PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconoscendo la musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, riconosce e valorizza il ruolo svolto dal Teatro Comunale di Bologna come centro del Sistema Lirico Sinfonico della Regione Emilia-Romagna e, come punto di riferimento per tutti gli enti o fondazioni presenti nella regione e da essa in parte finanziati.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Regione, che è Fondatore obbligatorio, concede un proprio contributo annuale sia al bilancio d’esercizio sia a concordate iniziative musicali specifiche.
Art. 2
Concessione del contributo
1. La Fondazione Teatro Comunale di Bologna è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione consuntiva delle attività svolte nell’anno solare precedente nel territorio regionale.
2. La relazione consuntiva di cui al comma 1, deve indicare per ciascuna opera lirica e concerto sinfonico o rappresentazione, il titolo, gli autori, il cast artistico, il Direttore musicale, le masse artistiche impiegate, il numero delle rappresentazioni in sede e effettuate sul territorio regionale, nazionale e internazionale, l’ammontare dei costi sostenuti e il valore lordo degli incassi ed altri proventi da sponsor specifici, diritti televisivi e radiofonici, proventi da registrazioni percepiti dalla Fondazione stessa.
3. La Giunta regionale, determina annualmente l’entità del contributo da erogare alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna, sulla base dell’analisi della relazione consuntiva di cui al comma 1, e procede alla liquidazione della somma in un’unica soluzione, entro il 30 aprile dello stesso anno.
4. Il contributo di cui al comma 3 non dovrà comunque essere inferiore a Euro 4.700.000,00, incrementati annualmente del tasso di inflazione programmata.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4.