Testo

Art. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Le parti di un patto civile di solidarietà hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all’assistenza sanitaria e penitenziaria.

Sezione III

SCIOGLIMENTO DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 16.

(Scioglimento del patto civile di solidarietà)

1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di una delle parti ovvero se una delle parti contrae matrimonio. 2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all’altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In tale caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla data della notifica. È nullo l’accordo con il quale le parti escludono l’esistenza di tale diritto, anche quando l’esclusione riguarda entrambi i contraenti. 3. L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento del patto civile di solidarietà:

a) in caso di morte o di susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne ha interesse;

b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti;

c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, previa presentazione dell’originale dell’atto notificato.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima delle annotazioni di cui al comma 3.

Art. 17.

(Provvedimenti riguardo ai figli comuni)

1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, l’affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli comuni dei contraenti, se vi è disaccordo, sono disposti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile.

Art. 18.

(Effetti patrimoniali dello scioglimento)

1. Con il patto civile di solidarietà le parti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto stesso. 2. In caso di disaccordo tra le parti la controversia è di competenza del tribunale.

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ultima modifica 2011-03-01T10:16:02+02:00

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