PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352)
1. Al comma 1, dopo le parole “è consentito”, sono abrogate le parole “somministrare o”.
2. Al comma 1 è aggiunto il comma 1 bis:
“1 bis E’ altresì consentito la certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità di funghi epigei spontanei destinati al commercio da parte di micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo) ed iscritti nell’apposito registro nazionale.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352)
1. All’art. 22 è aggiunto il comma 2 bis:
“2 bis Il controllo dei funghi epigei spontanei per l’autoconsumo può essere svolto anche da micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo) ed iscritti nell’apposito registro nazionale.”.