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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Principi e finalità

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (all’articolo 2 comma 1 lettera c), sancisce tra i propri obiettivi, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti sul proprio territorio.

Il Crocifisso rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa, ed è un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili che sono i valori che delineano l’attuale ordinamento regionale e statale.

Il Crocifisso, con il suo valore spirituale, contiene in sé anche i valori della identità storica e culturale, il concetto di fratellanza, di pace e di giustizia.

Art. 2

Esposizione Crocifisso negli edificie nei locali degli immobili regionali

La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell´art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell´art. 822 e seguenti del codice civile.

I beni immobili di proprietà sono in parte direttamente utilizzati dalla Regione e da enti da essa dipendenti o ad essa funzionali, in parte sono dati in uso a soggetti pubblici o a prevalente capitale pubblico o ad enti che operano senza finalità di lucro, o ad organizzazioni ed associazioni che perseguono finalità di interesse collettivo.

Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge è fatto obbligo esporre l’immagine del crocifisso, o un’icona cattolica, nei locali posti all’ingresso di ogni edificio degli immobili regionali di cui alla L.R. del 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali) come impiegati ai sensi del presente articolo.

Art. 3

Sanzioni amministrative

La mancata esposizione del Crocifisso ai sensi dell’art. 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 120,00 a Euro 1.200,00.

Il procedimento per l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al primo comma è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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