Testo

Sezione IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Art. 19.

(Disposizioni di diritto internazionale privato)

1. Possono concludere tra loro un patto civile di solidarietà in Italia, ai sensi della presente legge, uno straniero e un cittadino italiano o due stranieri. 2. All’estero, la costituzione del patto civile di solidarietà tra due persone, di cui almeno una di cittadinanza italiana, e la modificazione del medesimo patto, sono assicurate dalle rappresentanze consolari e diplomatiche italiane ai sensi della presente legge.

3. Dopo l’articolo 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. (Condizioni per costituire il patto civile di solidarietà e l’unione civile o registrata) 1. La capacità per costituire un patto civile di solidarietà, un’unione civile o registrata o un altro istituto affine e le altre condizioni per la loro validità sono regolate dalla legge del luogo ove il patto è stato concluso o l’unione è sorta».

4. L’articolo 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. (Forma del matrimonio e delle unioni non matrimoniali) 1. Il matrimonio, il patto civile di solidarietà, l’unione civile o registrata o ogni altro istituto affine sono validi, quanto alla forma, se sono considerati tali dalla legge del luogo di celebrazione o di costituzione ovvero dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dei contraenti al momento della celebrazione o della costituzione ovvero dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento».

5. Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. (Rapporti personali e patrimoniali tra soggetti uniti da patto civile di solidarietà o da unione civile o registrata) 1. I rapporti personali e patrimoniali tra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine sono regolati dalla legge nazionale comune. In mancanza di cittadinanza comune o in caso di più cittadinanze comuni, si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l’unione è stata celebrata. 2. I rapporti personali e patrimoniali tra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine, qualora non siano disciplinati dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana. 3. In deroga al comma 1, sono altresì regolati dalla legge italiana gli effetti del patto civile di solidarietà, dell’unione civile o registrata o di altro istituto affine sulla titolarità dei beni mobili che si trovano in Italia, nonché gli effetti di atti di disposizione compiuti su tali beni, qualora siano più favorevoli al terzo contraente in buona fede».

6. Dopo l’articolo 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 31- bis. (Scioglimento del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata) 1. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà, dell’unione civile o registrata o di altro istituto affine è regolato dalla legge nazionale comune delle parti contraenti al momento della domanda di scioglimento; in mancanza si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l’unione è stata celebrata. 2. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata o di altro istituto affine, qualora non sia previsto dalla legge straniera applicabile, è regolato dalla legge italiana».

7. L’articolo 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. (Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata)

1. In materia di nullità, di annullamento, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata o di altro istituto affine, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’articolo 3, anche quando uno dei coniugi o delle parti contraenti di un patto civile di solidarietà o di un’unione civile o registrata o di altro istituto affine è cittadino italiano, il matrimonio è stato celebrato in Italia o il patto è stato concluso in Italia o l’unione è stata registrata in Italia».

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-03-01T10:16:02+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina