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PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Modifica dell’art. 3, comma 5 della legge regionale n.29 del 23 dicembre 2004

 

Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n.29 del 23 dicembre 2004, dopo le parole “La Regione nomina il direttore generale” sono inserite le seguenti parole:

“secondo le procedure di cui all’ articolo 3 - bis della presente legge”.

Articolo 2

Introduzione dell’art. 3 - bis nella legge regionale n. 29 del 23 dicembre 2004

Dopo l’articolo 3 della legge regionale n.29 del 23 dicembre 2004 è inserito il seguente articolo 3 bis

Articolo 3-bis

(Istituzione dell’autorità regionale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)

1. La Regione istituisce l’Autorità regionale per la valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ad eccezione della aziende ospedaliere universitarie, di seguito denominata «autorità».

2. L’autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal Consiglio regionale con maggioranza qualificata pari ad almeno i due terzi dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi.

3. I componenti dell’autorità,devono essere scelti:

a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione;

b) uno tra i rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità;

c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale.

4. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione nelle facoltà di medicina e chirurgia.

5. L’autorità,al suo insediamento e per la durata del proprio mandato,deve puntualmente indicare i titoli necessari per la valutazione dei candidati, in un’ottica di prevalenza di requisiti oggettivi e universali.

6. Devono rientrare fra i titoli valutabili:

- il punteggio di laurea conseguito dal candidato;

- la sede universitaria ed il ranking internazionale della medesima, quella dei masters o altre qualificazioni conseguite;

- le pubblicazioni su riviste peer reviewed;

- l’esperienza di lavoro corroborata da dati di qualificazione dei servizi gestiti e di dati di bilancio aziendale conseguiti con la propria direzione. Vengono prospetticamente istituiti tra gli attributi da considerare i dati di prestazione degli ospedali o reparti diretti dai candidati ( non solo il numero delle performances sanitarie ma la loro efficacia di cura in rapporto a standards di efficacia internazionali per singola malattia) e il grado di soddisfazione non solo dei pazienti afferenti alle strutture gestite dai candidati ma anche da quella degli operatori sanitari.

7. I membri dell’autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all’articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non possono essere nominati componenti dell’autorità coloro che hanno interessi personali o professionali in conflitto con le necessarie autonomia e imparzialità dell’organo. Non possono inoltre essere nominati componenti dell’autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalla regione.

8. La Regione stabilisce i compensi, le indennità, nonché il tetto massimo da riconoscere ai componenti dell’autorità.

9. L’autorità, in coerenza con i princìpi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito internet, la pubblicità della sua composizione e dell’attività svolta.10. La regione rende nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell’ufficio, con obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e anche tramite il rispettivo sito ><i>internet<i>, la richiesta di attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, degli IRCSS pubblici e delle aziende ospedaliere, ad eccezione delle aziende ospedaliere universitarie. Ai fini della copertura del citato ufficio, possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 7 del presente articolo.

11. La domanda di cui al comma 10 è inviata all’autorità.

12. L’autorità riceve le domande inviate ai sensi del comma 11 e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. L’autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali

13. L’autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria è pubblicata anche nel sito internet della regione. La regione provvede, quindi, a nominare direttore generale uno dei tre candidati selezionati dalla medesima autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.

14. L’Autorità ha sede presso l’ Agenzia Regionale Sanitaria, ha un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa.

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