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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Disposizioni generali

1. I derivati della Cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti sia dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale (SSR) che dal medico di medicina generale (MMG), restando, in ogni caso, a carico del SSR.

2. Qualora i medicinali di cui al comma precedente vengano prescritti da medico privato, la spesa derivante è a carico del paziente.

3. In ogni caso, è richiesto il consenso informato del paziente.

Art. 2

Modalità di somministrazione e acquisto

1. L’inizio del trattamento – può avvenire:

a) in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili;

b) in ambito domiciliare.

2. In ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, compresi day-hospital ed ambulatori, i farmaci di cui all’articolo 1 sono acquistati dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del SSR, anche nel caso del prolungamento della cura dopo dimissione. Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i loro medici nella reperibilità dei farmaci di cui all’articolo 1 e, se sprovviste di farmacia, assisterli nell’ ottenere i farmaci da un farmacia ospedaliera o territoriale o fornita di laboratorio per preparazioni magistrali.

3. Nel caso di cura realizzata in ambito domiciliare utilizzando farmaci esteri importati, il farmacista del servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al medico o al paziente dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura estera. Nel caso di preparazioni galeniche magistrali per utilizzo extra-ospedaliero fornite da farmacie private su presentazione di prescrizione magistrale del MMG curante o dello specialista o di qualunque medico, la spesa per la terapia è a carico del paziente quando prescritta su ricettario bianco. La spesa resta a carico del SSR solo qualora il medico prescrittore sia alle dipendenze del servizio pubblico ed utilizzi il ricettario SSR per la prescrizione magistrale.

Art. 3

Trattamento domiciliare

1. Nel caso di inizio del trattamento in ambito ospedaliero o assimilato, il paziente in condizione di cronicità potrà proseguire il trattamento domiciliare senza spese, presentando alla farmacia ospedaliera, ogni mese, una nuova ricetta redatta da uno dei medici ospedalieri che lo hanno in cura. La ricetta deve essere presentata ogni tre mesi se sono utilizzati farmaci importati.

2. In caso di trattamento avviato in ambito domiciliare, la terapia inizierà o continuerà presentando ogni tre mesi la prescrizione redatta dal medico di medicina generale (MMG) o dallo specialista alla farmacia della Asl del territorio di residenza del paziente.

3. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinata ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale dell’efficacia terapeutica.

4. Medico o paziente sono autorizzati a trasportare farmaci cannabinoidi nella quantità massima indicata dalla prescrizione medica necessaria per l’ effettuazione della terapia domiciliare.

Art. 4

Compiti di informazione sanitaria

1. Al fine di favorire tra i medici la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con cannabinoidi, entro sei mesi dall’ approvazione della presente legge, la Regione promuove una specifica campagna d’informazione dei medici interessati operanti all’interno della Regione, dei farmacisti preparatori operanti nelle farmacie galeniche e di tutti i soggetti interessati.

Art. 5

Acquisti multipli

1. Per ridurre l’aggravio delle spese fisse per unità di prodotto, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove e attua la centralizzazione degli acquisti presso un’unica Asl “capofila” come per altri farmaci importati.

Art. 6

Risparmi a medio termine

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove e attua la produzione e lavorazione di Cannabis medicinale con qualsiasi soggetto dotato delle autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici, ai fini della fornitura al servizio sanitario pubblico regionale.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono compresi nell’ambito della complessiva spesa farmaceutica della Regione.

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