Testo

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Modifiche al codice civile)

1. All’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole: «il coniuge», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà, da un’unione civile o registrata o da altro istituto affine»2. Nel libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile, all’articolo 404 è premesso il seguente:

«Art. 403-bis. (Persone legate da un patto civile di solidarietà o da un’unione civile o registrata) Ai fini delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, disciplinate dal presente titolo, la persona legata da un patto civile di solidarietà, da un’unione civile o registrata o da altro istituto affine è equiparata al coniuge».

3. All’articolo 433, numero 1), del codice civile, dopo le parole: «il coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o la persona legata da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine». 4. All’articolo 438 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La persona che è stata legata da un patto civile di solidarietà, da un’unione civile o registrata o da altro istituto affine è tenuta a prestare gli alimenti all’altra parte contraente, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto o dell’unione. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento in cui l’avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà o una nuova unione civile o registrata».

5. All’articolo 2941 del codice civile, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) tra le persone legate da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine;».

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ultima modifica 2011-03-01T10:16:02+02:00

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