva inoltre l’elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce l’adeguata pubblicizzazione e ne cura l’aggiornamento.

L’articolo 6 individua i destinatari dell’offerta dei percorsi triennali a qualifica del sistema regionale di IeFP, ovvero gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.

Nel rispetto del principio di leale collaborazione e al fine di dare attuazione alle menzionate linee guida nazionali sulla realizzazione degli organici raccordi, l’iscrizione e la frequenza al primo anno di uno dei percorsi triennali a qualifica avvengono presso un istituto professionale che, nell’esercizio della propria autonomia, abbia scelto di fare parte del sistema regionale di IeFP.

Istituti professionali ed organismi di formazione professionale, soggetti del sistema, nel rispetto della reciproca autonomia, svolgono la progettazione dei percorsi con modalità unitaria e integrata, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni che si presentano fino dal primo anno di frequenza.

Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti, la Regione, previo confronto con la Conferenza regionale per il sistema formativo, con il Comitato di coordinamento istituzionale e con la Commissione regionale tripartita (organismi istituiti dalla legge regionale n. 12 del 2003) opera per garantire gli organici raccordi previsti dalle citata linee guida nazionali, con particolare riferimento al tema dei passaggi degli studenti da un percorso all’altro.

L’articolo 7 introduce i percorsi quadriennali a diploma che rappresentano il completamento (sempre all’interno del sistema regionale di IeFP) del triennio a qualifica, con un successivo quarto anno per l’acquisizione di un diploma che costituisce titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

Tali diplomi, conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale, consentono di sostenere l’esame di Stato per accedere all’università ed agli istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di un corso annuale.

Al Capo III (Funzioni e compiti), l’articolo 8 specifica che le funzioni di programmazione e organizzazione del sistema regionale sono svolte in generale dalla Regione, mentre la programmazione dell’offerta formativa spetta a Regione e Province.

Per quanto riguarda la Regione, l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi per la programmazione territoriale dell’istruzione e formazione professionale, in modo unitario e comunque integrato con gli indirizzi di programmazione territoriale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2003.

Per quanto riguarda le Province, è di loro competenza la programmazione territoriale dell’offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi dell’istruzione e formazione professionale, tenendo conto anche dei fabbisogni del mercato del lavoro; sull’offerta programmata, raccolgono la disponibilità dei soggetti del sistema a realizzare i relativi percorsi formativi. La competenza di programmazione territoriale è esercitata secondo le modalità previste in via generale dalla legge regionale n. 12 del 2003.

La programmazione del sistema regionale di IeFP è sottoposta a monitoraggio costante da parte della Regione unitamente agli organismi citati all’articolo 6 (ovvero la Conferenza regionale per il sistema formativo, il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale tripartita).

L’articolo 9 stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell’Assemblea legislativa, approva gli standard formativi e i criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi rilasciati nell’ambito del sistema regionale di IeFP, nel rispetto della disciplina nazionale in materia.

Poiché all’interno del percorso triennale a qualifica va assolto anche l’obbligo di istruzione, la Giunta regionale approva le procedure e le modalità di certificazione dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione in applicazione della disciplina nazionale vigente in materia.

L’articolo 10 prevede che il sistema regionale di IeFP sia sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale e che la Giunta presenti all’Assemblea Legislativa, con cadenza di norma triennale, un rapporto informativo sul sistema regionale di IeFP contenente i dati salienti sull’andamento del sistema, ovvero le attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati, gli esiti complessivi in termini di qualifiche conseguite e di proseguimento in percorsi formativi o di inserimento nel mondo del lavoro.

L’articolo 11 stabilisce che la Regione, sentiti i soggetti di cui ai precedenti articoli 6 e 8, svolge un’azione di supporto al sistema regionale, con particolare riferimento all’attuazione di interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell’istruzione e il sistema dell’istruzione e formazione professionale.

Le modalità e i criteri per l’attuazione dell’azione regionale, realizzata anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro settoriali composti dai soggetti di cui all’articolo 5, sono definiti dalla Giunta regionale.

Al Capo IV (Sistema informativo e trattamento dei dati personali), l’articolo 12 si occupa del Sistema informativo, al fine di dare copertura normativa, secondo la disciplina nazionale sulla privacy, alle esigenze conoscitive e informative (con il relativo trattamento dei dati personali) collegate alla funzione di programmazione e di gestione del sistema formativo regionale, ivi compreso il nuovo sistema di IeFP.

Al Capo V (Disposizioni transitorie e finali), l’articolo 13 reca la norma transitoria volta ad assicurare il regolare svolgimento e completamento degli atti adottati in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 12 del 2003 circa la programmazione dell’offerta formativa a partire dall’anno scolastico 2011-2012, mentre l’articolo 14 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del progetto di legge si faccia fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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