(Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un patto civile di solidarietà, di un’unione civile o registrata o di altro istituto affine gli succede nel contratto la parte superstite del medesimo patto o unione».
Art. 23.
(Modifiche al codice penale)
1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell’altra parte di un patto civile di solidarietà, di un’unione civile o registrata o di altro istituto affine».
2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l’altra parte di un patto civile di solidarietà, di un’unione civile o registrata o di altro istituto affine da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».
Art. 24
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(Modifiche all’articolo 199 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti dell’imputato o l’altra parte di un patto civile di solidarietà, di un’unione civile o registrata o di altro istituto affine contratto con l’imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di altri soggetti».