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PROGETTO DL LEGGE

Art. 1

Riordino delle partecipazioni nelle società aeroportuali di Forlì e Rimini

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle previsioni del vigente Piano regionale integrato dei trasporti, è autorizzata a partecipare ad una nuova ed unica società nella forma giuridica della società per azioni, avente ad oggetto la gestione delle partecipazioni delle società Esercizio Aeroporti Forlì - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini.

2. Alla formazione dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali della nuova società concorrono, ciascuno nell’ambito della propria autonomia decisionale, i soci rispettivamente della società Esercizio Aeroporti Forlì - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini, che adottano altresì le misure transitorie atte a garantire la funzionalità delle società aeroportuali.

3. La partecipazione della Regione, nel contesto del processo di realizzazione del sistema aeroportuale regionale integrato, è finalizzata:

a) a valorizzare le vocazioni dei diversi territori e a specializzare ciascun aeroporto su determinati segmenti di mercato;

b) ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed organizzative delle società partecipanti;

c) a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di effettuare una efficace politica commerciale verso i vettori aerei e di ampliare considerevolmente le opportunità di trasporto per le diverse tipologie di utenti.

4. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1 è autorizzata fino ad un massimo di euro 3.000.000,00.

5. L’assemblea legislativa, ai sensi dell’art. 64, comma 4, dello Statuto regionale saràinformata preventivamente ed in modo adeguato sul contenuto dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali.

6. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazione di cui al comma 1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti della società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 64 dello Statuto.

Art. 2

Norme finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2011:

Stato di previsione della spesa

a) Variazioni in aumento:

Unità previsionale di base 1.4.3.3.1650 – Aeroporti regionali

Cap. ______ Partecipazione alla Società per azioni per la gestione delle partecipazioni nelle società aeroportuali di Forlì e Rimini.

Stanziamento di competenza 3.000.000,00

Stanziamento di cassa 3.000.000,00

b) Variazioni in diminuzione

:

Unità previsionale di base 1.7.2.2.29150 - Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione

Cap. 86500 Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione- spese di investimento.

Stanziamento di competenza 3.000.000,00

Stanziamento di cassa 3.000.000,00

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